Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16361 del 28/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16361 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Omnia Fiduciaria s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Bettolo 3, presso l’avv. Emanuele Dell’Ali, rappresentata e difesa dall’ avv. Francesca Sassano, giusta delega a margine del ricorso;

ricorrente

Contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
controricorrenti
avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza, Sezione civile, n.
236/06, del 17 ottobre 2006, depositata il 11 dicembre 2006, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 29 maggio 2013 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Paolo Gentili per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio
Attilio Sepe, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Omnia Fiduciaria s.r.1., deducendo di aver assunto di recente
l’attuale denominazione dopo le precedenti “Territorio Revisioni e Certifi-

Oggetto:
Tassa di concessione governativa.
Rimborso. Titolarità del diritto. Difetto. Rilevabilità ex
officio.

Data pubblicazione: 28/06/2013

cazioni Bilanci s.r.l.” e poi “Prime Fid s.r.l.”, chiedeva il rimborso della tassa di concessione governativa per l’iscrizione nel registro delle imprese per
gli anni 1988-1992. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituitosi
in giudizio, eccepiva l’incompetenza per materia e per territorio del Tribunale adito e l’intervenuta decadenza del contribuente ai sensi degli artt. 13,
D.P.R. n. 641 del 1972 e 61, D.L. n. 331 del 1993.
Il Tribunale adito, riconosciutosi competente, dichiarava inammissibile la
domanda attrice per mancata prova degli asseriti mutamenti della denomidecadenza formulata dall’amministrazione.
La società istante appellava, deducendo che nel caso di specie non si applicava la decadenza triennale ex art. 13, D.P.R. n. 641 del 1972, bensì l’ordinaria prescrizione decennale, e che agli atti del giudizio risultava documentata la tempestività della richiesta di rimborso e della trasformazione societaria in ragione della quale l’attrice era titolare del relativo diritto.
Il giudice d’appello, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’impugnazione,
ritenendo indimostrato il mutamento della denominazione sociale in Omnia
Fiduciaria s.r.l. delle precedenti società “Territorio Revisioni e Certificazione Bilanci s.r.l.”, prima, e “Prime Fid s.r.l.”, poi.
Avverso tale sentenza la società Omnia Fiduciaria s.r.l. propone ricorso per
cassazione con unico motivo. Resiste l’amministrazione con controricorso.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente va dato atto che in data 22 maggio 2013 è stata depositata
in Cancelleria la rinuncia la mandato da parte dell’avv. Francesca Sassano,
senza che sia stato nominato nelle more altro difensore. Tale circostanza,
tuttavia, non ha effetto sul ricorso che può essere esaminato e deciso, avendo questa Corte stabilito che: «Per effetto del principio della cosiddetta perpetuatio dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte
prima dell’udienza di discussione già fissata» (Cass. n. 16121 del 2009).
Con l’unico motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, 113 e 116 c.p.c. e contraddittoria
motivazione, concludendo la censura con il seguente quesito di diritto: «Dica la Suprema Corte se, in assenza di contestazione da parte del convenuto
della titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, il Giudice possa rilevare il difetto di legittimazione ad agire e stare in giudizio in capo all’attore». Il giudice a quo non avrebbe potuto, ad avviso della ricorrente, rilevare
d’ufficio la mancanza della titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio
2

nazione sociale e della tempestività dell’azione a fronte dell’eccezione di

MENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSi JI 1-)2a.
N. 131 17-.3. At.L. . – N. 5
TRiBLIAKi A

in capo alla società attrice, in assenza di una contestazione da parte dell’amministrazione che mettesse in dubbio tale supposto difetto di legittimazione.
Il ricorso è fondato. Questa Corte ha, infatti, affermato che «a differenza del
difetto di legittimazione passiva — rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado
del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi — l’effettiva titolarità attiva del rapporto giuridico attiene al merito della controversia e il suo difetto, non rilevabile d’ufficio dal giudice, è rimesso al potere
dispositivo delle parti, le quali sono tenute a dedurlo nei tempi e modi previanche Cass. n. 2091 del 2012, secondo la quale «il giudice è consentito accertare d’ufficio la sussistenza, in capo alle parti, del potere di promuovere
il giudizio o di resistervi, ossia la legitimatio ad causam attiva e passiva, ma
non di rilevare d’ufficio l’effettiva titolarità dell’obbligazione dedotta in
giudizio»).
Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio della causa alla Sezione Civile della Corte d’appello di
Potenza in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle
spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per
le spese, alla Sezione Civile della Corte d’appello di Potenza in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2013.

sti per le eccezioni di parte» (Cass. n. 12832 del 2009; nello stesso senso v.

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