Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16361 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13898-2018 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PASUBIO 11, presso lo studio dell’avvocato MAIORANA ANTONIO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA DEL POPOLO 3,

presso lo studio dell’avvocato DAGNINO ALESSANDRO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4609/2017 della COMM. TRIB. REG. SICILIA,

depositata il 23/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

G.D. impugnava dinanzi alla CTP di Palermo il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati nonchè due prodromiche cartelle di pagamento concernenti l’Invim straordinaria decennale per gli anni 1991 e 1975 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che la sua veste di liquidatore delle società Imprese V. R. di V.R. e C. s.n.c. in liquidazione e della Benso società immobiliare a.r.l. avrebbe escluso la responsabilità solidale con le due società. Eccepiva altresì la nullità delle cartelle di pagamento atteso che le stesse non sarebbero mai state notificate.

La CTP di Palermo con sentenza n. 7847/02/14 disponeva l’estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate ed accoglieva il ricorso ritenendo che la notifica delle cartelle di pagamento non fosse stata correttamente effettuata disponendo la compensazione delle spese.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte della Riscossione Sicilia s.p.a., all’esito del giudizio in cui il contribuente proponeva appello incidentale in punto di disciplina delle spese, la CTR della Sicilia con sentenza in data 23.11.2017, rigettava l’appello principale nonchè quello incidentale.

Avverso detta pronuncia la Riscossione Sicilia s.p.a. proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo cui resistevano sia il contribuente che l’Agenzia delle Entrate. Il contribuente depositava altresì memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione di norma di legge ovvero del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 12 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” parte ricorrente deduceva che la CTR non aveva adeguatamente esaminato la questione relativa alla regolarità della notifica delle cartelle prodromiche alla comunicazione di preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati notificato al contribuente.

In particolare la CTR avrebbe omesso ogni esame sull’attività di notifica degli atti esattoriali a mezzo posta in correlazione con la fattispecie oggetto del giudizio in cui tale attività sarebbe stata effettuata dalla società TNT Post Notifiche s.r.l. che in gran parte si avvale del servizio postale di Poste Italiane s.p.a..

La censura è inammissibile.

Ed invero dalla lettura della sentenza impugnata, che in parte si diffonde sulla questione della notifica effettuata a mezzo posta da parte di soggetto privato dando conto anche dei diversi orientamenti registratisi nella giurisprudenza di legittimità, si evince che, indipendentemente dalla qualifica del soggetto che ha nella specie effettuato la notifica, ovvero la TNT Post Notifiche s.r.l., nella specie a comprovare l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento sono stati prodotti soltanto gli elenchi di ricezione delle raccomandate da parte delle poste private e non già la raccomandata informativa prevista dall’art. 139 c.p.c., comma 4, adempimento necessario dato che nella specie l’atto era stato consegnato al portiere dello stabile.

A fronte di tale ratio decidendi, il ricorrente, in difetto peraltro di trascrizione o di allegazione della documentazione attestante la notifica delle cartelle de quibus, ha invece incentrato le proprie censure sulla questione della notifica degli atti impositivi tributari a mezzo posta privata, questione peraltro risolta in senso positivo dalla giurisprudenza di legittimità, e non invece sul profilo nella specie dirimente relativo alla mancata prova dell’invio della raccomandata informativa da parte del notificante.

Alla stregua di quanto fin qui esposto, poichè le censure svolte non hanno attinto la ratio decidendi della sentenza impugnata, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese vanno liquidate come da dispositivo sia in favore del contribuente che della Agenzia delle entrate che è stata evocata nel giudizio di legittimità pur essendo stata estromessa dal giudizio in primo grado.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1700,00 oltre accessori di legge in favore del contribuente ed in Euro 1400,00 oltre alle spese prenotate a debito in favore della Agenzia delle Entrate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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