Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16360 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 30/07/2020), n.16360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 25437/2012 proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Retal Italia spa con socio unico in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco d’Ayala

Valva, con domicilio eletto in Roma, viale Parioli n. 43;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 70/16/2011 del 27 giugno 2011, depositata il 19 settembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre

2019 dal Consigliere Dott. Manzon Enrico.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 70/16/2011 del 27 giugno 2011, depositata il 19 settembre 2011 la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva parzialmente l’appello proposto da Retal Italia spa (già Tombacco Marketing srl) avverso la sentenza n. 01/01/10 della Commissione tributaria provinciale di Venezia che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRES, IRAP 2004. La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che, diversamente dai primi giudici, non poteva considerarsi fondato il rilievo agenziale relativo all’appostazione di una perdita su crediti (Euro 548.671) nei confronti di CO IBE PET s.a., considerato indeducibile per difetto di certezza e definitività della perdita stessa, posto che, al contrario, tali necessari presupposti potevano desumersi dalla circostanza che, trattandosi di una società controllata dalla contribuente creditrice, quest’ultima ben poteva valutare la convenienza di un’azione recuperatoria, anche in considerazione della necessità di mantenere la propria immagine commerciale nel mercato iberico (ove la controllata operava), essendo comunque comprovato (dal registro commerciale spagnolo) che la società debitrice era cessata al 31 dicembre 2004 per “mancanza di attivo”.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4, – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 101, comma 5, TUIR, art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., comma 1, poichè la CTR ha affermato essere adeguatamente comprovate dalla contribuente verificata la “certezza/precisione” della perdita contestatamente dedotta ai fini delle II.DD riguardante il credito vantato nei confronti della consociata/controllata spagnola CO IBE PET. Specificamente la ricorrente osserva che, a ben considerare gli elementi fattuali come rappresentati in atti, si trattava di una rimessione di debito, del tutto unilaterale, non qualificabile pertanto come costo deducibile. Con il secondo motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5- l’agenzia fiscale si duole di omessa/insufficiente motivazione in relazione alla questione oggetto del primo motivo, trattandosi di un fatto decisivo e controverso.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

Il giudice tributario di appello -nella parte che qui ancora rileva- ha parzialmente accolto il gravame della società contribuente (anche) in ordine al rilievo n. 3 dell’atto impositivo impugnato concernente la ripresa a tassazione diretta dell’appostazione di una perdita su crediti.

Specificamente si tratta della somma di Euro 548.671 appunto contabilizzata in perdita e quindi come componente negativo del reddito per il 2004 della Tombacco Marketing srl (ora incorporata nella ricorrente), riferita ad un credito per canoni di locazione nei confronti della controllata spagnola CO IBE PET; tale somma era la risultante della diminuzione del maggior credito per effetto della compensazione di un debito della controllante verso la controllata. La CTR veneta ha basato la propria statuizione su due distinte argomentazioni:

– sul piano soggettivo, che la creditrice Tombacco, come controllante, aveva tutte le informazioni necessarie per valutare l’effettiva recuperabilità del credito de quo, senza dover necessariamente accedere ad azioni giudiziarie recuperatorie; aveva inoltre tutta la convenienza a mantenere la propria immagine commerciale sul mercato spagnolo e pertanto un ulteriore ragione per non procedere legalmente al recupero del credito medesimo, ciò rientrando pienamente nella sua discrezionalità gestionale d’impresa;

– sul piano oggettivo, che era documentalmente comprovato che la società debitrice controllata è cessata al 31 dicembre 2004 per “mancanza di attivo”.

Il giudice tributario di appello ne ha derivato -come accertamento di fatto- che la perdita de qua era fondata su elementi “certi e precisi”, secondo la previsione di cui all’art. 101 TUIR, comma 5, ai fini della sua deducibilità.

Si tratta di valutazioni di merito -peraltro pienamente conformi al principio di diritto che “La disciplina fiscale della perdita su crediti, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 5, stabilisce che l’inesigibilità del credito deve risultare da “elementi certi e precisi”, sicchè, ove la perdita derivi da rinuncia al credito, occorre che l’atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da un’effettiva irrecuperabilità del credito, rientrando diversamente negli atti di liberalità indeducibili a fini fiscali. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che, a fronte dell’effettiva e certa insolvibilità della società debitrice, non aveva ritenuto adeguata la rinuncia integrale ad un credito attesa l’avvenuta solo parziale rinuncia rispetto ad altro credito operata da una società controllata dalla creditrice, senza, tuttavia, considerare le caratteristiche oggettive dei due crediti)” (Cass., n. 7860 del 20/04/2016, Rv. 639624 – 01; conf. Cass., n. 24012 del 03/10/2018, Rv. 651266 – 01)- che rendono comunque la sentenza impugnata chiaramente ed adeguatamente motivata in punto di fatto.

Questo giudizio meritale non può essere “revisionato” nel presente giudizio, secondo i consolidati principi di diritto che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Cass., n. 26110 del 2015), che “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 9097 del 07/04/2017) e che “La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione” (Cass., n. 19547 del 04/08/2017, Rv. 645292 – 01).

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.800 oltre 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA