Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16360 del 28/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16360 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che ai rappresenta e difende per legge;
– ricorrente —
Contro
Teodoro Paolo;
– intimato
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia

(Palermo — Sezione staccata di Siracusa), Sez. 7, n. 252/7/05 del 2 dicembre
2005, depositata il 19 gennaio 2006, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 29 maggio 2013 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio
Attilio Sepe, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’irrogazione di una sanzione, con verbale del 17
gennaio 1982, per l’effettuazione di una vendita di autovetture caratterizzata
come “operazione a premi”, senza la necessaria autorizzazione intendentizia. Avverso l’ordinanza-ingiunzione dell’Intendenza di Finanza il contribuente in data 19 ottobre 1983 proponeva ricorso amministrativo, la cui de-

Oggetto:
Registro. Cartella.
Operazione a premi
senza autorizzazione. Previo ricorso
amministrativo.
Prescrizione. Decorrenza.

Data pubblicazione: 28/06/2013

.7
cisione di rigetto del ricorso era notificata al contribuente stesso il 23 gennaio 2001.
Nelle more l’Agenzia delle entrate provvedeva all’iscrizione a ruolo, notificando il 4 gennaio 2002 cartella di pagamento, che era impugnata dal contribuente innanzi al giudice tributario per intervenuto decorso del termine
prescrizionale (ribadendo nel merito di non avere effettuato “operazioni a
premi”).
La Commissione adita accoglieva il ricorso ritenendo che nella specie non
zione si fosse comunque prescritto. La decisione era confermata in appello,
con la sentenza in epigrafe, che ha ritenuto assorbente l’intervenuta prescrizione.
Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con
unico motivo. Il contribuente non si è costituito.
MOTIVAZIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione censura, sotto il profilo
della violazione di legge, l’affermata prescrizione della pretesa tributaria
senza tener conto delle cause di sospensione del termine prescrizionale, anzi
negando che tale valore possa attribuirsi al ricorso proposto dal contribuente
in via amministrativa.
Il ricorso è fondato sulla base dell’orientamento espresso da questa Corte,
secondo cui, «in materia di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, commesse nel periodo successivo all’emanazione dei decreti legislativi
previsti dalla legge n. 825 del 1971 per la riforma tributaria, dopo la notifica
al trasgressore dell’ordinanza dell’Intendente di Finanza che determina
l’ammontare della pena pecuniaria (notifica che ha effetto interruttivo della
prescrizione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2943 cod. civ.), inizia a decorrere — ai sensi dell’art. 17 della legge n. 4 del 1929 — un nuovo termine di
prescrizione quinquennale, che è interrotto dalla presentazione del ricorso al
Ministero delle Finanze previsto dall’art. 56 della citata legge n. 4 del 1929,
prescrizione che dopo tale interruzione deve ritenersi sospesa fino alla decisione del Ministro, senza che possa ritenersi applicabile l’istituto del silenzio-rigetto previsto dall’art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e, quindi, che il termine di prescrizione inizi nuovamente a decorrere dopo il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso al Ministro
delle Finanze» (Cass. n. 7207 del 1998; v. anche in senso conforme Cass.
nn. 12263 del 2007 e 24256 del 2011).
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria

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fossero state effettuate “operazioni a premi” e che il diritto dell’amministra-

etREN’TE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 2S,4/19.1116
N. 131 TAB. ALL.

– N. 5

IIIIMUiLIA TRIBUTALA
Regionale della Sicilia, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per
le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Si-

cilia.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio d 1 29 maggio 2013.

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