Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16360 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8837-2018 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA GIA’ SERIT SICILIA SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA, 19, presso lo studio

dell’avvocato DI STEFANI STEFANIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GALLO ACCURSIO;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI BATTISTA VICO 29, presso lo studio dell’avvocato CHIBBARO

MARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato BUSCAGLIA FRANCESCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 251/2018/03 della COMM. TRIB. REG. SICILIA,

depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. La sentenza della CTP di Palermo con cui era stato accolto il ricorso proposto da S.C. contro il preavviso di fermo di beni mobili registrati e contro le prodromiche cartelle di pagamento, sul motivo che l’agente della riscossione -la Spa Riscossione Sicilia- non aveva dimostrato l’avvenuta notifica di dette cartelle- veniva appellata dalla contribuente la quale, con ricorso recapitato alla spa Riscossione Sicilia spa il 9 gennaio 2017, chiedeva la riforma del capo delle sentenza impugnata relativo alle spese (sostenendo fossero state liquidate in misura non congrua). La spa Riscossione Sicilia, da un lato, con atto spedito alla contribuente il 27 febbraio 2017 e depositato alla CTR della Sicilia il successivo 29 marzo, chiedeva la riforma della sentenza impugnata quanto alla legittimità del preavviso, da un altro lato, si costituiva tempestivamente nel giudizio di appello instaurato su iniziativa della controparte, richiamava il proprio atto di appello, e chiedeva alla CTR, oltre che di rigettare l’impugnazione della contribuente, di “riformare la sentenza appellata rigettando il ricorso proposto in primo grado dalla Sig.ra S.C. e per l’effetto confermare il diritto di Riscossione Sicilia spa a riscuotere i crediti tutti portati dal preavviso di fermo amministrativo e dalle cartelle impugnate … ritenere e dichiarare che tutte le cartelle opposte e quelle elencate in premessa sono state ritualmente notificate …” (così il testo riprodotto nel ricorso per cassazione della comparsa di risposta di Riscossione Sicilia nel giudizio di appello instaurato dalla contribuente);

2. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Sicilia, riuniti all’appello della contribuente l’appello incidentale depositato dalla Riscossione Sicilia il 29 marzo 2017, ha accolto il primo e dichiarato inammissibile il secondo perchè depositato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’impugnazione principale;

3. La Riscossione Sicilia ricorre contro la pronuncia di inammissibilità denunciando che essa contrasti con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54. La ricorrente sostiene che la CTR avrebbe dovuto considerare l’appello incidentale contenuto nella comparsa di costituzione depositata il 9 marzo 2017. La ricorrente ha depositato memoria;

4. la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.il ricorso è fondato. Nella sentenza impugnata non sono stati presi in considerazione separatamente l’appello incidentale proposto dalla Riscossione Sicilia con atto notificato alla controparte il 27 febbraio 2017 e depositato presso la segreteria della CTR il 29 marzo successivo e l’appello incidentale proposto dalla Riscossione Sicilia in seno all’atto di controdeduzioni (“comparsa di costituzione”) depositato tempestivamente nel giudizio di appello instaurato dalla contribuente. La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale avendo riguardo al primo e, per esso, alla data del relativo deposito. Su questo versante la CTR ha ben giudicato: vale il principio per cui, ai fini della tempestività della proposizione dell’appello incidentale attraverso la trasmissione per posta dell’impugnazione, non è sufficiente che il plico sia spedito alla controparte nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale occorrendo invece che esso, entro quel termine, sia depositato presso la segreteria della commissione regionale. Si nota incidentalmente che quanto appena detto non contrasta affatto con quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 17953/2012. In quel caso la Corte statuì che “nel processo tributario la costituzione in giudizio della parte appellata e la proposizione dell’appello incidentale possono avvenire non solo tramite materiale deposito delle proprie controdeduzioni e dell’atto di impugnazione, ma anche mediante trasmissione degli stessi con plico raccomandato spedito nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale che ai fini della tempestività della costituzione e della proposizione dell’appello incidentale doveva aversi riguardo non alla data di ricezione del plico da parte della segreteria del giudice ad quem ma alla data di consegna del plico all’ufficio postale “in base al generale principio che governa il rispetto di un termine di decadenza quanto agli atti trasmessi per posta”. La fattispecie aveva tuttavia ad oggetto un atto di appello spedito (e pervenuto) alla segreteria della CTR e non un atto di appello spedito – come quello d: cui qui si discute – alla controparte e depositato alla segreteria della CTR. La dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale ha finito per coinvolgere anche l’appello incidentale proposto in seno all’atto di controdeduzioni depositato (il 9 marzo 2017 e quindi) nel termine di sessanta giorni dalla notifica (avvenuta il 9 gennaio 2017) dell’impugnazione principale della contribuente. Con riguardo all’appello incidentale così proposto la dichiarazione di in ammissibilità è ingiustificata;

2. il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rimessa alla CTR della Sicilia in diversa composizione, per esame dell’impugnazione incidentale della Riscossione Sicilia nonchè per la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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