Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1636 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1636 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

zio – responsabilità

SENTENZA
sul ricorso proposto da
NEGI IINI ATTILIO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.i. Fabrizio
Meneghini, domiciliata in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile
della Corte di cassazione, unitamente all’avv. FRANCESCO TERNULLO del foro di Verona, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE

contro
C.C.P.L. – CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO SOC.
COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Ivan Soncini, elettivamente domiciliata in Roma, alla via B. Buozzi n. 53, presso l’avv. CLAUDIO
RUSSO, dal quale, unitamente all’avv. GUSTAVO GHIDORZI del foro di Reg-

c9,DiR

gio Emilia, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al contro-

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Data pubblicazione: 27/01/2014

ricorso
CONTROR ICORREN T E

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 1242/06, pubblicata il 10

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 ottobre
2013 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito l’avv. Ternullo per la ricorrente e l’avv. Amiconi per delega del difensore della controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Aurelio GOLIA, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.

La Meneghini Attilio S.r.l. convenne in giudizio il C.C.P.L. – Consorzio

Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. a r.1., chiedendone la condanna al
pagamento della somma di Lire 257.036.896, a titolo di corrispettivo per forniture
di calcestruzzo eseguite in favore della Cooperativa Costruire, delegata dal medesimo Consorzio per l’esecuzione di opere ad esso commissionate e successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa.
Premesso di aver ottenuto l’ammissione al passivo del proprio credito, l’attrice espose che, a seguito dell’apertura della procedura concorsuale, il Consorzio
aveva revocato il mandato conferito alla Cooperativa, proseguendo i lavori fino al
completamento, e sostenne che l’attività della delegata era direttamente imputabile
al delegante, il quale era tenuto a rispondere solidalmente degli obblighi da essa
assunti, avendo concluso il contratto di appalto in nome proprio, ma per conto della Cooperativa.
1.1.

Con sentenza dell’Il giugno 2001, il Tribunale di Padova rigettò la

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agosto 2006.

domanda.
2. — L’impugnazione proposta dalla Meneghini Attilio è stata rigettata dalla
Corte d’Appello di Venezia con sentenza del 10 agosto 2006.

contratto di appalto, la Corte ha escluso la configurabilità di un rapporto di immedesimazione tra la Cooperativa ed il Consorzio, osservando che l’autonomia giuridica e patrimoniale di cui quest’ultimo era dotato impediva di affermarne la responsabilità per le obbligazioni assunte dalle cooperative consorziate, le quali dovevano eseguire i lavori assegnati. con la propria organizzazione, assumendone i
rischi e la correlativa responsabilità; ha aggiunto che la responsabilità del Consorzio nei confronti del committente non poteva essere estesa ai rapporti con i terzi
con cui le cooperative consorziate avessero contrattato non già in rappresentanza
del Consorzio, ma a nome proprio.
3. — Avverso la predetta sentenza la Meneghini Attilio propone ricorso per
cassazione, affidato ad un solo motivo. 11 Consorzio resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I. — Con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione
e/o la falsa applicazione degli artt. 2602 e ss. cod. civ., affermando che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso la responsabilità del Consorzio per le obbligazioni contratte dall’impresa consorziata ai fini dell’esecuzione dell’appalto alla stessa assegnato. Sostiene infatti che, a differenza del subappalto e della cessione del contratto, vietati dalla legge, la delega conferita con l’assegnazione non si
configura come un contratto tra due soggetti autonomi o come un trasferimento
dei diritti e degli obblighi nascenti dall’appalto, per effetto dei quali l’appaltatore o
il cedente rimane estraneo ad ogni obbligo verso i terzi derivante dall’attività del

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Premesso che era rimasta incontestata l’estraneità delle imprese consorziate al

subappaltatore o del cessionario; essa trae invece origine dal rapporto organico esistente tra l’impresa ed il consorzio, in virtù del quale quest’ultimo attribuisce una
funzione o una mansione ad un suo organo interno: restando titolare del rapporto

me unico centro d’imputazione degli effetti del contratto, e risponde pertanto di
tutte le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali assunte dal delegato, avendone accettato il rischio d’impresa. Nella specie, d’altronde, secondo il ricorrente, il
rapporto d’immedesimazione tra il Consorzio e la Cooperativa Costruire era chiaramente espresso nei contratti di fornitura, dai quali emergevano il collegamento
con l’appalto conferito al Consorzio e la consapevolezza delle parti che lo stesso e
la Cooperativa assegnataria dei lavori costituivano un’unica inscindibile unità.
1.1. — Le predette censure, riguardanti l’imputabilità al Consorzio delle obbligazioni contratte dalle cooperative consorziate per l’esecuzione dei lavori loro
assegnati, appaiono correttamente sintetizzate nel quesito di diritto formulato ai
sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., con cui la ricorrente chiede a questa Corte di
stabilire se la delega alle singole imprese dell’esecuzione dei lavori aggiudicati al
Consorzio consenta di ascrivere direttamente a quest’ultimo i rapporti derivanti da
subappalti, subcontratti o contratti derivati stipulati dalle medesime imprese. La
predetta questione non implica un riesame dei fatti accertati dalla sentenza impugnata, ma attiene esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme che disciplinano la responsabilità dei consorzi, con la conseguente infondatezza dell’eccezione d’inammissibilità sollevata dal controricorrente, secondo cui il quesito
proposto dalla ricorrente solleciterebbe una valutazione di merito, non consentita
al Giudice di legittimità.
1.2.

Il motivo non merita peraltro accoglimento.

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giuridico per la cui esecuzione materiale agisce l’impresa, il delegante si pone co-

La tesi sostenuta dalla ricorrente muove dalla qualificazione del rapporto tra
il consorzio e le imprese consorziate come rapporto d’immedesimazione organica,
conseguente alla delega conferita mediante l’assegnazione dei lavori, in virtù della

bili al consorzio, che, restando unico titolare del rapporto per la cui esecuzione
materiale agiscono le imprese, non potrebbe pertanto considerarsi estraneo alle
obbligazioni derivanti dai predetti atti. Tale ricostruzione dei rapporti interni al
consorzio e delle conseguenti ricadute sul piano della responsabilità nei confronti
dei terzi non trova tuttavia riscontro nella disciplina generale dei consorzi dettata
dal codice civile, né in quella di settore riguardante i consorzi di cooperative e la
loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Ai sensi dell’art. 2602 cod. civ., infatti, la stipulazione del contratto di consorzio non comporta l’assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, deputato allo svolgimento di un’attività rispetto alla quale quella delle singole imprese si ponga in rapporto di mezzo a fine, ma solo la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi
delle rispettive attività, avente quindi essa stessa carattere strumentale rispetto a
quella delle imprese consorziate. In tal senso depone non solo la conservazione
dell’autonomia delle imprese, rispetto alle quali il consorzio si pone come un distinto centro d’imputazione di rapporti giuridici, dotato di un fondo consortile che
rimane sottratto all’aggressione dei creditori particolari dei consorziati (art. 2614),
ma anche la presenza di organi consortili distinti da quelli delle singole imprese
(art. 2603, primo comma, n. 4) e la configurazione del rapporto intercorrente tra
queste ultime ed il consorzio come mandato (art. 2609), il quale postula l’alterità
delle rispettive sfere giuridiche, indipendentemente dall’immediatezza dell’impu-

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quale gli atti posti in essere dalle singole imprese sarebbero direttamente imputa-

tazione degli effetti degli atti compiuti dal mandatario. Decisiva risulta poi la disciplina della responsabilità nei confronti dei terzi dettata dall’art. 2615 cod. civ.
per i consorzi con attività esterna, la quale prende in considerazione soltanto le

in nome di quest’ultimo, per le quali il primo comma prevede la responsabilità esclusiva del fondo consortile, e quelle assunte per conto dei singoli consorziati,
per le quali il secondo comma prevede la responsabilità di questi ultimi, in solido
con il fondo consortile. Tale solidarietà, che dà luogo ad una duplice legittimazione passiva nei confronti del terzo, trova fondamento non già nel carattere unitario
dell’attività svolta dai consorziati, ma nel mandato dagli stessi conferito per l’attuazione degli scopi del consorzio, cui fa riferimento l’art. 2609, secondo comma,
caratterizzandosi esclusivamente per il fatto che, in deroga al principio generale di
cui all’art. 1705 cod. civ., essa non presuppone la spendita del nome della singola
impresa, ma soltanto che l’obbligazione sia stata assunta nell’interesse della stessa
(cfr. Cass., Sez. III, 21 febbraio 2006, n. 3664; Cass., Sez. I, 16 marzo 2001, n.
3829; 27 settembre 1997, n. 9509). La responsabilità solidale del consorzio non è
pertanto configurabile in riferimento alle obbligazioni contratte dalle singole imprese, le quali, nei rapporti con i terzi, non sono legittimate ad impegnare il consorzio, essendo quest’ultimo dotato di propri organi e dovendo escludersi che la
mera costituzione dell’organizzazione comune comporti, in assenza di specifiche
disposizioni, il conferimento ai consorziati di un mandato ad agire per conto della
stessa; né tale mandato è ricollegabile all’assegnazione dei lavori, la quale, comportando l’individuazione dell’impresa incaricata dell’esecuzione delle opere, nell’ambito della funzione di coordinamento affidata al consorzio, determina una responsabilità solidale di quest’ultimo nei confronti dei terzi con cui esso abbia con-

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obbligazioni assunte dagli organi del consorzio, distinguendo tra quelle contratte

trattato, ma non anche nei confronti di quelli che abbiano contrattato con l’impresa
consorziata. Non è un caso, pertanto, che nell’art. 2615 manchi qualsiasi riferimento alle obbligazioni assunte dai singoli consorziati, dovendo ritenersi che, in
coerenza con l’indicata struttura del rapporto intercorrente con questi ultimi, il legislatore abbia in tal modo inteso confermare l’assoluta estraneità del consorzio
alle stesse, conformemente al principio generale di cui all’art. 1372, secondo com-

Il rapporto tra la responsabilità del consorzio e quella delle singole imprese si
atteggia peraltro in maniera diversa, in relazione alla varietà delle forme giuridiche che i contraenti possono adottare per la costituzione dell’organizzazione comune: esso, in particolare, è destinato a subire modificazioni nell’ipotesi in cui,
come è espressamente consentito dall’art. 261 5-ter cod. civ., il consorzio sia stato
costituito in forma di società, dal momento che la causa consortile, se per un verso
può giustificare una deroga alle norme che regolano il tipo sociale prescelto, qualora le stesse risultino incompatibili con i profili essenziali del fenomeno consortile, non può per altro verso comportare lo stravolgimento dei principi fondamentali
che caratterizzano il modello legale. E’ per tale motivo che, in riferimento all’ipotesi di costituzione in forma di società a responsabilità limitata, è stata esclusa la
responsabilità solidale dei consorziati anche con riguardo alle obbligazioni contratte per loro conto dal consorzio, essendosi osservato che la stessa risulta incompatibile con il principio inderogabile sancito dall’art. 2472, primo comma,
cod. civ., secondo cui in tale modello legale per le obbligazioni sociali risponde
soltanto la società con il suo patrimonio (cfr. Cass., Sez. 1, 27 novembre 2003, n.
18113). Nella stessa ottica, e con particolare riferimento alla responsabilità del
consorzio per le obbligazioni contratte dai consorziati, occorre evidenziare la più

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ma, cod. civ.

intesa autonomia di cui sono dotate le società di capitali, in ragione dell’attribuzione della personalità giuridica, la quale esclude che le vicende dei rapporti facenti capo ai singoli soci possano ripercuotersi sulla società: rilievo, quest’ultimo,

do il consorzio costituito in forma di cooperativa a responsabilità limitata, resta
confermata, in mancanza di specifiche disposizioni, l’esclusione della sua responsabilità per l’inadempimento delle obbligazioni contratte dalle imprese consorziale.

1.3. — Tale conclusione non si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente, che, in riferimento al danno ingiusto arrecato a terzi dall’esecuzione di opere assegnate alla singola impresa nell’ambito di
un appalto stipulato dal consorzio, riconosce la responsabilità di quest’ultimo nei
confronti del danneggiato (cfr. Cass., Sez. III, 3 luglio 2008, n. 18235; 9 dicembre
2006, n. 10956): come si evince dalla motivazione delle pronunce invocate, tale
riconoscimento trova infatti giustificazione non già in un rapporto d’immedesimazione organica tra l’impresa assegnataria dei lavori ed il consorzio, per effetto del
quale ogni obbligazione scaturente dall’esecuzione dell’opera dovrebbe ritenersi
imputabile all’organizzazione comune, ma nell’ascrivibilità al consorzio degli effetti del contratto di appalto stipulato in nome proprio, e nella conseguente assunzione della gestione a proprio rischio, che comporta anche l’imputazione delle obbligazioni risarcitorie eventualmente insorte nell’esecuzione del contratto. Il principio in esame non può essere dunque esteso alle obbligazioni contrattuali derivanti da atti posti in essere in nome proprio dalle imprese consorziate, sia pure ai
fini dell’esecuzione dei lavori loro assegnati nell’ambito del coordinamento affidato al consorzio, il quale resta estraneo ai rapporti derivanti dai predetti atti.

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destinato ad assumere un’importanza decisiva nel caso in esame, nel quale, essen-

1.4. — La responsabilità del consorzio per le obbligazioni contratte dalle imprese consorziate non è ricollegabile neppure all’appartenenza del controricorrente
alla categoria dei consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti, soggetti

1577, il quale richiama le norme della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del titolo V
del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, nonché gli
arti. 15 e 27, secondo e terzo comma, del medesimo d.lgs. n. 1577. Tali disposizioni, per quanto interessa in questa sede, confermano infatti l’autonomia giuridica
del consorzio, al quale attribuiscono anzi una personalità giuridica piena (art. 4
della legge n. 422 cit.), prevedendo i requisiti per la sua costituzione ed individuandone gli organi deliberativi e rappresentativi, senza dettare una specifica disciplina della responsabilità nei confronti dei terzi. L’unica disposizione in materia
di responsabilità è quella dettata dall’art. 66 del regio decreto n. 278, che si riferisce peraltro esclusivamente ai rapporti interni, consentendo di prevedere nello statuto la responsabilità illimitata e solidale delle singole cooperative nei confronti
del consorzio, stabilendo che, in mancanza di disposizioni al riguardo, la responsabilità di ciascuna cooperativa è limitata al capitale sottoscritto. La responsabilità
nei confronti dei terzi deve invece ritenersi oggi regolata dal codice civile, in virtù
del richiamo contenuto nell’art. 4 della legge n. 422, che assoggettava le operazioni commerciali del consorzio ed i relativi effetti all’abrogato codice di commercio,
con la conseguente applicabilità dei principi precedentemente enunciati in riferimento ai consorzi dotati di personalità giuridica.
Tali principi non possono ritenersi derogati neppure dalla normativa di settore dei pubblici appalti, che nell’ammettere a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro

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alla disciplina speciale dettata dall’art. 27-bis del d.lgs.C.P.S. 14 febbraio 1947, n.

costituiti a norma della legge n. 422 del 1909 ed i consorzi stabili costituiti anche
in forma di società consortile, prevede che l’offerta dei concorrenti consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché

che per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale
del mandatario o del capogruppo (artt. 10 e 13 della legge 11 febbraio 1994, n.
109). Tale disposizione si riferisce infatti ad una fattispecie diversa, e precisamente alla partecipazione alla procedura di affidamento di imprese o consorzi in associazione temporanea, mediante un’offerta formulata da un mandatario o un capogruppo, ed è volta ad assicurare, attraverso la previsione della responsabilità solidale dei concorrenti associati o consorziati, una più incisiva tutela delle situazioni
soggettive dell’Amministrazione e dei terzi, in caso d’inadempimento o fallimento
dell’impresa mandataria o capogruppo, mediante l’estensione della responsabilità
anche alle imprese associate o consorziate; essa non è pertanto applicabile all’ipotesi in cui, come nella specie, un consorzio di cooperative, aggiudicatario di un
appalto, abbia assegnato ad una cooperativa consorziata l’esecuzione di una parte
dei lavori appaltati e quest’ultima si sia avvalsa delle forniture di un’impresa estranea al consorzio, restando poi inadempiente nei confronti dell’impresa fornitrice
(cfr. Cass., Sez. I, 2 aprile 2010, n. 8124).
2. — il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P .Q .M .
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la Meneghini Attilio S.r.l. al pagamento
delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 8.200,00, ivi com-

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nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori, disponendo in particolare

presi Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori
di legge.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013, nella camera di consiglio della Prima

Sezione Civile

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