Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1636 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. I, 24/01/2011, (ud. 18/02/2010, dep. 24/01/2011), n.1636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA

DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE,

che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

e contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto n. 1291/06 R. Ricorsi della CORTE D’APPELLO di

VENEZIA del 13/12/07, depositato il 21/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che F.A. ha chiesto la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di un indennizzo a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un procedimento iniziato davanti alla Corte dei Conti il 10 gennaio 1998 e non ancora definito;

che, con decreto del 21 dicembre 2007 la corte d’appello di Venezia, ritenuta ragionevole una durata di tre anni e irragionevole il ritardo di cinque anni e dieci mesi, in considerazione del carattere collettivo del ricorso ha condannato l’amministrazione convenuta al pagamento di Euro 2.920,00 (pari ad Euro 500,00 per anno), oltre alle spese giudiziali;

che avverso il decreto della corte d’appello di Venezia il F. ha proposto ricorso per cassazione, notificato alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell’Economia, affidato a un unico motivo con il quale contesta la quantificazione dell’indennizzo;

che le amministrazioni convenute hanno resistito con controricorso;

che e’ stata depositata e notificata relazione ex art. 380 bis c.p.c.;

che il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il ricorso e’ tempestivo perche’ il termine per proporlo e’ soggetto alla sospensione feriale dei termini;

che e’ inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia in quanto la legittimazione passiva di tale amministrazione sussiste solo per i procedimenti iniziati successivamente all’entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

che la corte territoriale si e’ irragionevolmente discostata dagli standard medi di liquidazione dell’indennita’ utilizzati dalla corte di Strasburgo e recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte;

che cassato il provvedimento impugnato, non essendovi ulteriori accertamenti di fatti da compiere puo’ procedersi alla decisione del merito, ai sensi dell’art. 384 c.c. liquidando un’indennita’ di Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in considerazione del carattere standardizzato del ricorso e della mancata specificazione della condizione economico – patrimoniale del ricorrente;

che, quanto alle spese giudiziali, vanno liquidate per intero quelle relative al giudizio di merito mentre debbono compensarsi fino alla meta’ quelle del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento di Euro 4.375,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda; condanna l’amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 445,00 per onorari, Euro 378,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi quanto al giudizio di merito e, previa compensazione fino alla meta’, in Euro 332,00 per il giudizio di cassazione (ivi compresi Euro 50,00 per esborsi).

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, sezione prima civile, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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