Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1636 del 20/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13696-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO “(OMISSIS) SPA”, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO CALI’

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1090/30/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 18/03/2014, depositata l’01/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR della Sicilia indicata in epigrafe, che ha confermato l’illegittimità dell’accertamento reso a carico della (OMISSIS) spa in relazione ad un’asserita attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di altre società oggetto di precedente verifiche.

La parte intimata si è costituita in giudizio, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza delle censure proposte.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, concernente la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al mancato rilievo del vizio di ultrapetizione nel quale sarebbe incorsa la CTR all’atto di disattendere la censura esposta contro la sentenza di primo Bado, è manifestamente infondato. Dalla stessa riproduzione del contenuto del ricorso introduttivo della parte contribuente si evince che la contestazione proposta dalla (OMISSIS) spa atteneva alla legittimità dell’accertamento perchè fondato su verifiche effettuate nei confronti dei terzi. Orbene, la decisione resa dal giudice di primo grado fu coerente rispetto a tale domanda, laddove ritenne illegittimo l’atto impugnato proprio perchè frutto di una verifica compiuta nei confronti di soggetto diverso da quello attinto dalla pretesa fiscale.

Risulta invece ritualmente proposto e fondato nel merito il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la decisione impugnata, nella parte in cui ha escluso la legittimità dell’atto di accertamento in quanto emesso sulla base di verifiche compiute nei confronti dei terzi e senza un’autonoma ponderazione degli elementi acquisiti dagli organi accertatori da parte dell’ufficio.

Quanto al rito, la decisione impugnata si fonda sul deficit di motivazione dell’atto fiscale, in quanto emesso sulla base di verifiche compiute nei confronti di terzi, tralasciando di esaminare la censura relativa all’onere della prova fondata sul D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5. Ora, rispetto a tale motivazione della CTR, non risulta l’esistenza di statuizioni non impugnate dall’Agenzia idonee a determinare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Nel merito, la censura è fondata.

Ed invero, come già chiarito da questa Corte – Cass. n. 9108/2012 – l’utilizzo di dati, documenti ed informative acquisite presso terzi ai fini dell’accertamento di ufficio o in rettifica è pienamente legittimo in quanto espressamente contemplato dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 52.

Per altro verso, Cass. n. 403/2016 ha di recente ribadito che “è consentito l’ingresso nell’accertamento fiscale, prima, e nel processo tributario, poi, di elementi comunque acquisiti e dunque anche di prove atipiche ovvero di dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni caratteristici della prova per presunzioni”, poichè qualunque cosa, documento o dichiarazione può costituire la base per una inferenza presuntiva idonea a produrre conclusioni probatorie, purchè sussumibile nell’alveo della nozione di presunzione dotata dei caratteri di precisione e gravità.

E’ poi pacifica la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla legittimità dell’atto che rimanda agli accertamenti della polizia giudiziaria senza compiere alcuna autonoma valutazione – cfr. Cass. n. 4523 del 2110312012 -.

Sotto gli anzidetti profili, la decisione impugnata non è conforme a diritto, avendo giustificato l’annullamento dell’accertamento sulla base di un ritenuto vizio di motivazione dell’atto in quanto fondato su verifiche compiute nei confronti dei terzi senza autonoma valutazione delle risultanze istruttorie da parte dell’amministrazione fiscale.

In accoglimento del secondo motivo di ricorso, disatteso il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, disatteso il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sestra civile, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA