Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16359 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 30/07/2020), n.16359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17087/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– ricorrente –

contro

GENERAL TRADE s.p.a. (C.F.: (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. Roberto Bottacchiari, con domicilio eletto presso

l’Avv. Roberto Bottacchiari, con studio in Roma in via Oslavia n.

28-int. 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 839/52/2014, pronunciata l’8 gennaio 2014 e depositata

il 29 gennaio 2014;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 novembre 2019

dal Consigliere Dott. Antezza Fabio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“A.D.”), ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 204/38/2012 emessa dalla CTP di Napoli.

2. Il Giudice di primo grado, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione proposta avverso invito di pagamento, notificato il 13 gennaio 2010 al contribuente in relazione a bolletta doganale del 10 maggio 2006, emesso sulla scorta di un report conclusivo di una missione in Malaysia dell’OLAF dell’8 maggio 2009 che accertò la falsità del relativo certificato d’origine (From A).

La CTP di Napoli, in particolare, accolse l’eccezione di prescrizione dell’azione di recupero ritenendo insussistenti i presupposti per la proroga del detto termine ex art. 84 TULD, nella sua formulazione ratione temporis applicabile, con riferimento al fatto del 10 maggio 2006 ed in ragione dell’assenza di prova della data di formulazione e comunicazione della notitia criminis nel termine di prescrizione (all’epoca triennale).

3. La CTR, rigettando l’appello dell’A.D., con la sentenza oggetto di attuale impugnazione confermò la statuizione di primo grado ritenendo necessaria, ai fini dell’operatività della proroga in oggetto (art. 221 C.D.C. e art. 84 TULD), la comunicazione, entro il termine di prescrizione, di un fatto costituente notitia criminis, nel caso concreto non provata (“la denuncia di reato”) sotto il profilo temporale.

Il Giudice di merito ritenne altresì non sufficiente la decisione di inviare una missione all’estero al fine di accertare la falsità del certificato d’origine, nè, sostanzialmente, la ricezione del report conclusivo della relativa missione in Malaysia dell’OLAF (report dell’8 maggio 2009).

4. Contro la sentenza d’appello l’A.D. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, e la contribuente si difende con controricorso (deducendo anche profili di inammissibilità del motivo per come formulato).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Con l’unico motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono “violazione ed errata interpretazione dell’art. 84 TULD e dell’art. 221Reg. Ce 2913/92 comma 201…”.

Nonostante la tecnica redazionale utilizzata tanto per la formulazione della critica quanto della relativa rubrica, con il ricorso ci si duole dell’interpretazione data al citato art. 84 TULD nel senso della necessità, ai fini dell’operatività della proroga del termine di prescrizione dell’azione di recupero, della comunicazione di una notizia criminis prima del decorso del termine della cui proroga trattasi.

Secondo la tesi del ricorrente, in sintesi, sarebbe errata la decisione impugnata in quanto facente riferimento alla mancanza di deduzione e di prova della data della predisposizione e trasmissione dalla “denuncia di reato” da parte dell’A.D.

Ai fini di cui innanzi, invece, sempre per il ricorrente, sarebbe sufficiente la decisione dell’Amministrazione di inviare una missione all’estero al fine di accertare la falsità del certificato d’origine o, perlomeno, la ricezione (nel termine di prescrizione) del report conclusivo della missione OLAF, nella specie avvenuta l’8 maggio 2009 quindi nel triennio (si veda in particolare anche il secondo capoverso di pag. 11 del ricorso).

2.1. Il motivo unico di ricorso, ammissibile nei termini di cui innanzi (in quanto sufficientemente specifico), è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito evidenziati, in forza di principio costantemente ribadito da questa Corte (anche in considerazione della giurisprudenza della Corte di giustizia), applicabile anche alla fattispecie in oggetto e dal quale non vi sono motivi per discostarsi.

In tema di tributi doganali, il decorso del termine di prescrizione dell’azione di recupero a posteriori dei dazi all’importazione, nel caso in cui il mancato pagamento totale o parziale dei diritti abbia causa da un reato, è prorogato alla data in cui l’accertamento di questo è divenuto irrevocabile, a norma del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, a condizione che, nel termine prescrizionale, decorrente dalla insorgenza dell’obbligazione doganale, l’Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto di imposta, non necessitando una formale denuncia (ex plurimis, limitando i riferimenti solo a quelli più recenti: Cass. sez. 5, 03/08/2012, n. 14016, Rv. 623684-01; Cass. sez. 6-5, 03/12/2015, n. 24674, Rv. 637507-01; Cass. sez. 5″ 16/12/2016, n. 26045, Rv. 641951-01, per la quale il medesimo principio opera non solo con riferimento al termine di prescrizione dell’azione di recupero dei dazi all’importazione ma anche con riferimento al termine di decadenza per la revisione dell’accertamento del D.Lgs. n. 373 del 1990, ex art. 11; Cass. sez. 5, 12/01/2018, n. 615, Rv. 646805-01, in termini sostanzialmente analoghi alla precedente; Cass. sez. 5, 17/10/2019, n. 26361, non massimata; Cass. sez. 5, 24/10/2019, n. 27299, non massimata).

E’ stato altresì ritenuto necessario, ai fini dell’operatività della proroga di cui innanzi, che nel termine prescrizionale l’Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis ovvero che lo stesso sia ricevuto dall’Autorità giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria, come i funzionari doganali. A tal fine, la relazione redatta dall’OLAF configura un documento che integra detta notitia criminis, la cui formulazione e trasmissione è idonea a determinare il raddoppio dei termini di accertamento degli illeciti doganali (Cass. sez. 5, 12/01/2018, n. 615, Rv. 646805-01; conformi anche le successive Cass. sez. 5, 17/10/2019, n. 26361, non massimata, e Cass. sez. 5, 24/10/2019, n. 27299, non massimata, che ha invece escluso la rilevanza del mero invio di missione OLAF).

2.2. Sicchè, la CTR, nella specie, non ha fatto corretta applicazione degli evidenziati principi facendo riferimento alla deduzione ed alla prova della predisposizione e trasmissione di una “denuncia di reato”, laddove, invece, come dalla stessa evidenziato (nonchè confermato dagli attuali ricorrente e controricorrente) nel triennio (in particolare l’8 maggio 2009) è pervenuta la relazione conclusiva OLAF. Per converso, non può ritenersi fondato il ricorso ove vorrebbe integrato il detto presupposto sulla scorta della mera decisione dell’A.D. di inviare una missione all’estero, al fine di accertare la falsità del certificato d’origine, in quanto cosa ben diversa dal report conclusivo di una missione OLAF.

2.3. In termini sostanzialmente analoghi ha statuito, tra le medesime parti, Cass. sez. 5, 24/10/2019, n. 27299, ancorchè pervenendo a conclusioni opposte in quanto la relativa fattispecie era caratterizzata dall’invio della missione OLAF effettuato nel termine di prescrizione (come detto, non rilevante ai fini della proroga) e dalla ricezione del report conclusivo in data successiva al decorso del detto termine.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 luglio 2020

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