Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16359 del 28/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16359 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Bertolli Giulio e Bertolli Barbara, elettivamente domiciliati in Roma, via
Cattaro 21, presso l’avv. Giuseppe Cosentino, che unitamente all’avv. Giulio Guarnieri, li rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrenti —
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma), Sez. 14, n. 165/14/05 del 18 ottobre 2005, depositata il 24 novembre
2005, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 29 maggio 2013 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Giuseppe Cosentino per i ricorrenti;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio
Attilio Sepe, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Oggetto:
INVIM. Terreno.
Fabbricato rurale.
Determinazione
valore.

Data pubblicazione: 28/06/2013

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione con il quale l’Ufficio del Registro elevava il valore degli immobili
venduti dal contribuente, che deduceva la corretta determinazione del valore
mediante la moltiplicazione del reddito dominicale per 75, trattandosi di podere agricolo con annesso fabbricato colonico.
L’impugnativa era rigettata sia in primo che in secondo grado, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale i contribuenti propongono ricorso per
cassazione con unico motivo, illustrato anche con memoria. Il ricorso, dopo
delle Finanze è stato successivamente notificato, a seguito di ordinanza di
questa Corte, anche all’Agenzia delle Entrate che, poi, si è costituita in giudizio con controricorso.

MOTIVAZIONE
Con l’unico motivo di ricorso i contribuenti denunciano violazione e falsa
applicazione dell’art. 52, D.P.R. n. 131 del 1986 per aver la sentenza impugnata escluso la natura pertinenziale al fondo agricolo del fabbricato ivi insistente, valutato e tassato come fabbricato ad uso abitativo.
Il motivo è fondato nei sensi di cui alle seguenti considerazioni. Secondo
l’orientamento espresso da questa Corte, «in tema di INVIM, ai fini dell’inapplicabilità del sistema di valutazione automatica di cui all’art. 52,
comma quarto, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il carattere rurale di costruzioni o porzioni di costruzioni, nonché delle relative pertinenze, dal quale deriva la mancata attribuzione di una rendita catastale autonoma rispetto a
quella del terreno cui i fabbricati accedono, dipende, ai sensi dell’art. 39 del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 9 del decreto – legge 30 dicembre 1993, n. 557 (convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133), dalla sussistenza di due condizioni: una di tipo soggettivo, afferente alla persona dell’utilizzatore del fabbricato, che deve essere addetta alla coltivazione della
terra o alle altre attività specificate dalla norma, e l’altra di tipo oggettivo,
riguardante l’immobile, che deve essere “strumentale” all’esercizio di quelle
attività, e in quanto tale deve presentare caratteristiche rispondenti alle relative esigenze» (Cass. n. 28685 del 2005; v. anche in senso conforme Cass.
nn. 18377e 21363 del 2012). In altra sede, questa Corte ha tuttavia posto in
rilievo, ai fini della definizione di ruralità di un fabbricato, la classificazione
catastale del fabbricato stesso: «In tema di ICI», ha affermato la Corte
«l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”,
con l’attribuzione della relativa categoria (A16 o D/10), in conseguenza della

2

una prima notifica eseguita solo nei confronti del Ministero dell’Economia e

ESENTE DA REGISTRAZIONE
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riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 del d.l. n. 557 del
1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, come interpretato
dall’art. 23, comma 1-bis del d.l. n. 207 del 2008, aggiunto dalla legge di
conversione n. 14 del 2009. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa
categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione
dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà
D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta» (Cass. S.U. n. 18865 del 2009). Nel presente giudizio,
in ordine alla rivendicata ruralità del fabbricato, non è stato valutato quale
influenza potesse avere il fatto, pacifico in causa, che il fabbricato in questione fosse accatastato come A16.
Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per
le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consigli. • el 29 maggio 2013.

impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o

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