Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16359 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 26/07/2011), n.16359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NADIA

CORA’, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CURTATONE (OMISSIS) in persona del Sindaco pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA,5, presso lo studio

dell’avvocato SIVIERI ORLANO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIANOLIO PAOLO, giusta delibera di G.C., n. 96 del

7.6.2010, e giusta delega in calce al controricorso ;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13866/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 22.4.09, depositata il 15/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Guido Francesco Romanelli che si

riporta ai motivi del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato Orlando Sivieri che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

Con sentenza 15.6.2009 n. 13866 questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da B.G., nei confronti del Comune di Curtatone, contro la sentenza in data 22.2.2006 della Corte d’appello di Brescia, con cui la stessa aveva ritenuto legittime sia due sanzioni disciplinari conservative sia l’ulteriore sanzione del licenziamento, comminate da detto Comune al B., comandante dei vigili urbani investito anche di responsabilità dirigenziale.

Il B. propone ricorso per revocazione contro la indicata sentenza della Corte di cassazione. Il Comune di Curtatone resiste con controricorso.

Il primo motivo, con cui si denuncia l’esistenza di un errore di fatto ai sensi dell’art. 391 bis, comma 1, e dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, risulta palesemente inammissibile, in quanto con lo stesso si denunciano errori di fatto, incidenti sul giudizio di proporzionalità della sanzione del licenziamento, in cui sarebbero incorsi il giudice di primo grado oppure il giudice di appello, nel n. ritenere che la contestazione disciplinare sul non utilizzo delle applicazioni informatiche acquistate su indicazione dello stesso ricorrente avesse riguardato lo stesso programma principale o di base denominato “Concilia”, relativo alla stessa informatizzazione dell’ufficio di polizia locale, e non già il solo applicativo “Concilia on thè road”, che era utilizzabile dagli agenti operanti su strada e che si era rilevato inadeguato e fonte di aggravi; e anche nel ritenere inesistente l’attività di assistenza da parte della ditta fornitrice dei programmi.

In effetti l’errore di fatto deducibile in sede di ricorso per revocazione di una sentenza di cassazione non può che riguardare un errore in cui sia incorsa direttamente la Corte di cassazione, e più specificamente un errore percettivo riguardante gli atti del giudizio di legittimità, che risulti con carattere di evidenza ed obiettività e non cada su questione in tale sede controversa (cfr.

Cass. 10807/2006,11657/2006, 12154/2006,14608/2007). Nella specie manca proprio la deduzione di un errore in cui sia incorsa la Corte di cassazione nell’ambito del giudizio ad essa spettante, sulla base dei motivi di ricorso proposti.

Con il secondo motivo si denuncia errore di fatto e dolo di una parte in danno dell’altra. Al riguardo si deduce che la Corte di cassazione ha pronunciato quando orami era cessata la materia del contendere per quanto riguarda la sanzione del licenziamento disciplinare irrogata con provvedimento del 10.4.2003. Ciò in quanto il lavoratore era stato licenziato una seconda volta in data 8.11.2004 con la diversa motivazione del superamento del periodo di comporto e il secondo licenziamento aveva comportato la revoca del primo. Si lamenta che il Comune resistente avrebbe dovuto dedurre nel giudizio di cassazione detta circostanza, comportante che al momento della decisione del ricorso per cassazione non fosse in atto il licenziamento oggetto del giudizio. Si deduce anche che il non avere fornito la notizia di tale situazione integrava gli estremi del dolo.

Anche questo motivo risulta inammissibile in modo evidente. Basta rilevare che l’ipotesi del dolo di una parte nei confronti dell’altra non è prevista dall’art. 391 bis come motivo di revocazione di una sentenza di cassazione (salvo, ex art. 391 ter, in ipotesi di decisione nel merito da parte della cassazione), a parte ogni questione circa la effettiva configurabilità di un dolo rispetto alla mancata deduzione di fatti in ipotesi a conoscenza anche dell’attuale ricorrente e dallo stesso deducibili fin dall’epoca del giudizio di merito. E’ anche esclusa l’ipotesi della commissione di un errore revocatorio da parte della Cassazione riguardo a circostanza non risultante dagli atti.

E’, infine, da ritenersi inammissibile la richiesta della dichiarazione nella presente sede della cessazione della materia del contendere sulla base di circostanze incidenti semmai sul pregresso iter processuale.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controparte le spese in Euro trenta per esborsi ed Euro quattromila per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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