Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16359 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 10/06/2021), n.16359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11079/2018 R.G. proposto da:

Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di memoria di

costituzione di nuovo difensore in seguito al decesso dell’Avv. Lo

Giudice, dall’Avv. Guzzo Arcangelo, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in Roma alla via Antonio Gramsci n. 9;

– ricorrente –

contro

Pontificio Collegio Leoniano Seminario Regionale, in persona del

legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura speciale

in calce al controricorso, dall’Avv. Santovincenzo Luca,

elettivamente domiciliato in Roma alla via della Grande Muraglia n.

289 presso lo studio dell’Avv. Lo Bosco Luca;

– controricorrente –

e

Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale

rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6196/2017, depositata in data 24/10/2017,

della Commissione Tributaria Regionale del Lazio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 gennaio 2021 dal Dott. Napolitano Angelo, svoltasi mediante

collegamento da remoto.

 

Fatto

Con ricorso proposto innanzi alla CTP di Frosinone, il Pontificio Collegio Leoniano Seminario Regionale (d’ora in poi anche “il ricorrente” o “il Pontificio Collegio”) impugnava la cartella di pagamento con cui l’allora agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a. gli richiedeva il pagamento della somma di Euro 2.028,88 compresi compenso esattoriale e diritti di notifica a titolo di “quota consortile” e “contributo di bonifica” per l’anno 2012.

La CTP adìta, per quel che ancora rileva in questa sede, rigettava il ricorso con riferimento ai fabbricati oggetto di contribuzione, affermando la loro titolarità in capo all Pontificio Collegio sulla base delle risultanze catastali.

Su appello del Pontificio Collegio, la CTR riformava la sentenza di primo grado, accogliendo il ricorso del contribuente sulla base della considerazione che esso non era il titolare del diritto di proprietà sui fondi ricompresi nel consorzio di bonifica.

Avverso la sentenza di appello il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Pontificio Collegio.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, subentrata ad Equitalia Sud s.p.a., è rimasta intimata.

Sia il Consorzio che il Pontificio Collegio hanno depositato una memoria difensiva in vista dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Eccezione pregiudiziale

di nullità del giudizio per mancata osservanza dell’obbligo di applicazione dell’istituto del litisconsorzio necessario in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, il Consorzio ha dedotto la nullità della sentenza impugnata in quanto il contraiddittorio non sarebbe stato esteso, sin dal primo grado, con l’effettivo proprietario degli immobili detenuti dal Pontificio Collegio e soggetti all’obbligo della contribuzione consortile.

1. Il motivo è infondato.

L’eccezione di inesistenza in capo al Pontificio Collegio dell’obbligo di provvedere al pagamento del contributo di bonifica per difetto di titolarità degli immobili soggetti a contribuzione ha posto, tra le altre, una questione pregiudiziale da risolvere incidenter tantum da parte del giudice tributario, consistente nella individuazione dell’effettivo proprietario dei cespiti ai soli fini del giudizio principale sulla legittimità della pretesa del Consorzio verso il soggetto iscritto nei ruoli, destinatario della notificazione della cartella di pagamento (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3), con la conseguenza che non ricorre nel caso di specie un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per violazione, in materia di onere probatorio, del combinato disposto di cui all’art. 2697 c.c. nonchè all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, artt. 115 e 116 c.p.c., denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, il Consorzio ha dedotto che la CTR avrebbe erroneamente valutato le prove offerte in giudizio al fine di giungere all’affermazione dell’illegittimità della pretesa dell’ente di bonifica nei confronti del Pontificio Collegio sulla base della circostanza che quest’ultimo non sarebbe il proprietario degli immobili soggetti a contribuzione.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Il Consorzio tenta di devolvere alla Corte, con la censura in esame, la valutazione delle prove compiuta dalla CTR, che in base ad una motivazione congrua e ad una istruttoria approfondita ha stabilito, sulla scorta di una relazione notarile fondata sull’ispezione dei registri immobiliari, che la proprietà degli immobili soggetti al contributo di bonifica richiesto appartiene non al Pontificio Collegio, che ne è il possessore, ma all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, soggetto di diritto autonomo.

La valutazione delle prove è una quaestio facti estranea al perimetro di cognizione della Suprema Corte, a meno che la sentenza impugnata non incorra nel vizio di omesso esame di un fatto controverso decisivo per la controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) o nel vizio di difetto assoluto di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nel caso di specie non solo insussistenti, ma nemmeno dedotti.

3. In definitiva, il ricorso è inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

Non si devono regolare le spese in relazione al rapporto processuale tra il Consorzio e l’Agenzia delle Entrate, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte di quest’ultima.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il Consorzio ricorrente al rimborso, in favore del Pontificio Collegio resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro millesettecento per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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