Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16359 del 03/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.03/07/2017), n. 16359
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7893/2015 proposto da:
C.R., C.A., CH.RO., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 263, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO REA, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – C.F. (OMISSIS), in persona
del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1005/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 14/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza sul rilievo che essa, in merito all’indennizzo chiesto dai ricorrenti ai sensi della L. 26 gennaio 1980, n. 16, ha ritenuto che il primo motivo d’appello non fosse specifico, quantunque nel caso in cui, come nella specie, oggetto di contestazione siano le conclusioni del c.t.u. non si renda necessaria una puntuale analisi critica delle valutazioni operate dal primo giudice; ed ha rigettato il secondo motivo di gravame confermando che il tasso di cambio, di cui alla L. n. 16 del 1980, art. 5, comma 5, andava contabilizzato al 1.1.1975, sebbene lo spossessamento dei beni fosse avvenuto nella specie l’8.2.1977.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile quanto al primo motivo, atteso che esso difetta di autosufficienza, vero che parte ricorrente, violando il precetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non ha provveduto a riprodurre in extenso il motivo di gravame, in tal modo precludendo alla Corte di poter prendere cognizione ex actis della fondatezza della censura.
2. Il ricorso è viceversa manifestamente infondato quanto al secondo motivo risultando l’interpretazione accolta dal tribunale e confermata in grado di appello in relazione alla citata norma di diritto conforme all’art. 12 preleggi, atteso che il significato proprio di essa fatto palese dalle parole che ne compongo il testo intese secondo la loro connessione porta a ritenere, come già affermato da questa Corte (Cass., Sez. 1, 27/10/2016, n. 21747), che il secondo evento menzionato dalla L. n. 16 del 1980, art. 5, comma 4 (“momento in cui si è di fatto verificato lo spossessamento”) acquisti rilevanza ai fini della determinazione del tasso di cambio solo in difetto del primo (“nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà”), di modo che non essendo contestato – segnatamente alla luce della c.t.u. che parte ricorrente ha dichiarato di condividere – che i primi provvedimenti in tal senso siano stati adottati dalle autorità etiopiche nel gennaio 1975, corretta deve perciò giudicarsi la determinazione del tasso di cambio in relazione a tale data.
3. Respinto il ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio.
Non trova applicazione il D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quarter, in quanto il processo risulta esente.
PQM
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 4100,00 per compensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017