Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16358 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 26/07/2011), n.16358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO,

giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE PARIOLI N. 112, presso lo studio dell’avvocato BONITO

GIUSEPPINA, rappresentata e difesa dall’avvocato SARCONE VINCENZO,

giusta mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1735/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

21/04/09, depositata il 27/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato D’Aloisio Carla (delega avv. Coretti Antonietta),

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che nulla

osserva.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

1. Con ricorso al Tribunale di Foggia, A.M., operaia agricola a tempo determinato, conveniva in giudizio l’Inps chiedendo che venisse accertato il suo diritto a un conguaglio dell’indennità di disoccupazione per l’anno 2001. La ricorrente – premesso che il trattamento di disoccupazione era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito.

La domanda, in riforma della sentenza di primo grado, veniva accolta dalla Corte d’appello di Bari. Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo. L’intimato resiste con controricorso, in via preliminare eccependo la tardività del ricorso (notificato sulla base di richiesta in data 23.4.2010), rispetto a sentenza depositata il 27.4.2009 e che sarebbe stata notificata, oltre che in data 28.10.2009 presso la sede di Bari dellTnps in persona del direttore, come indicato nel ricorso, anche in data 6.11.2009 al procuratore costituito dell’istituto.

L’Inps ha depositato memoria.

2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso non risulta fondata, non potendosi attribuire rilievo giuridico, ai fini della decorrenza del cd. termine breve di impugnazione (60 giorni per il ricorso per cassazione) alle intervenute notificazioni della sentenza impugnata.

Poichè l’Inps è rimasto contumace in appello, non si giustifica la notificazione della sentenza al suo difensore. La notifica al legale rappresentante dell’ente, d’altra parte deve essere effettuata presso la sede legale del medesimo e non presso una sede periferica (cfr.

Cass. n. 5074/1998 e 5708/2002).

Infine il ricorso è tempestivo rispetto alla data di deposito della sentenza, dovendosi dare rilievo alla data della richiesta della notificazione a mezzo posta.

3. Deve ora rilevarsi la manifesta fondatezza nel merito del ricorso, con cui l’INPS, lamentando violazione degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lett. a), nonchè in relazione agli artt. 1362 e segg., art. 2120 cod. civ. ed alla L. n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11, censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR”. Al riguardo si fa riferimento a quanto deciso da ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi, con cui si è enunciato il seguente principio: “Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui “Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3 convertito in L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva.” 4. Il ricorso deve quindi esser accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito nel senso del rigetto della domanda.

Le spese dell’intero giudizio vengono regolate in base al criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), tenuto presente, in relazione al vigente tenore dell’art. 152 disp. att. c.p.c., che il giudizio è stato instaurato in primo grado nel maggio del 2004, e quindi nella vigenza della nuova disciplina, e considerato che mancano attestazioni sui redditi della parte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; condanna la controricorrente a rimborsare all’Inps le spese dell’intero giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi Euro 340,00, di cui Euro 245,00 per onorari ed Euro 75,00 per diritti; per il secondo grado in complessivi Euro 450,00, di cui Euro 355,00 per onorari ed Euro 75,00 per diritti; per il giudizio di cassazione in Euro 20,00 per esborsi ed Euro 195,00 per onorario; oltre ad accessori di legge per ciascuno dei tre giudizi.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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