Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16358 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 13/07/2010), n.16358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI VILLA DI BRIANO in persona del Sindaco pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 120/5, presso

lo studio dell’avvocato AULETTA FERRUCCIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato QUARTO ANTONIO, giusta procura a margine dell’atto di

citazione;

– ricorrente –

contro

D.C.F., D.C.D.;

– intimati –

avverso il provvedimento R.G. 688/09 del TRIBUNALE di S. MARIA CAPUA

VETERE – Sezione Distaccata di AVERSA, depositato il 12/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. Il Comune di Villa di Briano ha proposto istanza di regolamento di competenza contro gli Avvocati D.C.F. e D. avverso l’ordinanza del 12 novembre 2009 (comunicata il 26 successivo ed emessa nel giudizio iscritto al n.r.g. 688 del 2009), con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa, investito da esso ricorrente dell’opposizione, qualificata sia ai sensi dell’art. 615 c.p.c., che dell’art. 617 c.p.c., avverso un precetto per il pagamento della somma di Euro 517,33 in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1478 del 2002, emessa dal Giudice di Pace di Trentola Ducenta, ha dichiarato la propria incompetenza per valore e la competenza per valore del Giudice di Pace di Aversa, avanti al quale ha rimesso le parti, sull’assunto che l’opposizione dovesse qualificarsi alla stregua dell’art. 615 c.p.c., comma 1, in quanto deducente l’inosservanza del termine dilatorio di cui al D.L. n. 669 del 1996, art. 14, convertito nella L. n. 30 del 1997, nonchè la non debenza di una parte della somma, profili entrambi riconducibili a quel tipo di opposizione. Gli intimati non hanno resistito.

p. 2. Prestandosi il ricorso per regolamento di competenza ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata alla parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“(…) 4. – L’istanza di regolamento di competenza appare innanzitutto tempestivamente proposta nel termine decorso dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza impugnata, riguardo alla quale è stato prodotto il relativo biglietto di cancelleria.

Con il primo motivo il ricorrente sostiene che l’incompetenza sarebbe stata erroneamente dichiarata, in quanto l’opposizione al precetto aveva prospettato come primo motivo la mancata indicazione nell’atto di precetto della data di notificazione del titolo esecutivo, prescritta a pena di nullità dall’art. 480 c.p.c. e sotto tale profilo era riconducibile all’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare tale circostanza o, in ragione della deduzione dell’atto di opposizione che quella mancanza aveva anche impedito di valutare se era stato osservato il termine dilatorio previsto dal D.L. n. 669 del 1996, art. 14, aveva erroneamente considerata come ragione di opposizione la violazione di quest’ultima norma, derivandone la qualificazione dell’opposizione alla stregua dell’art. 615 c.p.c., comma 1.

Viceversa, nell’opposizione era stata lamentata la mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo e, quindi, un vizio formale del precetto, nonchè l’inserimento nel precetto di somme non dovute, onde il Tribunale era stato investito quanto al primo aspetto di un’opposizione agli atti e (solo) quanto al secondo di un’opposizione all’esecuzione.

Posta questa premessa, l’istante sostiene che sull’opposizione agli atti il Tribunale era competente in via esclusiva e dalla sussistenza di tale competenza fa emergere che, in ragione della connessione fra tale opposizione e quella all’esecuzione, la competenza su quest’ultima del giudice di pace ratione valoris sarebbe rimasta attratta, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., comma 6 e 7, in quella del Tribunale, onde per tale ragione entrambe le opposizioni erano state radicate cumulativamente dinanzi al Tribunale.

Per tali ragioni si insiste nella declaratoria della competenza del Tribunale su tutta la controversia;

4.1. – Con un secondo motivo ed un terzo motivo si postula subordinatamente che debba dichiararsi la competenza del Tribunale sull’opposizione agli atti e quella del Giudice di Pace di Trentola Ducenta e non del Giudice di Pace di Aversa sull’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, addicendosi che la competenza territoriale relativa a tale opposizione spetterebbe al primo (come, del resto, avevano anche eccepito gli opposti) e non al secondo, perchè il Comune di Villa di Briano è compreso nell’ambito della giurisdizione del Giudice di Pace di Trentola Ducenta ed il precetto era stato notificato a Villa di Briano, dove gli opposti avevano anche eletto domicilio.

4.2. – La soluzione dell’istanza di regolamento di competenza sembra doversi prospettare nel senso che su tutta la controversia deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa.

A tale conclusione si dovrebbe pervenire per ragioni, che la Corte dovrebbe rilevare nell’esercizio dei poteri di statuizione sulla competenza, al di là dei motivi addotti dal ricorrente.

In proposito, si osserva innanzitutto che effettivamente dal tenore dell’atto di opposizione che è stato prodotto dal ricorrente in questa sede si evince che l’opposizione al precetto venne qualificata sia alla stregua dell’art. 615 c.p.c., che dell’art. 617 c.p.c. e con essa come primo motivo si dedusse espressamente come nullità formale del precetto la mancanza in esso della data della notifica del titolo esecutivo e come secondo motivo si svolsero contestazioni relativamente al diritto di procedere all’esecuzione per parte della somma precettata. In riferimento al primo motivo, che integrava ragione di opposizione agli atti, si rileva che venne dedotto – ma con la premessa di un “altresì” – che, per la mancanza dell’indicazione, non era stato possibile controllare l’osservanza del termine dilatorio di cui al citato D.L., ma tale deduzione, a tutto voler concedere (lo si rileva in via dubitativa, tenuto conto che nelle conclusioni si chiese soltanto la declaratoria della nullità del precetto per violazione degli artt. 474 e 480 c.p.c. per non essere stata indicata la data di notifica del titolo e, poi, la declaratoria della inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione in ragione dell’altra doglianza) poteva costituire un ulteriore motivo di opposizione, certamente riconducibile all’ambito dell’opposizione all’esecuzione (come ha ritenuto la giurisprudenza della Corte). Il che, però, non toglieva che il Tribunale fosse investito in ogni caso anche dell’opposizione agli atti sotto l’indicato profilo della mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo.

Poste queste premesse, si deve rilevare che il provvedimento impugnato, inoltre – ancorchè pronunciato nella forma dell’ordinanza (che non poteva essere adottata, non essendo applicabile la L. n. 69 del 2009, giusta l’art. 58, comma 1, di essa, essendo stato il giudizio introdotto prima della sua entrata in vigore) – è da reputare impugnabile con il regolamento di competenza, perchè con esso il Tribunale, che era stato investito a norma dell’art. 615 c.p.c., comma 1, e art. 617 c.p.c. di un’opposizione ad esecuzione non ancora iniziata (il che esclude che il provvedimento sia stato emesso a norma dell’art. 615 c.p.c., comma 2, per la parte relativa all’opposizione all’esecuzione e che, quindi, abbia potuto avere carattere ordinatorio, come quando il giudice dell’esecuzione provvede ai sensi di detta norma a rimettere le parti davanti ad altro giudice) ha chiuso il procedimento davanti a sè con riferimento ad entrambe le opposizioni ed ha declinato la competenza a favore di altro giudice.

Ciò chiarito, in relazione alla rilevata duplicità dell’oggetto della controversia, appare priva di fondamento la prospettazione svolta dal ricorrente con il primo motivo, là dove vorrebbe che la causa di opposizione agli atti eserciti una vis actractiva sulla causa di opposizione all’esecuzione di competenza per valore del Giudice di Pace (e, lo si nota incidenter, non di quello di Aversa, ma di quello di Trentola Ducenta, posto che sarebbe fondata la prospettazione svolta con il terzo motivo in ordine alla radicazione della competenza territoriale presso il secondo quale luogo dell’esecuzione) alla stregua delle disposizioni dei commi sesto e settimo dell’art. 40 c.p.c., cioè in base alla normativa sulla cedevolezza della competenza anche per ragioni “forti” del giudice onorario a favore di quella del giudice togato.

Infatti, la ragione di connessione fra la causa di opposizione agli atti e quella di opposizione all’esecuzione non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi di connessione cui alludono dette disposizioni, cioè a quelle di cui agli artt. 32, 34, 35 e 36 c.p.c..

In particolare, palese essendo la non pertinenza delle figure di connessione di cui alle altre norme, non è configurabile alcun nesso di pregiudizialità ai sensi dell’art. 34 c.p.c., là dove, concernendo il diritto oggetto dell’accertamento sollecitato con l’opposizione agli atti la legittimità dell’esecuzione iniziata sulla base del titolo esecutivo e l’opposizione all’esecuzione la sussistenza del diritto consacrato nel titolo, l’eventuale accertamento nell’ambito di quest’ultima della inesistenza di detto diritto priva di base lo stesso oggetto dell’altra opposizione, determinandone soltanto la cessazione della materia del contendere (ferma restando la necessità di provvedere sulle spese giudiziali dell’opposizione agli atti: Cass. n. 21323 del 2007). Fenomeno che non è riconducibile alla pregiudizialità fra rapporti cui allude l’art. 34, nel senso che nella fattispecie costitutiva del diritto fatto valere con l’opposizione agli atti non vi è affatto come fatto costitutivo l’esistenza del titolo esecutivo che è oggetto dell’accertamento nell’altra opposizione. Il giudizio di opposizione agli atti, infatti, ha ad oggetto l’accertamento della correttezza dello svolgimento dell’esecuzione forzata sulla base del titolo con cui è stata iniziata o delle formalità preliminari ad essa.

Le disposizioni dell’art. 40 c.p.c., comma 6 e 7, non possono, dunque, venire in rilievo.

4.3. – In realtà, al di là del rilievo meramente descrittivo che l’una opposizione – quella ai sensi dell’art. 615 c.p.c. – riguarda l’an dell’esecuzione forzata e l’altra – quella agli atti – il quomodo e che questo quomodo riguarda il processo di esecuzione forzata introdotto riguardo a quell’ai, dovendo cercare un punto di emersione normativa della connessione da ciò determinata, che appaia in qualche modo rilevante ai fini della competenza, lo si può individuare esclusivamente in un’altra norma, cioè in quella dell’art. 104 c.p.c., che disciplina l’ipotesi della proposizione di più domande contro la stessa parte e ne ammette la proposizione cumulativa nello stesso processo davanti allo stesso giudice, anche se esse non siano altrimenti connesse, cioè anche se non presentino se non il grado minimo di connessione dato dal fatto che ognuna è proposta dalla stessa parte e contro la stessa parte.

La norma ammette il cumulo di domande, “purchè sia osservata la norma dell’art. 10, comma 2″.

In tal modo ammette certamente che più domande proposte da una stesso attore contro lo stesso convenuto, le quali, se proposte separatamente sarebbero ognuna da introdurre davanti ad un certo giudice (di competenza per valore limitata, scilicet, oggi, il giudice di pace), secondo il criterio della competenza per valore, possano essere cumulativamente proposte nello stesso processo davanti ad esso, ma a condizione che la somma dei valori non superi la sua competenza per valore.

La norma, tuttavia, implica anche che, se la somma dei valori supera la competenza per valore del giudice che sarebbe singolarmente competente su ognuna, il cumulo di domande è possibile, ma diventa realizzabile ad iniziativa dell’attore (o se sia adito il giudice inferiore, per il tramite di declinatoria della competenza) davanti al giudice superiore.

Non si può leggere la norma in senso riduttivo, cioè nel senso che, se la somma dei valori supera la competenza del giudice competente su ognuna delle domande, il cumulo davanti al giudice superiore non è possibile: invero, l’osservanza della norma dell’art. 10, comma 2, una volta che si consideri che questa è norma che disciplina il valore della causa quando viene introdotta con la domanda, non può che sottendere anche che il cumulo si può realizzare davanti al giudice superiore. La conferma che questa è la lettura da dare alla norma, cioè nel senso che la competenza per valore può, per effetto del cumulo, spostarsi davanti al giudice di competenza superiore, si desume dalla previsione del citato art. 104 c.p.c., comma 2, poichè esso, dicendo applicabile l’art. 103, comma 2, comporta che tale applicabilità si estenda anche alla previsione di questa norma della rimessione di alcuna delle cause cumulate al giudice di competenza inferiore.

L’interprete è, poi, indotto a ritenere che la connessione soggettiva rilevante ai fini della norma per la stessa ragione sia sufficiente a determinare anche che l’attore che voglia proporre contro lo stesso convenuto due o più domande, una o alcuna di competenza per valore del giudice superiore e l’altra o le altre di competenza per valore, singolarmente considerate, del giudice inferiore, possa parimenti realizzare il cumulo davanti al giudice superiore. Infatti, se la competenza per valore del giudice inferiore può essere derogata proponendo cumulativamente più domande soggette singolarmente alla sua competenza per la mera connessione soggettiva, è giocoforza ritenere, per elementare ragione di coerenza, che la deroga possa avvenire a maggior ragione quando una delle domande da proporre dovrebbe esserlo davanti al giudice superiore.

In altri termini, in relazione all’introduzione della domanda, la connessione soggettiva, per come regolata dall’art. 104 c.p.c., ma ancor prima per quello che nella stessa logica si legge nell’art. 10 c.p.c., comma 2, comporta che la competenza per valore del giudice inferiore sia derogabile tanto se la domanda che vi è soggetta venga proposta cumulativamente ad altra o ad altre domande ed il cumulo determini il superamento della soglia della competenza per valore del giudice che sarebbe competente su ognuna, quanto se una delle domande da proporre cumulativamente sia soggetta alla competenza per valore del giudice superiore.

La norma, tuttavia, dev’essere intesa anche nel senso che lo spostamento della causa di competenza per valore del giudice inferiore si possa realizzare altresì qualora essa venga proposta in cumulo con una domanda di competenza per materia del giudice superiore.

Invero, se l’attore può determinare, per la mera connessione soggettiva, lo spostamento della competenza per valore se propone la domanda in cumulo con altra e la somma dei valori ecceda la competenza del giudice che dovrebbe adirsi se fossero proposte separatamente e se identico spostamento può determinarsi se la causa da cumulare sia di competenza per valore del giudice superiore, sarebbe del tutto privo di coerenza che la stessa logica – che, in definitiva, è nel senso che processi fra le stesse parti possano farsi tutti davanti al giudice superiore, quando quello o quelli di competenza del giudice inferiore (scilicet, oggi, giudice di pace) sia o siano a lui attribuiti per ragioni di valore – non debba seguirsi se fra le domande da proporsi cumulativamente ve ne sia una che obbedisce ad un criterio di radicazione della competenza davanti al giudice superiore di importanza ancora più pregante, quale quello per materia.

La vis actractiva di una causa soggetta alla competenza per materia del giudice superiore, infatti, se non è maggiore è di certo equivalente.

Può dirsi anzi che la presenza della norma dell’art. 104 c.p.c., si spiega proprio perchè il legislatore ha inteso consentire il processo cumulativo fra le stesse parti davanti al giudice superiore anche in riferimento al caso ora detto, in cui la domanda di competenza del giudice superiore lo sia per ragione di materia: se fosse altrimenti, l’art. 104 c.p.c., risulterebbe un inutile doppione dell’art. 10 c.p.c., comma 2.

Se si condivide questa ricostruzione, è allora evidente che la competenza per valore del Giudice di Pace di Trentola Ducenta sulla causa di opposizione all’esecuzione deve subire la vis actractiva di quella per materia relativa all’opposizione agli atti esecutivi.

E’ appena il caso di rilevare che, per ragioni di territorio, la competenza – di natura inderogabile – sull’opposizione a precetto, ai sensi dell’art. 27 c.p.c., cioè quella ricollegata al luogo dell’esecuzione, per effetto dell’attrazione della competenza sull’opposizione all’esecuzione al Tribunale, non subisce alcuna variazione, perchè, essendo il Giudice di Pace di Trentola Ducenta compreso nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il foro del luogo dell’esecuzione quale foro (inderogabile) dell’opposizione a precetto non subisce alcuno spostamento.

Quindi, in relazione alla competenza sull’opposizione al precetto, la permanenza della causa davanti al Tribunale non comporta alcuno spostamento della competenza territoriale inderogabile su di essa.

4. – Dovrebbe, dunque, conclusivamente dichiararsi la competenza sull’intera controversia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa”.

p. 2. Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

Dev’essere, dunque, dichiarata la competenza sull’intera controversia del Tribunale di Sanata Maria Capua Vetere.

Ciò, sulla base del seguente principio di diritto: “Poichè la norma dell’art. 10 c.p.c., comma 2, e quella dell’art. 104 c.p.c., debbono essere intese anche nel senso che è consentito per ragioni di mera connessione soggettiva lo spostamento di una domanda di competenza per valore del giudice inferiore davanti a quello superiore, allorquando detta domanda sia proposta in cumulo con una domanda di competenza per valore del giudice superiore, deve ritenersi per implicazione che analogo spostamento si possa verificare in caso di proposizione cumulativa della domanda di competenza per valore del giudice inferiore e di una domanda di competenza per materia del giudice superiore. Ne consegue che, allorchè siano proposte davanti al tribunale giudice dell’esecuzione una domanda di opposizione agli atti esecutivi (quindi soggetta alla sua competenza per materia) ed una domanda di opposizione all’esecuzione, di competenza per valore – quanto al merito – di un giudice di pace dello stesso circondario del tribunale (in modo che la competenza per territorio inderogabile del giudice di pace sia comunque compresa nell’ambito del circondario del tribunale), la competenza del tribunale sul cumulo di controversie sussiste in applicazione delle norme sopra citate”.

Il giudizio andrà riassunto davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa, nel termine di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente.

Al giudice di merito è rimesso il regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza sull’intera controversia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa, davanti al quale le parti sono rimesse anche per le spese del procedimento di regolamento di competenza, con termine per la riassunzione di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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