Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16358 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.03/07/2017),  n. 16358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2640/2015 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO

VERA 32, presso lo studio dell’avvocato CARMELA PASQUA SARDELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI TOSCANO;

– ricorrente –

contro

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO N. 50, presso lo studio dell’avvocato DANILA PAPARUSSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE FRANCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 232/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza sul rilievo che essa aveva confermato la sua esclusione dalla società in applicazione dell’art. 2286 c.c., per violazione del divieto di concorrenza ex art. 2301 c.c., incorrendo nella violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. e sebbene nella specie fosse insussistente la violazione dell’art. 2301 c.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta inammissibile quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. (primo motivo), in quanto, non avendo riprodotto o trascritto il contenuto della domanda, il motivo difetta di autosufficienza (Cass. Cass., Sez. L, 4/07/2014, n. 15367).

2. Il ricorso è manifestamente infondato quanto alla eccepita insussistenza della violazione dell’art. 2301 c.c., dedotta sul presupposto che essa sussisterebbe solo in caso di compartecipazione del socio ad altra compagine (secondo motivo), atteso che la norma contempla anche l’altra ipotesi dello svolgimento di attività concorrenziale per conto proprio o altrui, fermo, comunque, che l’attività di partecipazione non necessariamente deve assumere rilevanza formale (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 1, 31/08/2005, n. 17588).

3. Risulta ancora inammissibile quanto ai restanti motivi, non assumendo essi rilevanza critica (terzo motivo) o postulano la rinnovazione del giudizio di fatto esperito dal giudice di merito e non rinnovabile in questa sede (quarto motivo).

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e l’obbligo del medesimo al versamento previsto in caso di rigetto di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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