Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16357 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 30/07/2020), n.16357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8161-2017 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA V.LE R.

MARGHERITA 42, presso lo studio dell’avvocato GUIDO LANCIANO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5758/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata li 05/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2019 dal consigliere Dott. MARTOREILI RAFFAELE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.C. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza 5758/37/16, emessa dalla CTR di Roma in data 5-10-2016 sez. 16, che aveva respinto l’appello della contribuente avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva confermato l’avviso di accertamento con cui era stata variata la classe catastale ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, dell’immobile di sua proprietà sito in (OMISSIS), con innalzamento dalla classe 2, alla classe 5.

La CTR precisava che, secondo l’impugnante,: a) nel caso di specie il valore dell’unità immobiliare non aveva sforato il 35% della media cittadina e quindi l’Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto provvedere alla revisione parziale del classamento (L. n. 331 del 2004, art. 1, comma 335); b) il Comune avrebbe affermato apoditticamente l’esistenza di un miglioramento della qualità del contesto urbano con conseguente diverso apprezzamento sul mercato immobiliare; c) la comparazione sarebbe avvenuta con immobili non omogenei con quello in parola; d) l’Agenzia del Territorio, in occasione di ristrutturazioni dell’immobile e indicazione della classe 2 effettuata dalla contribuente, non avrebbe nulla eccepito al classamento dichiarato dalla F..

Secondo la CTR, l’appello andava respinto in quanto i giudici di prime cure, nel respingere il ricorso, avevano dato atto della correttezza formale della procedura amministrativa seguita dall’Agenzia delle Entrate. I primi giudici avevano, infatti, affrontato sia il tema della legittimazione dell’amministrazione finanziaria a procedere al riclassamento che, nel merito, la questione attinente al sostanziale incremento di valore subito dall’immobile. Da un’attenta disamina degli atti di causa, inoltre, sembrava chiaramente dimostrato per tabulas l’incremento oltre il valore-soglia del 35% della media cittadina dell’immobile in parola, mentre la generica rappresentazione della rivalutazione urbanistica della microzona agevolmente poteva essere desunta dal notorio aumento di valore della specifica zona di cui si trattava (centro storico di Roma-adiacenze di piazza Navona). Richiamava a conforto giurisprudenza di merito e legittimità.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso la contribuente eccependo:

1 motivo: ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Nullità per error in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6.

2 motivo: ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Omesso esame e mancanza di motivazione su un punto decisivo della controversia.

3 motivo: ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 112 c.p.c., mancanza assoluta di motivazione.

4 motivo: ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,. Omesso esame di un punto decisivo della controversia. Violazione del D.P.R. n. 138 del 1998, artt. 8 e 9.

L’intimata Agenzia si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente censurava la sentenza della CTR, viziata da assoluta mancanza di motivazione, palesata, peraltro, dall’uso di verbi “sembra” e “può essere” che denotavano l’incertezza del collegio nel ritenere effettivamente esistente la prova dell’incremento oltre la soglia per il singolo immobile e la prova dell’aumento di valore. La sentenza era, quindi viziata da “error in procedendo” che incideva sulla validità della stessa che andava annullata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost., che obbligava i giudici a motivare i provvedimenti giurisdizionali.

Con il secondo motivo, la difesa sosteneva che il potere di modifica della classe fosse limitato alle sole unità immobiliari che presentavano uno scostamento superiore alla media cittadina. Ora, nella sentenza, non era stato specificato alcun calcolo alternativo rispetto a quello formulato dalla contribuente (riportato in ricorso), secondo il quale tale scostamento non si era realizzato. In sentenza, la motivazione del rigetto del motivo era stata assolutamente carente, non essendo stati riportati i passaggi che avevano portato a ritenere errati i calcoli della contribuente.

Con il terzo motivo, la ricorrente evidenziava come nessuna motivazione vi fosse stata con riferimento al tema del classamento dalla stessa operato, classamento che non era mai stato contestato dall’Agenzia del Territorio. Infatti la presentazione della variazione catastale, a mezzo DOCFA, fatta nell’aprile 2013, non contestata dall’ufficio, imponeva al giudicante di pronunziarsi e motivare sul punto.

Con il quarto motivo, si rilevava che, ai fini del raffronto con altre unità immobiliari, come previsto dal D.L. n. 70 del 1988, art. 11, due immobili, uno sito all’interno di (OMISSIS) ed un altro in via Condotti. Sul punto la contribuente aveva evidenziato che gli immobili posti a confronto erano completamente diversi. Nè l’Ufficio, nè la sentenza, infine, nell’attribuire il nuovo classamento, avevano fatto alcun riferimento ai parametri di cui al D.P.R. n. 138 del 1998, artt. 8 e 9 e non avevano indicato alcuna scala di misura che, in modo oggettivo e non discrezionale, portasse all’identificazione della classe attribuita agli immobili ad uso abitativo di proprietà dei contribuenti.

Ad avviso di questa Corte i motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. La questione di cui oggi si discute concerne il tema della motivazione del classamento.

Come già ritenuto da questa Corte, l’atto tributario del classamento

delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ogni singola unità in una data categoria e in una data classe, in base alle quali attribuire la rendita (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, e D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8); categoria e classe costituiscono quindi i due distinti segmenti dell’unitaria operazione del classamento.

Ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, commi 2 e 3, la categoria viene assegnata sulla base della normale destinazione funzionale dell’unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali, mentre la classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile nell’ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l’unità è ubicata, nonchè dalle caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende.

In tema di estimo catastale l’obbligo di motivazione a carico dell’Amministrazione si atteggia diversamente a seconda che la stessa operi d’iniziativa o su sollecitazione del contribuente ed assume una connotazione più ampia anche quando l’Agenzia del territorio muta d’ufficio il classamento ad un’unità immobiliare che ne risulti già munita; in tal caso la dilatazione della componente motivazionale si giustifica per il fatto che, andando ad incidere su valutazioni che si presumono già verificate in termini di congruità, è necessario mettere in evidenza gli elementi di discontinuità che ne legittimano la variazione. Costituisce infatti altro orientamento consolidato quello secondo cui “In tema di estimo catastale, quando procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio, a pena di nullità del provvedimento per difetto di motivazione, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dall’unità immobiliare in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare. L’Agenzia dovrà indicare, nel primo caso, le trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo caso l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano. Tali specificazioni e indicazioni, infatti, sono necessarie per rendere possibile al contribuente di conoscere i presupposti del riclassamento, di valutare l’opportunità di fare o meno acquiescenza al provvedimento e di approntare le proprie difese con piena cognizione di causa, nonchè per impedire all’Amministrazione, nel quadro di un rapporto di leale collaborazione, di addurre in un eventuale successivo contenzioso ragioni diverse rispetto a quelle enunciate. (Vedi Cass. n. 9626, n. 19814 e n. 19949 del 2012; n. 16643 e n. 21532 del 2013; n. 16887, n. 17335 e n. 23247 del 2014).

Si è osservato ancora (Cass. n. 19989/2019) che, in relazione al contenuto minimo della motivazione di tali atti di riclassamento, di immobili quindi già muniti di rendita catastale ma oggetto di rettifica per iniziativa dell’Amministrazione finanziaria, questa Corte ha posto i seguenti principi:

a) se il nuovo classamento è stato adottato, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, l’atto deve indicare la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento;

b) se la variazione è stata effettuata ai sensi della L. n. 311 de12004, art. 1, comma 336, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unita immobiliare, l’atto deve recare l’analitica indicazione di tali trasformazioni;

c) nell’ipotesi di riclassificazione avvenuta ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, l’atto deve precisare a quale presupposto – il non aggiornamento del classamento ovvero la palese incongruità rispetto a fabbricati similari – la modifica debba essere associata, specificamente individuando, nella seconda ipotesi, i fabbricati, il loro classamento e le caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento. (Vedi Cass. n. 19820 del 2012; n. 5784 e n. 10489 del 2013; n. 697 del 2015).

E che “la motivazione dell’atto di “riclassamento” non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (vedi da ultimo Cass. n. 25450 del 2018 e n. 6065 del 2017), nè il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della motivazione, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa. Ciò perchè l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo “persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa” (cfr. Cass. n. 7056 del 2014; n. 15842 del 2006; n. 23009 del 2009).

Nel caso in esame, risulta che l’Amministrazione ha proceduto d’ufficio al mutamento di classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali. In queste ipotesi la ragione giustificativa del mutamento di rendita non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339, ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005), cui sono allegate le linee guida definite con il concorso delle autonomie locali.

Sotto altro profilo, va anche rilevato come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 249 dell’1 dicembre 2017, abbia ritenuto non irragionevole la scelta fatta dal legislatore di consentire una revisione del classamento per microzone, in quanto basata sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il fattore posizionale già costituisce una delle voci prese in considerazione dal sistema catastale in generale. La modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona ha una indubbia ricaduta sulla rendita catastale ed il conseguente adeguamento, in presenza di un’accresciuta capacità contributiva, mira ad eliminare una sperequazione a livello impositivo.

La Corte Costituzionale, con la pronuncia indicata, ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ed ha, significativamente e chiaramente, ribadito la necessità di una provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione.

Riconosciuta la legittimità dello strumento in generale, se ne impone tuttavia un corretto utilizzo, che a giudizio di questa Corte non può prescindere da un adeguata valutazione, caso per caso, del singolo immobile, oggetto di riclassificazione. Poichè non è sufficiente il rispetto dei criteri generali previsti dalla norma, ma si richiede che l’attribuzione della nuova rendita venga contestualizzata in riferimento alle singole unità immobiliari, anche gli oneri motivazionali devono adeguarsi ad esigenze di concretezza e di analiticità, senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione standardizzata, applicata indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo.

Ebbene, con riferimento a tale specifica ipotesi questa Corte ha ripetutamente affermato, in relazione a contenziosi sorti in conseguenza di applicazioni fatte in diversi Comuni, che “In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento ai suddetti parametri di legge ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, esigendosi che detto obbligo motivazionale sia assolto in maniera rigorosa in modo che il contribuente sia posto in condizione di

conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, avente carattere “diffuso” (Vedi Cass. n. 3156 del 2015; n. 22900 del 2017; n. 16378, n. 23129, n. 28035 e n. 28076 del 2018; n. 9770 del 2019), ed ancora che ” In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano – come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 – deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l’accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio, nonchè ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento. ” (vedi Cass. n. 31829 del 2018 e da ultimo Cass.19989/19; 19990/20; 22671/2019 tutte assunte nell’udienza del 7.5.2019).

In applicazione dei suindicati principi, a cui questa Corte intende conformarsi, non può ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento assunto dall’Ufficio, che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende) e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto. (Vedi Cass. n. 25766 del 2018; n. 23789 del 2018; n. 17413 del 2018; n. 17412 del 2018; n. 8741 del 2018; n. 4903 e n. 10403 del 2019).

Inoltre, con riferimento ai casi in cui è disposto un mutamento di categoria dell’immobile, non può ritenersi sufficiente il riferimento alla microzona ed alle sue caratteristiche, perchè la mera collocazione nella microzona non incide sulla destinazione funzionale dell’immobile che condiziona l’attribuzione della categoria.

Quanto ai mutamenti di classe, se è vero che l’attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona.

Oltre al fattore posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l’anno di costruzione, eccetera), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe.

Su tale punto va dunque disatteso altro precedente, rimasto isolato (Cass. n. 21176 del 2016), secondo cui la revisione del classamento della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, non Su tale punto va dunque disatteso altro precedente rimasto isolato (Cass. n. 21176 del 2016), secondo cui la revisione del classamento della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, non deve ritenersi condizionata alle specifiche tecniche dell’unità immobiliare, bensì esclusivamente ai parametri relativi alla microzona di appartenenza, salva la possibilità di prova contraria.

Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza e con accoglimento dell’originario ricorso.

Considerato che le questioni giuridiche esaminate hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisprudenziali complessi, va disposta la compensazione delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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