Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16357 del 28/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16357 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 20756-2009 proposto da:
RIGOTTI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato
D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MOSCHETTI FRANCESCO giusta
delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 28/06/2013

- controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PADOVA 1;

intimato

avverso la sentenza n. 4/2009 della COMM.TRIB.REG. di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’AYALA VALVA che
ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

VENEZIA, depositata il 20/01/2009;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4/6/09, depositata il 20 gennaio 2009, la
CTR del Veneto, in riforma della decisione della CTP di Padova,

di liquidazione con cui venivano recuperate le ordinarie imposte
di registro, ipotecaria e catastale, sul presupposto che
l’immobile, registrato con i benefici per l’acquisto della prima
casa, aveva caratteristiche “di lusso”, ex DM 2.8.1969. I giudici
d’appello hanno ritenuto che la fattispecie -relativa ad immobile
ceduto con atto del 2004, ma realizzato in base ad un permesso
del marzo del 1961- andava regolata in base ai parametri del DM
del 1969, in quanto la norma transitoria di cui all’art 10 del citato
DM, richiamava i parametri pregressi, di cui al DM 3.3.1961, nei
soli casi di abitazioni ancora in corso di costruzione o costruite
successivamente, ma in base a licenza rilasciata in data anteriore.
Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza,
con quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con
controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Coi primi tre mezzi, si deduce, ex art 360, 1° co, n. 3
cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del DM
2.8.1969 e dell’art. 3 della L. n. 212 del 2000, per avere la CTR:
a) applicato retroattivamente i parametri contenuti nel citato DM;
b) ritenuto che la disposizione avesse una funzione di
regolamentazione transitoria, invece che quella ricognitiva del

i

ha rigettato il ricorso proposto da Paolo Rigotti avverso l’avviso

criterio di applicazione intertemporale rispetto al precedente DM
del 4.12.1961; c) violato il divieto di retroattività di cui all’art. 3
dello Statuto del contribuente ed il principio del legittimo

2. I motivi, che vanno congiuntamente esaminati, per la
loro connessione, sono infondati. 3. Il D.L. n. 155 del 1993
(convertito, con modificazioni, nella L. n. 243 del 1993) ha
introdotto, con l’art 16 comma 1, lett. a), nell’art. 1 della tariffa,
parte prima, allegata al dPR n. 131 del 1986 il seguente comma:
“se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso
secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27
agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota 2 bis:
4%” (l’aliquota è stata ridotta al 3% a decorrere dal 1° gennaio
2000). 3. L’art 10 del citato DM dispone che “alle abitazioni
costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data
anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si
applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4
dicembre 1961”. 4. Questa Corte ha, condivisibilmente, ritenuto
(Cass. n. 13064 del 2006; in senso conforme, Cass. n. 16366 del
2008) che l’art. 10 in esame non ha una funzione di separazione
cronologica, nella definizione legislativa, di due diverse specie
di “abitazioni non di lusso”, ma è volta a regolare, in via
transitoria, l’unica fattispecie in essa prevista, relativa alle sole
abitazioni o in corso di costruzione all’entrata in vigore del

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affidamento.

decreto, o costruite successivamente, ma “in base a licenza di
costruzione rilasciata in data anteriore”, in quanto, solo tali
costruzioni potevano essere destinatarie dei benefici fiscali

ulteriormente, precisato che il citato art. 10 -destinato a
regolamentare la fase di passaggio dalla disciplina dettata dal
D.M. del 1961 a quello del 1969- ha dunque esaurito la sua
funzione, di tal ché alla mancata riproduzione nell’art. 1 della
tariffa, parte prima, nel testo introdotto nel 1993, dell’inciso
“indipendentemente dalla data della loro costruzione” contenuto
nel previgente D.L. n. 12 del 1985, art. 2, non può attribuirsi
alcun significato ermeneutico, contenendo tale inciso una
precisazione che evidentemente il legislatore del 1993 ha
ritenuto superflua. 6. Deve, in conclusione, ribadirsi il principio
secondo il quale, al fine di stabilire la spettanza o meno
dell’agevolazione de qua, occorre far riferimento alla nozione di
abitazione “non di lusso” vigente al momento dell’acquisto, e
non a quello della sua costruzione, conclusione che, non solo,
risponde ad evidenti criteri di ragionevolezza e di equità
contributiva, ma che tiene conto, anche, del principio secondo
cui non può mai qualificarsi retroattiva una norma che, proprio
come quella in esame, attribuisca per il futuro determinati effetti
giuridici a situazioni di fatto ad essa preesistenti (cfr Cass. n.
17600 del 2010; n. 21791 del 2012).
7. Il quarto motivo, con cui si denuncia, ex art 360, 1° co,

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previsti dalle leggi a quel momento vigenti. 5. Si è,

»313NTR DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 261W19.6
N. 131 TAB. ì-,LL. H. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

n. 5 cpc, vizio di motivazione, sul punto, controverso e decisivo,
relativo al campo d’applicazione dell’art. 10 del DM 2.8.1969 è
inammissibile, perché attinente a profili di diritto, e dunque,
perché privo del c.d. quesito di fatto.
8.

L’impugnata sentenza -che muove dal dato,

incontroverso, che l’atto traslativo della proprietà è intervenuto
nel dicembre 2004 ed è relativa ad un’abitazione con
caratteristiche di lusso ex DM 2.8.1969 perchè con superficie
complessiva, utile, superiore a mq. 240, come accertato in sede
di merito (senza che in parte qua il ricorrente abbia mosso
censura alcuna)- è, in conclusione, esente dalle censure che le
sono state mosse.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità,
liquidate in € 7.000,00, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2013.

inidoneo a comportare la cassazione della sentenza, ed inoltre

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