Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16357 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 26/07/2011), n.16357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO,

giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2131/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

27/03/09, depositata il 20/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Carla D’Aloisio, (delega avvocato Antonietta

Coretti), difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che nulla

osserva.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda proposta contro l’Inps da G.N., diretta al pagamento degli interessi legali per l’erogazione avvenuta in ritardo, rispetto alle scadenze di legge (il giorno 15 e l’ultimo giorno di ciascun mese), dei sussidi per lavori socialmente utili percepiti in periodi compresi tra il 1995 e il 1999.

Proposto appello da parte dell’Inps, la Corte d’appello di Napoli lo rigettava, sul presupposto che nella specie doveva trovare applicazione la disciplina dell’indennità di disoccupazione, e in particolare il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 32, secondo cui il pagamento dell’indennità deve avvenire il giorno 15 e l’ultimo giorno di ciascun mese.

L’Inps ricorre per cassazione. L’intimato resiste con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12, e del D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32, con riferimento al D.L. n. 299 del 1994, art. 14, comma 4 convertito dalla L. n. 451 del 1994, come sostituito dal D.L. n. 510 del 1996, art. 2, comma 3 convertito con modificazioni dalla L. n. 608 del 1996, nonchè al D.Lgs. n. 468 del 1998, art. 8, comma 3 l’Inps, richiamando anche alcune pronunce di questa Corte, sostiene che il rinvio di cui all’art. 7, comma 12, cit., alla disciplina della disoccupazione implica l’applicazione di quest’ultima anche al trattamento di mobilità, ma l’inserimento di tale disposizione vale solo a qualificare l’indennità come prestazione giornaliera, ossia rapportata ai giorni di disoccupazione e non al mese di calendario, ma non anche per il termine (quindicinale) di pagamento, che invece resta ancorato alla scadenza mensile. Le stesse conclusioni, d’altra parte, sono estensibili al sussidio per lavori socialmente utili, visto che il D.L. n. 299 del 1994, art. 14 e il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 nel rinviare alla disciplina sull’indennità di mobilità, recepiscono la suddetta disciplina anche per quel che concerne la cadenza mensile di erogazione della prestazione stessa.

Il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua dell’orientamento in materia di questa Corte, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “In materia di lavori socialmente utili, il relativo sussidio – al quale sono estese le disposizioni in materia di indennità di mobilità a seguito della modifica normativa introdotta con il D.L. n. 299 del 1994, art. 14, comma 4 convertito, con modificazioni, nella L. n. 451 del 1994, – pur essendo determinato, alla stregua della disciplina dell’indennità di disoccupazione, su base giornaliera, deve essere corrisposto con cadenza mensile, attese le peculiarità della normativa in materia di indennità di mobilità riferita ad una ripartizione in mesi con riguardo alla durata massima del trattamento (dodici mesi, prorogabili in relazione a fasce di età o aree territoriali e suddivisibile in due periodi, pure indicati in mesi), alla commisurazione della misura della prestazione (sulla base dell’integrazione salariale spettante, determinata per ogni mese ai sensi della L. n. 427 del 1980), alla possibilità di sospensione e cumulo con i redditi da lavoro nel caso di svolgimento di una attività lavorativa (prevedendosi, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 9, comma 5, in caso di nuova occupazione con retribuzione inferiore a quella di provenienza, la corresponsione di un assegno mensile per la differenza), nonchè alla detraibilità delle mensilità già godute nel caso di erogazione in conto capitale per i lavoratori che intraprendono un’attività autonoma o in cooperativa, risolvendosi, pertanto, in una regolamentazione specifica che rende inapplicabile, in quanto incompatibile, il sistema di pagamento previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria, fissato, dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32 in due scadenze, il giorno quindici e l’ultimo giorno del mese.” (Cass. n. 12627/2008 e altre pronunce analoghe; quanto all’indennità di mobilità cfr. Cass. n. 12747/2008; nonchè Cass. n. 18415 e 18588 del 2003).

Il ricorso deve quindi esser accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito nel senso del rigetto della domanda.

Le spese dell’intero giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; condanna il controricorrente a rimborsare all’Inps le spese dell’intero giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi Euro 340,00, di cui Euro 245,00 per onorari ed Euro 75,00 per diritti; per il secondo grado in complessivi Euro 450,00, di cui Euro 355,00 per onorari ed Euro 75,00 per diritti; per il giudizio di cassazione in Euro 20,00 per esborsi ed Euro 195,00 per onorario; oltre ad accessori di legge per ciascuno dei tre giudizi.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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