Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16357 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.03/07/2017),  n. 16357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37/2015 proposto da:

COMUNE DI SIENA – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO BOZZA, rappresentato e difeso

dall’avvocato EMANUELE POMPONI;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5743/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza sul rilievo che, in merito all’opposizione allo stato passivo da essa proposta ai sensi della L. 16 marzo 1942, n. 267, art. 98, nel testo in allora vigente, il giudice d’appello ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto inammissibile la domanda per inosservanza del termine calcolato con decorrenza dalla comunicazione di mancata ammissione del credito, sebbene detto termine dovesse essere fatto decorrere ex Corte Cost. sent. n. 102 del 1986 dalla comunicazione del curatore dell’avvenuto deposito dello stato passivo.

2. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente fondato.

2. Questa Corte ha infatti reiteratamente affermato il principio che “in materia di decorrenza del termine per l’opposizione allo stato passivo del fallimento, i creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro 15 giorni dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il curatore deve dare notizia dell’avvenuto deposito dello stato passivo in cancelleria; ne consegue che il termine non può farsi decorrere dalla data di ricevimento della raccomandata, con la quale il curatore abbia comunicato soltanto l’esito della domanda d’insinuazione, senza far cenno del deposito in cancelleria dello stato passivo del fallimento, non essendo previsto dalla L. Fall., art. 97, l’onere per il creditore insinuato di verificare il predetto deposito” (Cass., Sez. 1, 19/10/2007, n. 22013).

3. Il ricorso va dunque accolto e, previa cassazione dell’impugnata sentenza, la causa va rinviata avanti al giudice a quo per il rinnovato scrutinio a mente dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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