Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16356 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 30/07/2020), n.16356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8157-2017 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA V.LE R.

MARGHERITA 42, presso lo stadio dell’avvocato GUIDO LANCIANO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza h. 5891/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 11/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei

12/09/2019 dal Consigliere Dott. MARTOREDI RAFFAELE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.V. proponeva ricorso avverso la sentenza della CTR di Roma n. 5891/2016 sez.12 che aveva respinto l’appello della contribuente avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva confermato l’avviso di accertamento con cui era stata variata la classe catastale ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, di immobili di sua proprietà siti in (OMISSIS) ed in (OMISSIS), come meglio specificati nell’atto stesso.

La ricorrente aveva eccepito la mancanza e contraddittorietà della motivazione, per avere male interpretato L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, dovendosi tale normativa interpretare nel senso che il potere di intervenire da parte dell’ufficio, modificando la classe degli immobili, era da ritenersi limitato agli appartamenti che presentassero “singolarmente” uno scostamento significativo da specifici parametri, non potendosi agire massivamente come invece ritenuto dalla CTP. Richiamava, inoltre l’appellante la giurisprudenza della Cassazione (sent. 4712/2015), da cui si desumeva che avrebbe errato il Comune di Roma nella applicazione del rapporto tra VM (valore di mercato) e VC (valore catastale), secondo calcoli algorìtmici meglio puntualizzati in atti. Eccepiva poi l’appellante la mancanza di motivazione e contraddittorietà, non potendosi evincere dall’atto impugnato quali fossero stati i presupposti reali del nuovo classamento, con particolare riferimento alla comparazione con altri immobili.

La CTR adita, con riferimento al motivo di gravame attinente alla non dimostrata (in quanto non specifica e “singolare”) omogeneità delle caratteristiche intrinseche proprie delle unità immobiliari in contestazione con quelle proprie della Microzona denominata “Centro Storico”, nonchè dell’art. 2697 c.c. rilevava che la questione della adeguata motivazione dei provvedimento di classamento ed attribuzione della rendita (L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335) era stata più volte risolta dalla giurisprudenza di merito e di legittimità nel senso che essa poteva ritenersi correttamente esplicitata anche mediante la indicazione del dati oggettivi acclarati in quanto ciò era avvenuto mediante il raffronto con altri immobili inseriti nella medesima microzona, con ciò mettendo il contribuente in condizione di poter dedurre in contrario in sede contenziosa.

Peraltro l’attribuzione della rendita catastale era avvenuta a seguito di una procedura predeterminata ex lege ed in base ad una stima diretta, che costituiva il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento, conosciuto o comunque agevolmente conoscibile dal contribuente. D’altronde, dalla mera lettura dell’atto impugnato che emergeva che i presupposti e le motivazioni addotte dall’Ufficio erano state sufficientemente espresse, quanto ai presupposti, mediante una comparazione, per la microzona “centro storico” tra il valore medio catastale e il valore medio di mercato degli immobili ivi insistenti, con esposizione del rapporto tra i due valori e dei relativo scostamento, e, quanto alle motivazioni, mediante indagini tecniche aventi riguardo al contesto urbano di ubicazione nonchè alle caratteristiche proprie, o “singolari” delle unità immobiliari.

Non vi era stata secondo la CTR, quindi, alcuna carenza di motivazione, posto che l’attribuzione dell’ufficio era stata operata secondo i parametri della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile era situato giustificato dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona, rispetto all’analogo rapporto dell’insieme delle microzone comunali. Tale operazione era stata effettuata dall’ufficio nell’ambito delle specifiche e dettagliate motivazioni enucleate per ciascuna unità immobiliare riclassificata. Inoltre, sempre l’ufficio, aveva fatto, a tal fine, riferimento ad altri immobili similari a quelli nei confronti dei quali era stata operata la rivalutazione, con ciò soddisfacendo al proprio onere probatorio. Nè gli argomenti addotti dalla contribuente contrastavano efficacemente le determinazioni dell’Amministrazione.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso la contribuente eccependo:

1 motivo: ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Omesso esame e mancanza di motivazione su un punto decisivo, controverso e decisivo per il giudizio.

2 motivo: ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 138 del 1998, artt. 8 e 9, in relazione al comma 335 dell’arti della L. n. 311 del 2004.

3 motivo: ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Nullità per error in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6.

L’intimata Agenzia non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente censurava la sentenza della CTR, fondata su una motivazione apparente. Il collegio si era limitato ad affermare che l’ufficio aveva operato correttamente senza spiegare perchè le argomentazioni svolte dalla contribuente non potessero essere condivise, nè le ragioni per cui si riteneva corretto l’operato dell’ufficio, omettendo di indicare gli elementi da cui aveva tratto il proprio convincimento, così difettando dei canoni di coerenza logica, completezza, causalità logica e non contraddizione, indicati dalla S.C. (sent. N. 4641/16).

Il riferimento alla microzona Trastevere era, poi, errato, in quanto gli immobili si trovano nella microzona “centro storico”, essendo ubicati in (OMISSIS) adiacente a (OMISSIS). Richiamava i motivi di appello.

Con il secondo motivo, la ricorrente evidenziava che l’Ufficio nell’attribuire un nuovo classamento, avrebbe dovuto indicare, con riferimento al D.P.R. n. 138 del 1998, artt. 8 e 9, in presenza di precise contestazioni, con prove documentali, gli elementi e le caratteristiche riscontrati nella singola unità immobiliare che avevano portato all’indicazione della nuova classe. Evidenziando, inoltre, come nel caso di riclassificazione ex L. n. 311 del 2004 art. 1, comma 335, la S.C. avesse precisato i limiti e le modalità di applicazione previsti dal D.P.R. n. 138 del 1998, artt. 8 e 9, (in particolare Cass. n. 21176/2016). Rilevava come gli appartamenti fossero di piccole dimensioni mentre a confronto era stati indicata un unità immobiliari in (OMISSIS) e in (OMISSIS), entrambi di deversa tipologia e pregio.

Con il terzo motivo, faceva presente come l’unità immobiliare indicata al n. 1 dell’avviso era un negozio di categoria catastale C, mentre nell’avviso era stata inserita la tabella che riportava il valore di mercato degli appartamenti aventi destinazione e categoria catastale ad uso abitativo. Tale tabella non poteva essere applicata.

Ragioni della decisione

Ad avviso di questa Corte il primo ed il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente con assorbimento del terzo. La questione dedotta con detti motivi concerne il tema della motivazione del classamento.

Sul punto si rileva che, come già ritenuto da questa Corte, l’atto

tributario del classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ogni singola unità in una data categoria e in una data classe, in base alle quali attribuire la rendita (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, e D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8); categoria e classe costituiscono quindi i due distinti segmenti dell’unitaria operazione del classamento.

Ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, commi 2 e 3, la categoria viene assegnata sulla base della normale destinazione funzionale dell’unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali, mentre la classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile nell’ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l’unità è ubicata, nonchè dalle caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende.

In tema di estimo catastale l’obbligo di motivazione a carico dell’Amministrazione si atteggia diversamente a seconda che la stessa operi d’iniziativa o su sollecitazione del contribuente ed assume una connotazione più ampia anche quando l’Agenzia del territorio muta d’ufficio il classamento ad un’unità immobiliare che ne risulti già munita; in tal caso la dilatazione della componente motivazionale si giustifica per il fatto che, andando ad incidere su valutazioni che si presumono già verificate in termini di congruità, è necessario mettere in evidenza gli elementi di discontinuità che ne legittimano la variazione. Costituisce infatti altro orientamento consolidato quello secondo cui “In tema di estimo catastale, quando procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio, a pena di nullità del provvedimento per difetto di motivazione, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dall’unità immobiliare in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare. L’Agenzia dovrà indicare, nel primo caso, le trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo caso l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano. Tali specificazioni e indicazioni, infatti, sono necessarie per rendere possibile al contribuente di conoscere i presupposti del riclassamento, di valutare l’opportunità di fare o meno acquiescenza al provvedimento e di approntare le proprie difese con piena cognizione di causa, nonchè per impedire all’Amministrazione, nel quadro di un rapporto di leale collaborazione, di addurre in un eventuale successivo contenzioso ragioni diverse rispetto a quelle enunciate. (Vedi Cass. n. 9626, n. 19814 e n. 19949 del 2012; n. 16643 e n. 21532 del 2013; n. 16887, n. 17335 e n. 23247 del 2014).

Sì è osservato ancora (Cass. n. 19989/2019) che, in relazione al contenuto minimo della motivazione di tali atti di riclassamento, di immobili quindi già muniti di rendita catastale ma oggetto di rettifica per iniziativa dell’Amministrazione finanziaria, questa Corte ha posto i seguenti principi:

a) se il nuovo classamento è stato adottato, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, l’atto deve indicare la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento;

b) se la variazione è stata effettuata ai sensi della L. n. 311 de12004, art. 1, comma 336, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unita immobiliare, l’atto deve recare l’analitica indicazione di tali trasformazioni;

c) nell’ipotesi di riclassificazione avvenuta ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, l’atto deve precisare a quale presupposto – il non aggiornamento del classamento ovvero la palese incongruità rispetto a fabbricati similari – la modifica debba essere associata, specificamente individuando, nella seconda ipotesi, i fabbricati, il loro classamento e le caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento. (Vedi Cass. n. 19820 del 2012; n. 5784 e n. 10489 del 2013; n. 697 del 2015).

E che “la motivazione dell’atto di “riclassamento” non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (vedi da ultimo Cass. n. 25450 del 2018 e n. 6065 del 2017), nè il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della motivazione, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa. Ciò perchè l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo “persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa” (cfr. Cass. n. 7056 del 2014; n. 15842 del 2006; n. 23009 del 2009).

Nel caso in esame, risulta che l’Amministrazione ha proceduto d’ufficio al mutamento di classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali. In queste ipotesi la ragione giustificativa del mutamento di rendita non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339, ed elaborate con la Det. Dirett. 16 febbraio 2005 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005), cui sono allegate le linee guida definite con il concorso delle autonomie locali.

Sotto altro profilo, va anche rilevato come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 249 dell’1 dicembre 2017, abbia ritenuto non irragionevole la scelta fatta dal legislatore di consentire una revisione del classamento per microzone, in quanto basata sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il fattore posizionale già costituisce una delle voci prese in considerazione dal sistema catastale in generale. La modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona ha una indubbia ricaduta sulla rendita catastale ed il conseguente adeguamento, in presenza di un’accresciuta capacità contributiva, mira ad eliminare una sperequazione a livello impositivo.

La Corte Costituzionale, con la pronuncia indicata, ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ed ha, significativamente e chiaramente, ribadito la necessità di una provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione.

Riconosciuta la legittimità dello strumento in generale, se ne impone tuttavia un corretto utilizzo, che a giudizio di questa Corte non può prescindere da un adeguata valutazione, caso per caso, del singolo immobile, oggetto di riclassificazione. Poichè non è sufficiente il rispetto dei criteri generali previsti dalla norma, ma si richiede che l’attribuzione della nuova rendita venga contestualizzata in riferimento alle singole unità immobiliari, anche gli oneri motivazionali devono adeguarsi ad esigenze di concretezza e di analiticità, senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione standardizzata, applicata indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo.

Ebbene, con riferimento a tale specifica ipotesi questa Corte ha ripetutamente affermato, in relazione a contenziosi sorti in conseguenza di applicazioni fatte in diversi Comuni, che “In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento ai suddetti parametri di legge ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, esigendosi che detto obbligo motivazionale sia assolto in maniera rigorosa in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, avente carattere “diffuso” (Vedi Cass. n. 3156 del 2015; n. 22900 del 2017; n. 16378, n. 23129, n. 28035 e n. 28076 del 2018; n. 9770 del 2019), ed ancora che ” In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano – come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 – deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l’accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio, nonchè ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento. ” (vedi Cass. n. 31829 del 2018 e da ultimo Cass.19989/19; 19990/20; 22671/2019 tutte assunte nell’udienza del 7.5.2019).

In applicazione dei suindicati principi, a cui questa Corte intende conformarsi, non può ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento assunto dall’Ufficio, che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende) e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto. (Vedi Cass. n. 25766 del 2018; n. 23789 del 2018; n. 17413 del 2018; n. 17412 del 2018; n. 8741 del 2018; n. 4903 e n. 10403 del 2019).

Inoltre, con riferimento ai casi in cui è disposto un mutamento di categoria dell’immobile, non può ritenersi sufficiente il riferimento alla microzona ed alle sue caratteristiche, perchè la mera collocazione nella microzona non incide sulla destinazione funzionale dell’immobile che condiziona l’attribuzione della categoria.

Quanto ai mutamenti di classe, se è vero che l’attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona.

Oltre al fattore posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l’anno di costruzione, eccetera), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe.

Su tale punto va dunque disatteso altro precedente, rimasto isolato (Cass. n. 21176 del 2016), secondo cui la revisione del classamento della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, non Su tale punto va dunque disatteso altro precedente rimasto isolato (Cass. n. 21176 del 2016), secondo cui la revisione del classamento della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, non deve ritenersi condizionata alle specifiche tecniche dell’unità immobiliare, bensì esclusivamente ai parametri relativi alla microzona di appartenenza, salva la possibilità di prova contraria.

Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza e con accoglimento dell’originario ricorso.

Considerato che le questioni giuridiche esaminate hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisprudenziali complessi, va disposta la compensazione delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 luglio 2020

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