Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16356 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 04/08/2016), n.16356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20106-2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del suo Presidente e legale – rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. spa, Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

IL GLOBO COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI A R. L., EQUITALIA ESATRI

S.P.A. (già RILENO S.P.A.);

– intimate –

avverso la sentenza n. 654/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/07/2009 r.g.n. 1932/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANTORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Riformando parzialmente la sentenza definitiva n. 382/06 del giudice del lavoro del Tribunale di Como la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 16/6 – 24/7/2009, ha dichiarato dovuta la contribuzione previdenziale da parte dell’appellata cooperativa “Il Globo coop. Sociale di servizi a r.l.” in favore dell’appellante Inps, nella misura prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 2 vale a dire in ragione dell’accertata natura coordinata e continuativa dei rapporti di collaborazione per i quali gli ispettori dell’Inps avevano invece ravvisato, nel verbale del 28.3.2003, la natura subordinata.

In sostanza la Corte di merito ha accertato che la modestia dei compensi percepiti, l’occasionalità delle prestazioni assistenziali rese dai soci della cooperativa, il grado di autonomia che le caratterizzava ed il numero rilevante degli stessi soci erano fattori che non deponevano per la pretesa sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, rendendosi evidente che si era in presenza di lavoratori autonomi che si avvicendavano a seconda delle emergenze, taluni con maggiore frequenza ed altri sporadicamente.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo.

Rimangono solo intimate la cooperativa “Il Globo coop. Sociale di servizi a r.l.” e la società “Equitalia Esatri s p a” (già Rileno s.p.a).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo l’Inps denunzia la violazione e falsa applicazione del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, art. 2, comma 3, del R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, art. 2, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 4 e 9 e del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 1 dolendosi del fatto che la Corte d’appello di Milano ha acriticamente ritenuto applicabile il principio introdotto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13967 del 2004 anche ai rapporti di lavoro sorti prima dell’entrata in vigore della L. n. 104 del 2001, che ha sottoposto a revisione la legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione dei detti soci, non differenziando, come avrebbe dovuto, fra questi ultimi rapporti e quelli venuti ad esistenza successivamente, atteso che nella fattispecie i soci lavoratori della cooperativa in questione erano stati impiegati per il periodo febbraio 1997 – aprile 2002.

L’istituto ricorrente ritiene che la tesi sostenuta nella sentenza di secondo grado appare superata alla stregua delle pronunzie di legittimità, successive a quella delle Sezioni unite sopra citata, per le quali è importante evitare che i soci lavoratori di cooperativa, interessati da rapporti di lavoro antecedenti all’entrata in vigore della L. n. 142 del 2001, restino privi di una copertura previdenziale, ragion per cui è stata ritenuta sussistere la necessità di una equiparazione automatica di tali lavoratori a quelli dipendenti, con conseguente obbligo della cooperativa di corrispondere i relativi contributi previdenziali.

Il motivo è infondato.

La massima della richiamata sentenza n. 13967 del 26.7.2004 delle Sezioni Unite di questa Corte statuisce quanto segue; “Anche con riferimento al regime anteriore all’entrata in vigore della L. n. 142 del 2001 le società cooperative devono ritenersi assoggettate all’obbligo contributivo nei confronti dei soci lavoratori, con la contribuzione propria del tipo di lavoro (subordinato o autonomo) effettivamente prestato, senza possibilità di distinguere tra lavori assunti dalla società per conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualistico, atteso che il R.D. n. 1422 del 1924, art. 2, comma 3(disciplinante la materia “ratione temporis”), è disposizione che, pur rimanendo immutata nella formulazione letterale, deve ritenersi trasformata nel significato normativo a causa dei profondi mutamenti del sistema in cui è inserita, con particolare riguardo, tra l’altro, al sopravvenire degli art. 38 e 45 Cost. e, da ultimo, delle L. n. 142 del 2001 e L. n. 30 del 2003.” (in senso conf. v. Cass. Sez. Lav. n. 6432 del 25.3.2005, n. 18481 del 19.9.2005 e da ultimo Cass Sez. Lav. n. 13934 del 6.7.2015).

Con tale decisione le Sezioni Unite hanno spiegato che la necessità di assimilare qualsiasi regime lavorativo a quello della subordinazione porta ad una forzata unificazione, ossia ad una “fictio iuris” sostenuta dall’orientamento giurisprudenziale maggioritario rappresentato dalle sentenze n. 10319 del 2002 e da altre (Cass. 25 maggio 2002 n. 7668, 14 dicembre 2002 n. 17915, 1 agosto 2003 n. 3053, 7 marzo 2003 n. 3491), ma in realtà non necessaria.

Per tale motivo, hanno aggiunto le Sezioni Unite, la L. n. 142 del 2001, art. 1, comma 3, permette al socio lavoratore di affiancare al rapporto associativo quello di lavoro, subordinato, autonomo o d’altro genere, compreso quello parasubordinato; la L. n. 30 del 2003, art. 9, comma 1, ammette la conclusione dei detti contratti anche non in forma distinta e, quel che più conta ora, la L. n. 142 del 2001, art. 4, comma 1, connette la contribuzione previdenziale, ai diversi tipi contrattuali lavoristici. Nè queste norme sono in contrasto con quelle che estendono ai soci lavoratori la tutela contro i licenziamenti collettivi (D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 8, comma 2, conv. in L. 29 luglio 1993, n. 236) oppure contro l’insolvenza del datore di lavoro (L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 24).

Ritengono, quindi, le Sezioni unite che la detta soluzione legislativa valga non solo per il futuro ma anche, a causa della sua evidente funzione ordinativa e chiarificatrice, per dissipare le incertezze interpretative generate col passar del tempo dal R.D. n. 1422 del 1924, art. 2, comma 3. Trattasi, dunque, di “disposizione” rimasta bensì immutata nella formulazione letterale, ma trasformata nel significato normativo a causa dei profondi mutamenti del sistema in cui essa è inserita. Le incertezze interpretative vanno perciò risolte attraverso il principio di diritto che supera la distinzione fra lavori assunti dalla società per conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualistico e che attribuisce a ciascun socio lavoratore la tutela previdenziale, e la contribuzione, propria del tipo di lavoro effettivamente prestato.

Orbene, questa Corte non ignora le pronunzie successive della stessa Sezione lavoro di segno opposto, quali le sentenze n. 10543 del 23/4/2008 e n. 164 dell’8/1/2009. In particolare, con quest’ultima pronunzia si è affermato che “in riferimento al regime anteriore all’entrata in vigore della legge n. 142 del 2001, le società cooperative, in virtù del R.D. n. 1422 del 1924, art. 2, comma 3, – il quale dispone che dette società “sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti” – sono da considerare ai fini previdenziali come datrici di lavoro rispetto ai soci assegnati a lavori dalle stesse assunti, con la conseguenza dell’assoggettamento a contribuzione previdenziale presso la gestione lavoratori dipendenti dei compensi da esse corrisposti ai propri soci che abbiano svolto attività lavorativa, indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione e dal fatto che la cooperativa medesima svolga attività per conto proprio o per conto terzi”.

Tuttavia, questa Corte intende dare continuità alla citata pronunzia delle Sezioni unite, continuità che, tra l’altro, è stata ribadita anche con l’ultima sentenza n. 13934 del 6.7.2015 secondo la quale “il riconoscimento in favore dei soci di cooperative di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente obbligo della società, presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo, non comportando l’assoggettamento a contribuzione della società l’automatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra questa e il socio. (Nella specie, le prestazioni erano da qualificare come di lavoro autonomo in quanto oggetto di contratti di co.co.co., ai quali, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, applicabile “ratione temporis”, trovava applicazione uno speciale regime di previdenza obbligatoria, riconducibile a quello del lavoro autonomo).

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese di lite del presente giudizio dal momento che la cooperativa Il Globo coop. Sociale di servizi a r.l. e la società Equitalia Esatri s.p.a sono rimaste solo intimate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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