Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16356 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/07/2017, (ud. 13/03/2017, dep.03/07/2017),  n. 16356

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 908/2015 proposto da:

O.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSIERA

2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato NAZZARENA ZORZELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTIGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1225/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 4 aprile 2013 la Corte d’appello di Bologna accoglieva l’impugnazione proposta dal Ministero dell’interno e, in totale riforma della decisione resa dal Tribunale, rigettava la domanda di protezione sussidiaria riconosciuta in primo grado a O.S.A., di nazionalità nigeriana.

Rigettata innanzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’atto d’appello ex art. 342 c.p.c., per genericità dei motivi, riteneva il Collegio che difettassero i presupposti sanciti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g e art. 14, per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Da un lato, infatti, mancava il “danno grave” costituito dalla “minaccia grave e individuale”, perchè l’allontanamento dalla Nigeria era stato determinato da una necessità meramente privata e familiare; dall’altro lato, l’area di provenienza dello straniero ((OMISSIS)) non risultava essere interessata da una condizione di “violenza indiscriminata” bensì da una situazione di criminalità comune che non assurgeva al rango di “conflitto armato interno”. Tali fattori, giustificanti la protezione sussidiaria, erano peraltro estranei a quanto allegato da A. (e l’onere dell’allegazione, a differenza dell’onere della prova, non può trovare alcuna attenuazione nemmeno nel procedimento di cui si tratta).

Ricorre per cassazione A., affidandosi a due motivi. Si costituisce con controricorso l’Amministrazione intimata.

Deduce la ricorrente:

1) violazione ex art. 360, nn. 3 e 4, in relazione agli artt. 112, 132, 342 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.: la Corte d’appello ha dato una motivazione del tutto apparente quanto all’eccezione di inammissibilità, formulata nella comparsa di costituzione e risposta, dell’atto dell’appello del Ministero dell’Interno, e pertanto è affetta da nullità. L’appello dell’avvocatura dello Stato, infatti, manca del tutto di riferirsi alla vicenda personale del ricorrente e di indicare specificatamente le parti della sentenza di primo grado ritenute errate;

2) violazione ex art. 360, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 e artt. 2 e 3 CEDU, nonchè difetto di motivazione, travisamento dei fatti e omesso esame di fatti decisivi. Il rischio di subire un “danno grave” come definito dalla legge può derivare anche soggetti privati, in assenza di un’autorità statale che impedisca tali comportamenti dannosi. Facendo riferimento alla possibilità che l’odierno ricorrente ha di rientrare a (OMISSIS), la Corte d’appello applica un criterio non previsto dalla normativa vigente, perchè l’art. 8 della direttiva 2004/83, che consente agli Stati membri di indicare delle zone interne sicure in cui lo straniero può essere rinviato, non è stato accolto nel nostro ordinamento. La Corte ha comunque omesso di considerare che, secondo le molte fonti di informazioni prodotte in giudizio, anche (OMISSIS) è una città ad elevatissimo rischio. Parimenti errata è l’affermazione in base a cui il ricorrente non avrebbe allegato i fatti giustificativi della propria domanda, anche alla luce dell’obbligo di cooperazione cui l’autorità pubblica (amministrativa e giudiziaria) è tenuta nei confronti del richiedente rispetto a tutti gli elementi significativi della domanda di protezione e segnatamente i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine. Infine, la Corte bolognese non si è attenuta ai principi espressi dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 465/2009, in base a cui l’esistenza della “minaccia grave e individuale” può in via eccezionale essere considerata provata quando il grado di violenza indiscriminata è di carattere tale che lo straniero, rientrato nel proprio Paese, sarebbe esposto a un rischio effettivo.

Veste preliminare assume l’esame del primo motivo di ricorso, ove si censura la nullità della sentenza impugnata per avere dato una motivazione apparente sul rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’atto d’appello.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello, ancorchè con motivazione molto sintetica, ha ritenuto non sussistente il denunciato vizio di genericità in rapporto al provvedimento oggetto di gravame, perchè esso stesso si riferiva alla condizione generale della Nigeria e non poteva conseguentemente pretendersi dall’appellante un onere di specificità maggiore di quello seguito dal giudice di prime cure: ciò vale ad escludere che la sentenza impugnata sia viziata ex art. 112 c.p.c. o ex art. 132 c.p.c..

Merita accoglimento, invece, il secondo motivo, articolato su diversi profili.

Secondo il giudice di seconde cure difettava qualsiasi relazione tra la situazione generalizzata di violenza in Nigeria e il danno alla vita o alla sicurezza prospettato dal ricorrente, che invece avrebbe abbandonato il proprio Paese per ragioni strettamente personali, ovvero, in primo luogo, la minaccia subita dai parenti della ragazza ivi frequentata. Deve però rilevarsi che il Giudice della protezione internazionale non può fermarsi alla valutazione delle sole ragioni che spinsero lo straniero a lasciare il Paese di provenienza, dovendo, al contrario, effettuare un esame dei fatti prospettati, anche alla luce delle condizioni sociopolitiche generali di suddetto Paese, in ossequio al disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a (Cass. 15192/2015). Peraltro, ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. cit., agenti del “danno grave” possono anche essere soggetti privati, in assenza di un’autorità statale che impedisca tali comportamenti dannosi, come risulta nel caso di specie.

Viziata, sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, è la pronuncia impugnata nel punto in cui ritiene non assolto dal ricorrente l’onere di allegazione su di lui gravante in relazione ai presupposti integranti un “danno grave” costituito da una situazione di “violenza indiscriminata”. Il ricorrente, invero, ha dato atto di aver interamente adempiuto nei gradi di merito all’onere su di esso incombente di presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale, tutti gli elementi necessari a motivare la domanda stessa. L’autorità amministrativa e giudiziaria erano a quel punto tenute a rispettare l’obbligo di cooperazione ad esse imposto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e segnatamente a valutare tutti i fatti pertinenti riguardanti il Paese d’origine. Per poter legittimamente escludere la sussistenza di rischi in caso di rientro, la Corte avrebbe quindi dovuto procedere ad ulteriori accertamenti relativamente ai motivi di pericolo dedotti e alla situazione della città di (OMISSIS), rispetto a cui, invece, non vengono in alcun modo menzionati i numerosi rapporti informativi prodotti nella comparsa di costituzione in appello.

Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati e si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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