Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16355 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 30/07/2020), n.16355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8706-2016 proposto da:

AMBROVIT S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a

margine del ricorso, dagli Avv.ti RENATO ANTONINI e SALVATORE

MILETO, presso lo studio del quale sono tutti elett.te dom.ti in

ROMA, alla VIA PIETRO DA CORTONA, n. 8;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4200/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 29/09/15;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/11/2019 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA;

udito il Pubblico Ministero, nella persona della Dott.ssa DE RENZIS

LUISA, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e, in

subordine, per l’accoglimento del ricorso nel merito;

udito l’Avv. ALESSANDRO FRUSCIONE, per delega dell’Avv. SALVATORE

MILETO, per la parte ricorrente e l’Avv. GIANNA GALLUZZO, per

l’Agenzia delle Dogane.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La AMBROVIT S.P.A. propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Milano, avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) con il quale l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ha proceduto a riprese, nei confronti della detta società, per dazi relativi ai periodi di imposta 2010 e 2011, concernenti l’importazione di prodotti originari della Cina ed oggetto di trasbordo in Malesia.

2. La C.T.P. rigettò il ricorso con sentenza 2012/21/14, avverso la quale la società contribuente e l’AGENZIA DELLE DOGANE proposero, rispettivamente, appello principale ed incidentale innanzi alla C.T.R. del Lombardia; quest’ultima, con sentenza 4200/2015, depositata il 29.9.2015, rigettò il gravame principale e dichiarò inammissibile quello incidentale, compensando tra le parti le spese del grado di lite.

3. Avverso tale decisione la AMBROVIT S.P.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Si è costituita ed ha resistito, con controricorso, l’AGENZIA DELLE DOGANE.

4. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione

all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 36, dell’art. 112 e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per difettare la gravata decisione di qualsivoglia motivazione “in quanto non contiene l’esposizione nè dello svolgimento del processo, nè dei fatti rilevanti della causa, nè dei profili della controversia” (cfr. ricorso, p. 9).

2. Con il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo la AMBROVIT lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione dell’art. 11 Cost., dell’art. 15 preleggi e dei principi di certezza del diritto e di uguaglianza degli amministrati di fronte alla legge (secondo motivo), nonchè – sotto plurimi profili – del Regolamento Antidumping di base e del Codice Antidumping OCM (secondo, terzo, quarto e quinto motivo), nonchè, ancora, del Regolamento Avvio Malesia e del Regolamento Antielusione Malesia (terzo e quarto motivo) e, infine, del Regolamento Antidumping Cina (quinto motivo), per avere la C.T.R. (a) erroneamente disatteso la richiesta di rinvio pregiudiziale formulata da essa contribuente fin dal primo grado di giudizio – e reiterata in questa sede (cfr. ricorso, p. 38) – in relazione alla dedotta contrarietà dei Regolamenti antidumping sottesi all’avviso di accertamento impugnato rispetto al Regolamento Antidumping di base dell’Unione nonchè (b) omesso di disapplicare gli atti (Le. i Regolamenti UE 966/2010 e 723/2011) invalidi sottesi all’avviso di accertamento impugnato, così erroneamente confermando la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato.

2.1. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo – da esaminare congiuntamente, per l’identità delle questioni trattate ed in via prioritaria, sulla base di evidenti ragioni celerità del giudizio e di economia processuale, ex artt. 24 e 111 Cost. (arg. da Cass., Sez. 5, 19.4.2018, n. 9671, Rv. 647714-01) – sono fondati.

2.2. La Corte di giustizia, con la sentenza 3 luglio 2019, in causa C-644/17, Eurobolt 8V, si è pronunciata sulla questione pregiudiziale relativa alla validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU 2011, L 194, pag. 6). In tale occasione la Corte ha precisato che l’art. 267 T.F.U.E. deve essere interpretato nel senso che, al fine di contestare la validità di un atto di diritto derivato dell’Unione, un singolo può far valere dinanzi a un giudice nazionale censure che possono essere sollevate nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’art. 263 TFUE, tra cui censure relative all’inosservanza delle condizioni di adozione di un tale atto, ma ha, altresì, ribadito che i giudici nazionali possono esaminare la validità di un atto dell’Unione e, se ritengono infondati i motivi d’invalidità rilevati d’ufficio o dedotti dalle parti, respingerli concludendo per la piena validità dell’atto (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 1981, Saonia, 126/80, EU:C:1981:136, punto 7, e del 22 ottobre 1987, Foto-Frost, 314/85, EU:C:1987:452, punto 14). Inoltre, i giudici nazionali

non sono competenti a dichiarare essi stessi l’invalidità degli atti delle istituzioni dell’Unione (sentenza del 6 dicembre 2005, Gaston Schul Douane-expediteur, C 461/03, EU:C:2005:742, punto 17);

2.3. La Corte, inoltre, si è espressa – per quanto in questa sede maggiormente interessa – sulla validità del Regolamento di esecuzione n. 723/2011 per effetto delle disposizioni di cui all’art. 15, paragrafo 2, del regolamento di base ed ha in proposito precisato – così determinando una sopravvenuta carenza di interesse della società ricorrente rispetto alla questione pregiudiziale sollevata anche in questa sede – che il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni della medesima merce spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia, è invalido, poichè adottato in violazione dell’art. 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità Europea.

2.4. Ne consegue che l’illegittimità del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 comporta il venire meno del presupposto normativo sulla cui base è stato adottato l’avviso di accertamento impugnato, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 264 TFEU, secondo cui “Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell’Unione Europea dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato”.

3. Discende da quanto precede, peraltro, l’assorbimento del primo motivo di ricorso.

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la gravata decisione cassata. Non essendo inoltre necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa ben può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso proposto dalla AMBROVIT S.R.L..

4.1. Quanto alle spese di lite, infine, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti, in relazione a tutti i gradi di giudizio, stante il recente intervento della Corte di Giustizia di cui si è dato conto in motivazione.

PQM

La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso. Per l’effetto, cassa la gravata decisione e decidendo nel merito, accoglie il ricorso originariamente proposto dalla AMBROVIT S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., compensando integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 26 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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