Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16355 del 28/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16355 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 13748-2009 proposto da:
ROCCOLANO GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA TACITO 7, presso lo studio dell’avvocato IANNOTTA
GAETANO, che lo rappresenta e difende giusta delega
in calce;
– ricorrente contro

2013
1728

AGENZIA DELLE ENTRATE DI CASERTA in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;

Data pubblicazione: 28/06/2013

- resistente con atto di costituzione

avverso la sentenza n. 179/2007 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 16/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

udito per il ricorrente l’Avvocato IANNOTTA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

GIOVANNA C. SAMBITO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gaetano Roccolano impugnava l’avviso con cui l’Ufficio
aveva revocato i benefici “prima casa”, non avendo il

propria residenza nel comune ove era ubicato l’immobile
acquistato. Il ricorso del contribuente veniva accolto in primo
grado, ma, su appello dell’Ufficio, la decisione veniva in parte
riformata dalla CTR della Campania, che, con sentenza n.
179/39/07 depositata il 16/4/08, riteneva necessario, per il
godimento dell’agevolazione, il trasferimento della residenza
anagrafica, rilevando, comunque, che l’asserita modifica della
residenza di fatto non era stata dimostrata. I giudici d’appello
provvedevano, inoltre, a ridurre della metà l’importo dovuto, in
quanto l’immobile era stato acquistato dal contribuente in
comunione con la moglie, che vi aveva, invece, stabilito la
residenza anagrafica.
Per la cassazione di tale sentenza, Gaetano Roccolano ha
proposto ricorso con tre motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha
svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce la
violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 1022 cc, in
relazione all’art. 360, 1° co, n. 3, 4 e 5 cpc, per non avere la CTR
considerato che la coabitazione nella casa familiare, col coniuge
acquirente in regime di comunione, integra il requisito della

i

contribuente provveduto a trasferire, entro il termine di legge, la

residenza a fini tributari, è fondato.
2. Questa Corte ha, infatti, affermato che, in tema di
imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della prima

ove l’immobile acquistato sia adibito a residenza della famiglia,
non rileva la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato in
regime di comunione (Cass. n. 13085 del 2003; n. 14237 del
2000, ord. n. 2109 del 2009). 3. In particolare, è stato precisato
che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza
anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione (art. 143 cc),
quindi una interpretazione della legge tributaria conforme ai
principi del diritto di famiglia induce a considerare che la
coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a
soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari (Cass. n.
14237 del 2000, cit.), in quanto ciò che conta “non è tanto la
residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia: l’art.
144 c.c., secondo il quale i coniugi fissano la residenza della
famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti
della famiglia stessa (che è una esplicitazione ed una attuazione
della più ampia tutela che l’art. 29 Cost. assegna alla famiglia),
mentre da una parte riconosce che i coniugi possano avere delle
esigenze diverse ai fini della residenza individuale, dall’altra
tende a privilegiare le esigenze della famiglia, quale soggetto
autonomo rispetto ai coniugi; pertanto, anche la norma tributaria
va letta ed applicata nel senso che diventa prevalente l’interesse

2

casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui,

della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi, per cui il
metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve
essere diverso in considerazione della presenza di un’altra entità,

tali principi, va, dunque, affermato che, ai fini della fruizione dei
benefici fiscali in questione, il requisito della residenza nel
Comune in cui è ubicato l’immobile debba essere riferito alla
famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale
tra coniugi, quel che rileva è che l’immobile acquistato sia
destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in
contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la
residenza in tale Comune, e ciò in ogni caso in cui il bene sia
divenuto oggetto della comunione ex art. 177 cc. quindi sia in
caso di acquisto separato che in quello di acquisto congiunto del
bene stesso.
5. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al suddetto
principio, va, in conseguenza, cassata, restando assorbiti gli altri
motivi e, non ravvisandosi la necessità di ulteriori accertamenti
di fatto (essendo incontroverso che l’immobile è stato acquistato
in regime di comunione legale ed è stato destinato a residenza
familiare), la causa può essere decisa nel merito con
l’accoglimento del ricorso introduttivo.
6. Le spese del giudizio di merito vanno compensate tra le
parti, mentre vanno poste a carico dell’intimata quelle del
giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.200,00, di cui

3

quale la famiglia (cfr. Cass. n. 2109 del 2009, cit.)”. 4. In virtù di

asENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 2614/191»
N. 131 TAB. ALL. 13. – N. 5
MATERIA TRIBUTAK1A

€ 200,00 per spese, oltre ad accessori di legge. Delle predette
somme va disposta la distrazione in favore dell’Avvocato
antistatario Gaetano Iannotta.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti il primo ed
il terzo, cassa e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso
introduttivo del giudizio. Compensa le spese del giudizio di
merito e condanna l’intimata a pagare al ricorrente le spese del
presente giudizio di legittimità, liquidate in € 2.200,00, oltre ad
accessori di legge, disponendone la distrazione in favore
dell’Avv. Gaetano Iannotta.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2013.

PQM

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