Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16355 del 26/07/2011
Cassazione civile sez. lav., 26/07/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 26/07/2011), n.16355
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE in persona del Ministro pro tempore, CENTRO
SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI in persona del legale rappresentante
pro tempore, LICEO SCIENTIFICO SERGRE’ DI (OMISSIS) in persona
del
legale rappresentante pro tempore, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrenti –
contro
E.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENATO
FUCINI 63, presso lo studio dell’avvocato MONTANARO CARLA,
rappresentato e difeso dagli avvocati LETTERA GIUSEPPE, BOERIO
ERMELINDA, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7130/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
15.11.05, depositata il 24/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/04/2011 dal Consigliere Dott. Relatore MAURA LA TERZA;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Stefano Varone che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Dario Abbate (per delega
avv. Ermelinda Boerio) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- E.G., facente parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (denominato ATA), fino al 31.12.99 dipendente di ente locale e passato dall’1.1.00 alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), lamentava che, in violazione della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8 in occasione di tale passaggio aveva ottenuto il riconoscimento non dell’intera anzianità di servizio acquisita presso l’ente di provenienza, ma solamente di quella corrispondente al trattamento economico in godimento al momento del trasferimento (c.d. maturato economico).
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato il suo diritto all’inquadramento nei ruoli ministeriali con una anzianità giuridica ed economica pari a quella maturata nell’ente di provenienza e che il Ministero e l’Istituto di destinazione fossero condannati all’adozione di tutti i provvedimenti consequenziali ed al pagamento delle relative differenze retributive.
2.- Rigettata la domanda e proposto appello dalla parte soccombente, la Corte di appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 4 dicembre 2005, accoglieva la domanda.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero per l’Istruzione con un unico complesso motivo.
Il dipendente pubblico resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivo.
La sentenza impugnata fu infatti notificata il 22 maggio 2006 ed il ricorso è stato notificato (con consegna all’ufficiale giudiziario) il 22 dicembre 2006.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e le spese, da distrarsi, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta/00 per esborsi ed in duemila/00 Euro per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA da distrarsi a favore degli avvocati Giuseppe Lettera ed Ermelinda Boerio.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011