Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16355 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 10/06/2021), n.16355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19857-2020 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA CAMPRINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3163/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 6/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 20/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 29 novembre 2017, accogliendo parzialmente il ricorso proposto D.B., cittadino del Mali, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale, riconosceva al richiedente asilo il diritto alla protezione umanitaria.

2. La Corte d’appello di Bologna, a fronte dell’impugnazione proposta dal Ministero dell’Interno, riteneva che il racconto del migrante (il quale aveva dichiarato di essere espatriato per sfuggire alle minacce di morte dei cugini, intenzionati ad impossessarsi di terreni lascitigli in eredità dal padre) non fosse credibile e, di conseguenza, reputava che non potesse essere riconosciuta la protezione umanitaria già concessa, non essendo nota nè la reale provenienza, nè la condizione del richiedente nel paese di origine.

Non giovava a tal fine neppure il disturbo psichiatrico dell’adattamento con ansia, trattato con farmaci, risultante dalla documentazione medica in atti, dato che il migrante non aveva rappresentato di non potersi allontanare dall’Italia a causa di questa malattia e di non potersi curare nel paese di origine.

3. Per la cassazione della sentenza di accoglimento dell’impugnazione, pubblicata in data 6 novembre 2019, ha proposto ricorso D.B., prospettando tre motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in quanto la Corte territoriale, nel valutare la credibilità del migrante, avrebbe travisato le prove documentali prodotte (essendo stato prodotto il certificato di nascita, contrariamente a quanto rilevato) e non avrebbe fornito un’esauriente e convincente motivazione sul punto.

5. Il motivo è nel suo complesso inammissibile.

5.1 La censura innanzitutto risulta inficiata dalla genericità del suo contenuto, in quanto il ricorrente si è limitato a rappresentare l’avvenuta produzione del certificato di nascita, senza tuttavia trascrivere il contenuto del documento asseritamente trascurato rispetto alla parte oggetto di doglianza nè ha fatto un sintetico ma completo resoconto del suo contenuto; il che si traduce in una violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con la conseguente inammissibilità del ricorso presentato (in merito all’autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di riferimento a documenti o atti processuali, i quali non solo devono essere specificamente individuati anche quanto alla loro collocazione, ma altresì devono essere oggetto di integrale trascrizione quanto alle parti che sono oggetto di doglianza ovvero di sintetico ma completo resoconto del contenuto si vedano Cass. 16900/2015, Cass. 4980/2014, Cass. 5478/2018, Cass. 14784/2015 e Cass. 8569/2013). 5.2 Peraltro, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (v. Cass. 16812/2018, Cass. 19150/2016).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha sì rilevato la mancanza dell’atto di nascita, ma non ha fondato in maniera esclusiva la valutazione di non credibilità sulla mancanza di tale documento, essendosi soffermata a valutare tutti i concorrenti criteri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, di modo che il mancato esame del certificato di nascita non assume una certa decisività nell’economia di una valutazione così articolata.

5.3 La valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del citato art. 3, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019).

La norma in parola obbliga in particolare il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto a un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche a una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019).

La Corte di merito si è ispirata a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante in diverse sedi, ha rilevato – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. c, appena citato – che il racconto offerto dal richiedente asilo non era stato adeguatamente circostanziato, risultava intrinsecamente ed estrinsecamente incoerente e non era plausibile in diversi punti sotto il profilo della credibilità razionale della concreta vicenda narrata.

Una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito.

Censure di questo tipo si riducono infatti all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019).

6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 14, lett. c), in quanto la Corte d’appello, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese dal migrante, avrebbe dovuto procedere ad esaminare la situazione del paese di origine onde verificare la sussistenza del diritto al riconoscimento della protezione richiesta.

7. Il motivo non è fondato.

7.1 Il richiedente asilo ha visto rigettata in primo grado la propria domanda di asilo per la parte concernente il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

L’appellato, rispetto a tali profili della domanda, era quindi tenuto a proporre appello incidentale al fine di evitare che sugli stessi si formasse il giudicato.

Infatti, soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui intende ottenere l’accoglimento, ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (Cass. 9889/2016). In mancanza di appello incidentale relativo al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria la Corte distrettuale non poteva esaminare il profilo della protezione sussidiaria.

7.2 I giudici distrettuali hanno poi rilevato, rispetto alla protezione umanitaria, che la non credibilità delle dichiarazioni del migrante impediva di individuare la sua condizione nel paese di origine, a fini comparativi con la condizione di integrazione in Italia.

Una simile valutazione non si presta a censure di sorta.

Se, infatti, è ben vero che il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente non precludeva di per sè la valutazione di diverse circostanze che concretizzassero una situazione di vulnerabilità (Cass. 10922/2019), occorre tuttavia rilevare che a tal fine non erano sufficienti le allegazioni sulla sola situazione generale esistente nel paese di origine.

Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente.

Ne consegue che a tal fine non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità.

8. Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in quanto la Corte distrettuale non solo avrebbe errato nella valutazione del quadro clinico, ma non si sarebbe neppure preoccupata di verificare la possibilità per il migrante di reperire i farmaci per potersi curare nel paese di origine, malgrado la documentazione medica prospettasse la necessità di riprendere quotidianamente e regolarmente la terapia farmacologica.

9. La Corte d’appello ha registrato che il ricorrente era affetto da una patologia che necessitava di un trattamento farmacologico, ma ha constatato che l’appellato non aveva rappresentato, in fatto, di non potersi curare nel paese di origine o di non potersi allontanare dall’Italia a causa della malattia.

Il motivo non può essere accolto, per l’assorbente ragione che è infondata la premessa da cui muove, ossia che il giudice possa accertare la sussistenza di un determinato titolo di protezione internazionale giustificato dalla peculiare condizione personale del migrante in difetto di allegazione del medesimo da parte del ricorrente. Il principio dispositivo, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, cit., e al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni in fatto dell’attore.

I fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono, quindi, essere necessariamente indicati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d’ufficio, secondo la regola generale.

La Corte d’appello si è correttamente arrestata alla constatazione che nessuna allegazione di condizioni di vulnerabilità ricollegate alle conseguenze dell’allontanamento sulla patologia accertata era stata fatta, non potendo introdurre d’ufficio i fatti costitutivi del diritto azionato (Cass. 27336/2018).

Non valgono invece le allegazioni fatte a tal proposito in questa sede, dove è precluso l’esame di questioni, comportanti accertamenti in fatto, che non siano stati posti in precedenza al giudice di merito. 10. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, del nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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