Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16355 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 04/08/2016), n.16355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24691-2011 proposto da:

SIELTE S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN

1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA LANDI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

D.B.G.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ALBA, 36, presso lo studio dell’avvocato

RENATO PIERO BIASCI, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3133/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

depositata il 11/05/2011 3857/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato LANDI NICOLA per delega AVVOCATO SCARINCELIA

MASSIMILIANO;

udito l’Avvocato BIASCI RENATO PIERO;

udito il P.M. in t ursona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11 maggio 2011, la Corte d’Appello di Napoli, nel pronunciare sui ricorsi in appello proposti avverso la decisione resa dal Tribunale di Napoli nel giudizio instaurato da D.B.G.G. nei confronti della SIELTE S.p.A., in via principale dalla Società ed in via incidentale dal D.B., mentre rigettava il primo accoglieva il secondo e, in riforma della decisione di prime cure, dichiarava l’illegittimità del collocamento continuativo in CIGS del D.B. con condanna della Società al pagamento delle differenze retributive maturate.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto viziato il provvedimento di concessione della CIGS per aver la Società omesso nella comunicazione di apertura della procedura l’informazione alle organizzazioni sindacali in ordine ai criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, cui era tenuta ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8 non abrogata dal D.P.R. n. 218 del 2000, nonchè genericamente definito i termini dell’obbligo da essa stessa assunto di disporre meccanismi di rotazione nella sospensione in CIGS, nella specie ammissibile in relazione afa fungibilità delle mansioni svolte dai lavoratori interessati al provvedimento e così legittimato il lavoratore ad agire per il pagamento della retribuzione piena in luogo dell’integrazione salariale nella specie dovuto integralmente, operando, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la prescrizione decennale e non quinquennale del credito.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione ad un unico indifferenziato motivo, poi illustrato con memoria cui resiste, con controricorso il D.B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, neppure posto sotto una rubrica idonea ad evidenziare i riferimenti normativi o le carenze motivazionali su cui trovano fondamento le formulate censure, la Società ricorrente imputa alla Corte territoriale lo scostamento dall’orientamento espresso da questa Corte, relativamente all’adempimento degli obblighi formali implicati dalla procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, con particolare riferimento all’indicazione nella comunicazione di apertura della procedura medesima dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le modalità di attivazione o meno della rotazione tra gli stessi, secondo cui l’intervenuto accordo tra datore di lavoro ed il sindacato supera ogni eventuale anomalia formale attinente alle modalità di consultazione (il riferimento è alla comunicazione di apertura ed al successivo esame congiunto) di cui all’art. 1, comma 7 predetta legge, dovendosi ritenere comunque raggiunta la finalità dalla stessa perseguita, ritenendo tale principio di diritto applicabile alla fattispecie con specifico riferimento all’accordo del 26.1.2005, dalla stessa Corte territoriale ritenuto, a differenza dei precedenti, recanti, con riguardo ai considerati elementi dell’informazione sui criteri di scelta e della definizione delle modalità di rotazione, indicazioni qualificate generiche ed indeterminate, congruo ai fini della giustificazione della sospensione del lavoratore e dell’impossibilità di accesso alla rotazione da parte del medesimo.

Il motivo è infondato atteso che, anche a voler accedere alla tesi prospettata dalla Società ricorrente, per cui la finalità conoscitiva in ordine ai criteri di scelta dei lavoratori da sospendere ed alle modalità di rotazione cui è diretto l’obbligo L. n. 223 del 1991, ex art. 1, commi 7 e 8, di dare a riguardo comunicazione al sindacato da parte del datore di lavoro può ritenersi soddisfatta anche quando, risultata elusa nella comunicazione di apertura, sia stato raggiunto tra le parti un accordo di tale tenore, il riferimento esclusivo operato nel ricorso all’accordo del 26.1.2005 non è idoneo a sostenere l’impugnazione a fronte di una pronunzia della Corte territoriale recante statuizioni, non fatte oggetto di specifiche censure, concernenti il carattere unitario della sequenza di accordi sindacali che dal 1988 hanno accompagnato il reiterato intervento della CIGS, la genericità di tutti gli accordi che hanno preceduto l’intesa cui fa riferimento la Società ricorrente, la recisa esclusione del carattere sanante dell’accordo medesimo rispetto ai precedenti.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Renato Biasci, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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