Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16354 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 26/07/2011), n.16354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1465/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

10.11.05, depositata il 14/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. Relatore MAURA LA TERZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Stefano Varone che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso e insiste nella remissione in termini;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 G.V., facente parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (denominato ATA), fino al 31.12.99 dipendente di ente locale e passato dall’1.1.00 alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), lamentava che, in violazione della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8 in occasione di tale passaggio aveva ottenuto il riconoscimento non dell’intera anzianità di servizio acquisita presso l’ente di provenienza, ma solamente di quella corrispondente al trattamento economico in godimento al momento del trasferimento (c.d. maturato economico).

Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato il suo diritto all’inquadramento nei ruoli ministeriali con una anzianità giuridica ed economica pari a quella maturata nell’ente di provenienza e che il Ministero e l’Istituto di destinazione fossero condannati all’adozione di tutti i provvedimenti consequenziali ed al pagamento delle relative differenze retributive.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dalla parte soccombente, la Corte di appello di Palermo, con sentenza pubblicata il 14 dicembre 2005, accoglieva la domanda.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero per l’Istruzione con un unico complesso motivo.

Il dipendente pubblico è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile, in quanto non notificato.

Il ricorso risulta infatti notificato il 12 dicembre 2006 al Granlatte Consorzio Coop, che è soggetto completamente estraneo al giudizio.

In sede di memoria ex art. 378 cod. proc. civ. è stato depositato avviso di ricevimento diretto all’avv. Ingargiola, difensore del G. nel giudizio d’appello, datato 19 dicembre 2006 in cui si attesta che la consegna non è andata a buon fine perchè il destinatario si era trasferito. Non si conosce però la data in cui la raccomandata fu spedita e quindi non vi è la prova della tempestività del ricorso, in tale contesto non è possibile concedere termine per procedere alla notifica.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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