Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16354 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. un., 13/07/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 13/07/2010), n.16354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. TRIOLA Roberto – Presidente di sezione –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende per legge;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 4/04, depositata il 5/1/2004 dal

giudice di pace di Bella;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

6/7/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale IANNELLI Domenico,

che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione dei giudice

amministrativo.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che la decisione impugnata ha pronunciato, accogliendola, sulla domanda proposta da un messo comunale al fine di ottenere il pagamento di un compenso per l’attività di notificazione dei certificati elettorali in occasione della consultazione del (OMISSIS);

che il Ministero dell’Interno l’ha censurata a motivo, innanzitutto, dei difetto di giurisdizione del giudice a quo;

che l’eccezione e fondata, avendo queste Sezioni Unite già più volte affermato che la consegna dei certificati elettorali costituisce l’adempimento di un dovere derivante dal rapporto d’impiego, cosicchè ove la stessa sia stata effettuata, come nel caso di specie, prima del 1/7/1998, la causa per il suo pagamento rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (v., fra le altre, C. Cass. 2005/6329, 2005/6409, 2006/8892 e 2006/16251), mentre ove sia stata effettuata dopo, la causa rientra nella giurisdizione dell’AGO e, più in particolare, del giudice del lavoro (C. Cass. 2005/17679 e 2006/26459);

che in applicazione ai tali principi, che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta dal F. per ottenere il pagamento dell’attività da lui svolta per la notificazione dei certificati elettorali in occasione del referendum popolare del (OMISSIS);

che il ricorso dev’essere di conseguenza accolto e la sentenza impugnata cassata, con rimessione delle parti davanti il TAR competente per territorio;

che, le spese di lite vanno, però, compensate anche in considerazione della natura degli interessi in conflitto, dell’epoca di proposizione della lite, e dell’anteriorità della stessa rispetto agli intervenni di questa Suprema Corre sopra ricordati.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rimette le parti davanti al TAR competente per territorio e compensa tra le stesse le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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