Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16354 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 10/06/2021), n.16354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15725-2020 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCO BERETTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI BOLOGNA;

– intimata –

avverso il decreto n. cronol. 3077/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato il 4/5/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 20/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bologna, con decreto del 4 maggio 2020, rigettava il ricorso proposto da O.S., cittadino della Nigeria proveniente dall’Edo State, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

Il Tribunale – fra l’altro e per quanto qui di interesse – riteneva che alla luce del giudizio di contraddittorietà e genericità espresso rispetto alle dichiarazioni del migrante (il quale aveva raccontato di essere espatriato per sfuggire a quattro persone che già l’avevano aggredito, causando la morte della moglie e della figlia) ed anche in ragione del tempo trascorso dei fatti narrati (sette anni) non sussistesse un rischio effettivo ed attuale di subire un danno grave alla persona in caso di rimpatrio.

Il collegio di merito escludeva poi il riconoscimento della protezione umanitaria, in mancanza di specifici indicatori di necessità di protezione, dal punto di vista soggettivo o oggettivo.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso O.S. prospettando due motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 13, anche in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in quanto, in presenza di affermazioni che avevano sempre confermato il nucleo delle ragioni poste a base della richiesta di tutela, il giudizio di non credibilità era stato espresso in violazione delle procedure di legge stabilite in tema di valutazione delle dichiarazioni dei richiedenti asilo.

4. Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale di merito ha ritenuto (a pag. 10) che le dichiarazioni del migrante risultassero non solo generiche e contraddittorie, ma anche inattuali, “in ragione del tempo trascorso dai Atti narrati (sette anni)”, e, di conseguenza, non fossero idonee a rappresentare un rischio effettivo e persistente di un danno grave alla persona.

Si tratta di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla.

Nessuna critica è stata mossa rispetto all’accertamento della non attualità del pericolo rappresentato.

Ne discende l’inammissibilità della doglianza.

In vero, ove la decisione sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass. 9752/2017).

5. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione o falsa applicazione del T.U.I., art. 5, comma 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti: il Tribunale avrebbe escluso il riconoscimento della protezione umanitaria con un’analisi contraddittoria, incompleta e non corrispondente al procedimento valutativo indicato dalla normativa in materia, secondo cui era necessario verificare se, in base alle personali circostanze soggettive, il richiedente si sarebbe trovato, in caso di rimpatrio, in una condizione di particolare vulnerabilità.

Il giudizio di non attendibilità non esimeva il giudicante dal valutare obiettivamente i molteplici profili di fragilità in capo al richiedente asilo, sulla base delle condizioni oggettive del paese di provenienza.

6. Il motivo è inammissibile.

Il giudice di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, “in mancanza di specifici indicatori di necessità di protezione, dal punto di vista soggettivo o oggettivo”.

In particolare, sotto il primo profilo il Tribunale ha ritenuto che non giovassero al riconoscimento della protezione umanitaria tanto le dichiarazioni del migrante, in ragione della loro inattendibilità, quanto l’assenza di alcuna condizione seria e grave di vulnerabilità da tutelare.

A fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza, oltre a spendersi in deduzioni astratte e di principio inidonee a scalfire la ratio decidendi, intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).

Il collegio di merito ha poi aggiunto come non fosse emerso, “in concreto, il rischio in caso di rientro in Nigeria, di lesioni di diritti umani fondamentali, quale quello all’alimentane: per sua stessa ammissione il ricorrente lavorava nel paese”. In questo modo il Tribunale non solo ha escluso che un rimpatrio potesse compromettere il diretto sostentamento del migrante, ma ha anche inteso rappresentare che al fine del riconoscimento della protezione umanitaria non erano sufficienti le allegazioni sulla sola situazione generale esistente nel paese di origine, poichè tale misura, atipica e residuale, è il frutto della valutazione di una specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente e dunque richiede che all’allegazione delle condizioni generali del paese di origine si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità.

La censura, nel lamentare il mancato esame di plurime criticità del paese nigeriano, non coglie una simile ratio decidendi ed insiste per la valorizzazione di condizioni generali che risultavano invece irrilevanti al fine del riconoscimento della protezione umanitaria, dato che non ne era stata allegata la loro diretta incidenza sulla situazione personale del richiedente asilo.

7. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

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