Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16354 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 04/08/2016), n.16354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1C184-21.111 proposto da:

A.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato IN ROMA,

VIA DEGLI SCIPION1 26-A, presse lo studio dell’avvocato PIERGIOVANNI

ALLEVA, che le rappresenta e che lo rappresenta e difende delega n

atti;

– ricorrente –

contro

TRADEXIMI S.R.L.,. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI RIPETTA 22, presso lo studio GERARDO & PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato VESCI GERARDO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 96/2/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/04/2010 r.g.n. 11166/2007;

udita la relazione nella causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/1016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato ALLEVA PIERGIOVANNI;

udito l’Avvocato VESCI LEONARDO per delega verbale VESCI GERARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.0

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9 aprile 2010, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione del Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da A.M. nei confronti di Tradexim S.r.l. in liquidazione, avente ad oggetto l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e fittiziamente formalizzato sulla base di un contratto qualificato di consulenza aeronautica e la condanna della Società al pagamento delle differenze retributive e del TFR, oltre oneri contributivi ed assicurativi.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non sufficientemente provata la subordinazione, in ragione della valenza non decisiva della continuità del vincolo giuridico su cui si è appuntata la prospettazione dell’ A., per di più smentita dalla limitatezza dell’impiego del pilota funzionale al mantenimento dell’abilitazione necessaria allo svolgimento della prestazione nell’interesse della Società e dalla commisurazione del compenso, pur forfettariamente determinato, al solo impegno di pilotaggio.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l’ A., affidando l’impugnazione ad un unico motivo cui resiste, con controricorso la Società. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico complesso motivo, inteso a denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e correlativamente dell’art. 2222 c.c. in una con il vizio di motivazione, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata valorizzazione, si fini della qualificazione del rapporto, dell’indice sintomatico della subordinazione, dato dalla stabile inserzione del lavoratore nell’organizzazione produttiva e dunque della disponibilità continuativa del dipendente al soddisfacimento delle più varie, ed anche emergenziali, esigenze aziendali, per di più con riferimento ad una fattispecie in cui, esclusa, in ragione della peculiare qualificazione professionale della prestazione dedotta in contratto, la ravvisabilità di una subordinazione tecnica, quel dato viene ad assumere decisiva rilevanza al punto da indurre a ritenere l’imprescindibilità della costituzione del rapporto nella forma della subordinazione, opzione ermeneutica questa che ha finito per incidere sulla congruità logica della valutazione dell’efficienza probatoria dei singoli elementi fattuali addotti dal ricorrente a sostegno della propria prospettazione.

Il motivo deve ritenersi infondato, aldilà dei profili di inammissibilità che comunque emergerebbero in relazione all’impostazione dell’impugnazione proposta, esclusivamente volta a contrastare il giudizio qualificatorio, reso dalla Corte territoriale secondo il tradidizionale parametro della verifica della ricorrenza o meno del requisito dell’eterodirezione della prestazione lavorativa, non tanto sotto il profilo della correttezza logico-giuridica della valutazione a quella stregua operata dalla Corte predetta, quanto attraverso il contrapporre a quella la tesi dell’esclusiva rilevanza nella specie dell’elemento sintomatico della continuità e stabilità dell’inserzione del lavoratore all’interno dell’organizzazione produttiva; in effetti, una simile rilevanza non può essere predicata neppure con riguardo alla peculiare fattispecie in esame proprio alla stregua delle considerazioni in concreto svolte dalla Corte territoriale in base alle quali questa ha dato adeguatamente conto della piena plausibilità di un’organizzazione del lavoro che ben poteva prescindere dalla costante disponibilità del lavoratore a rendere la prestazione, concretandosi essa nell’affidamento di volta in volta – modalità non smentita, secondo quanto puntualmente argomentato dalla Corte territoriale dal necessario possesso delle abilitazioni al pilotaggio dei velivoli utilizzati dalla Società – al collaboratore che nella contingenza dichiarava la propria adesione (ben potendo la Società vedersi opporre un rifiuto) del servizio relativo alla commessa acquisita dalla Società proponente l’ingaggio, derivandone a tale stregua l’inconfigurabilità di una prestazione eterodiretta e, per questa via, l’esclusione della natura subordinata del rapporto.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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