Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16354 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.03/07/2017),  n. 16354

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3836/2015 proposto da:

R.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TIRSO 90, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PATRIZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ADOLFO BIOLE’, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “(OMISSIS)” – IST – ISTITUTO

NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SANTA COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

MANCINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMILIANO ALOI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 273/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 05/08/2014 in data 230/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per, per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato ADOLFO BIOLE’

udito l’Avvocato MASSIMILIANO ALOI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Genova ha respinto l’impugnazione proposta da R.M. avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva accertato la legittimità del recesso unilaterale dal rapporto di lavoro esercitato dalla IRCCS – Azienda Ospedaliera Universitaria (OMISSIS) – ai sensi della L. n. 102 del 2009, art. 17, comma 35 novies, sul presupposto del compimento della anzianità contributiva massima di quaranta anni.

2. La Corte territoriale ha escluso la eccepita violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 novies e ha rilevato che detta norma disciplina il limite massimo di età ai fini del collocamento a riposo e si pone su un piano diverso rispetto al potere riconosciuto alla Pubblica Amministrazione di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro. Ha aggiunto che il bilanciamento fra opposti interessi di rilievo costituzionale è riservato al legislatore che, nella specie, lo aveva effettuato, prevedendo che le esigenze di contenimento della spesa pubblica giustificassero il recesso solo in presenza dei presupposti necessari per il pensionamento.

3. Il giudice di appello ha evidenziato, poi, che il mancato rispetto del termine di preavviso non rende illegittimo il licenziamento ma fa sorgere solo il diritto al pagamento della relativa indennità, nella specie non richiesto.

4. Ha aggiunto che l’Azienda Ospedaliera non aveva violato le regole dalla stessa fissate con la Delib. n. 2605 del 2008, perchè il provvedimento era stato adottato nell’ambito di una complessa attività di riorganizzazione del settore di chirurgia iniziata già nell’anno 2010, sicchè non rilevava che la Unità Operativa alla quale il R. era assegnato fosse stata soppressa solo nel luglio 2012. Ha precisato al riguardo che la violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede può essere ravvisata solo a fronte di scelte manifestamente arbitrarie, non operando nella fattispecie i “criteri di causalità stringenti propri degli orientamenti giurisprudenziali sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.M. sulla base di sei motivi. La IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria (OMISSIS) ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15 novies, come modificato dal comma 1 della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 22 e art. 12 preleggi”. Rileva che la norma richiamata in rubrica attribuisce al dirigente il diritto soggettivo a mantenere il posto di lavoro sino al compimento del 40^ anno di servizio effettivo ove ricorrano le ulteriori condizioni richieste dal legislatore, ossia il mancato superamento del limite massimo di 70 anni di età e l’invarianza del numero complessivo dei dirigenti. Aggiunge che anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri si era espressa in tal senso e che i pareri della stessa resi, lungi dall’essere atti di rilievo meramente interno, dovevano essere apprezzati e valutati dalla Corte territoriale, perchè indicativi dell’intenzione del legislatore.

2. Il secondo motivo, formulato sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, addebita alla sentenza impugnata la “violazione e/o falsa applicazione art. 15 preleggi” perchè, essendo la L. n. 183 del 2010, art. 22, comma 1, incompatibile con la disciplina dettata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 72, comma 11, come modificato dalla L. n. 102 del 2009, art. 17 novies, doveva essere ritenuta prevalente la norma speciale, tra l’altro successiva rispetto a quella posta a fondamento del recesso unilaterale dal rapporto.

3. Il ricorrente sostiene, poi, con il terzo motivo che le disposizioni dovevano essere interpretate alla luce dell’art. 35 Cost. e, quindi, ritenendo recessivo l’interesse al contenimento della spesa pubblica rispetto al diritto al lavoro.

4. Il quarto motivo lamenta la “violazione e/o falsa applicazione D.L. n. 112 del 2008, art. 72, comma 11 (modificato dalla L. n. 102 del 2009, art. 17, comma 35 novies) e art. 12 preleggi”, perchè il preavviso previsto dalla norma richiamata in rubrica, non monetizzabile, non poteva essere assimilato dalla Corte territoriale a quello previsto dall’art. 2118 c.c., avendo la diversa finalità di garantire “il diritto ad un termine predefinito prima che il licenziamento intimato spieghi i propri effetti”.

5. La violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 72, comma 11, oltre che del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5 e degli artt. 1175 e 1375 c.c., è denunciata anche con la quinta censura, con la quale si sostiene che la Azienda Ospedaliera non poteva avvalersi della facoltà di recesso perchè al momento del conferimento dell’incarico, risalente a pochi mesi prima, non aveva formulato alcuna riserva, necessaria secondo le indicazioni date dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare n. 10 del 20.10.2008.

In tal modo l’amministrazione aveva violato i principi di correttezza e buona fede perchè, in realtà, la facoltà di recesso era stata esercitata solo quale reazione alla legittima richiesta del ricorrente di posticipare il pensionamento al compimento del 40^ anno di servizio effettivo.

6. Il sesto motivo denuncia la violazione, sotto altro profilo, delle norme di legge sopra citate e della L. n. 604 del 1966, art. 2, perchè la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere irrilevante la circostanza della avvenuta soppressione dell’unità operativa alla quale era addetto il R. solo a distanza di oltre sei mesi dalla cessazione del rapporto. Aggiunge il ricorrente che il recesso non era stato adeguatamente motivato, perchè l’Azienda aveva richiamato la Delib. 20 giugno 2011, n. 612, senza trascriverne il contenuto e senza allegarla in copia alla missiva. Infine il R. sostiene che non poteva essere esercitata la facoltà di recesso perchè mancava il presupposto fondamentale, ossia il compimento della massima anzianità contributiva.

7. I primi tre motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente perchè connessi, sono infondati.

Questa Corte con la sentenza 21.12.2016 n. 26475, pronunciata in fattispecie analoga a quella oggetto di causa, ha affrontato la questione che qui viene in rilievo e ha ritenuto non condivisibile la tesi sostenuta dal ricorrente della inapplicabilità ai dirigenti sanitari del D.L. n. 112 del 2008, art. 72, comma 11, nel testo vigente ratione temporis, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15 novies, dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 22.

La disposizione invocata, infatti, prevede che “il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”.

La norma, come reso evidente già dal titolo (Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali), fissa il limite insuperabile di permanenza in servizio del dirigente medico e non interferisce con la facoltà, concessa a tutte le pubbliche amministrazioni, di recedere dal rapporto con il personale che abbia raggiunto la massima anzianità contributiva di 40 anni di servizio e sia, quindi, in possesso dei requisiti per accedere alle prestazioni pensionistiche.

Le due disposizioni non sono incompatibili fra loro, perchè operano su piani distinti, essendo l’una destinata a fissare i limiti massimi della permanenza in servizio, l’altra a consentire il recesso anticipato, rispetto a detti limiti massimi, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge.

7.1. Il principio di diritto deve essere qui ribadito, perchè il ricorso non aggiunge argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso, tanto più che la tesi della inapplicabilità del recesso ai dirigenti medici che abbiano esercitato la facoltà prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 22, è smentita dal tenore letterale dell’art. 72 che, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, si occupa espressamente, nell’ultimo periodo del comma 11, della dirigenza sanitaria e prevede la inapplicabilità del recesso anticipato ai soli dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

E’ utile sottolineare al riguardo che la stessa L. n. 183 del 2010, è intervenuta sul testo dell’art. 72, per inserire il comma 11 bis, e non ha ritenuto di dovere rivedere la individuazione dei dirigenti esclusi dalla sfera di applicabilità del comma 11, con ciò confermando la non interferenza della concessa facoltà di permanenza in servizio, che incide sul limite massimo di età, con il potere di recesso anticipato attribuito alle pubbliche amministrazioni.

7.2. Nè a diverse conclusioni può giungersi facendo leva sulla necessità di una interpretazione della normativa che sia costituzionalmente orientata, posto che la affermata subvalenza del diritto al trattenimento in servizio rispetto alla facoltà di recesso anticipato, non si pone in contrasto con l’art. 35 Cost..

La Corte costituzionale, infatti, da tempo ha affermato che dagli artt. 4 e 35, non discende un diritto soggettivo alla conservazione del posto di lavoro, ma solo la necessità di introdurre temperamenti al potere di recesso del datore, di modo che il lavoratore venga tutelato nei casi di arbitrarietà o irragionevolezza del licenziamento, che rimane comunque consentito nei casi in cui sussistano motivi adeguati a giustificare la cessazione del rapporto. La Corte ha anche precisato che i modi e le forme della tutela costituzionale, limitata nei termini innanzi detti, sono rimessi alla discrezionalità del legislatore, che è chiamato a valutare sia le singole fattispecie nelle quali il recesso può essere ritenuto giustificato, sia le tutele da assicurare al lavoratore legittimamente estromesso dalla azienda o dall’ufficio (Corte Cost. 13.12.2000 n. 541).

Il giudice delle leggi ha affrontato, poi, la questione della interferenza fra recesso dal rapporto di lavoro e godimento del trattamento pensionistico e già con la sentenza n. 15 del 1983, nel giudicare la legittimità costituzionale della L. n. 604 del 1966, art. 11, ha evidenziato che “nei riguardi dei lavoratori che si trovino ad avere conseguito il diritto a pensione di vecchiaia, un trattamento diverso da quello previsto per i lavoratori non anziani risponde a ragioni ben concretamente coerenti ed adeguate in quanto la loro licenziabilità non ha riscontro nell’eventualità che essi possano rimanere senza retribuzione e senza trattamento di quiescenza per vecchiaia”. Per ragioni analoghe la Corte ha ritenuto che, ove si prospetti la necessità della riduzione del personale, risponde al criterio di ragionevolezza una disciplina normativa o contrattuale che privilegi, ai fini della individuazione del personale da licenziare, il raggiungimento dei requisiti di età e di contribuzione necessari per fruire del trattamento di quiescenza, trattandosi di scelta che “può essere giustificata in una situazione del mercato del lavoro tale da escludere per i lavoratori più giovani la possibilità di trovare a breve termine un altro posto di lavoro” (Corte Cost. 6.7.1994 n. 268).

Infine la Corte nel pronunciare, sia pure sotto altri aspetti, sulla legittimità della disposizione che qui viene in rilievo, ha evidenziato che non ha copertura costituzionale il diritto a rimanere in servizio per ottenere l’incremento del trattamento di quiescenza, poichè il bene protetto dall’art. 38 Cost., è solo quello che tutela il conseguimento del minimo pensionistico (Corte Cost. 6.3.2013 n. 33).

8. E’ infondato anche il quarto motivo perchè la previsione del termine fisso di preavviso ad opera della norma speciale non incide sulla ratio del termine medesimo che è comune a quella della disciplina generale dettata dall’art. 2118 c.c., nonchè dalla contrattazione collettiva per il comparto sanità, e va ravvisata nella esigenza di attenuare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla cessazione del rapporto per la parte che subisce la iniziativa del recesso. La mancata concessione del preavviso, quindi, non travolge nè rende invalida la manifestazione della volontà di porre fine al rapporto, facendo sorgere solo il diritto al pagamento della indennità sostitutiva, nella specie disciplinata dalla contrattazione collettiva di comparto, alla quale è riservata del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 2, comma 3, la quantificazione dei trattamenti economici.

9. Il quinto motivo presenta profili di inammissibilità perchè non coglie pienamente la ratio della sentenza impugnata che, quanto alla rilevanza delle direttive date con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esordisce affermando che si tratta di regole “non vincolanti, come attestato univocamente dall’uso dell’espressione” è auspicabile e, quindi, di “auspici e suggerimenti anche attraverso esempi”. Aggiunge, poi, la Corte territoriale che, comunque, la riserva richiamata nella anzidetta circolare è riferibile solo agli incarichi conferiti ex novo e non alle ipotesi in cui l’amministrazione, a seguito di provvedimento interno di riorganizzazione, proceda ad una diversa assegnazione del dirigente, già nominato.

Il motivo non censura la prima ratio decidendi nè denuncia la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, limitandosi a contrapporre una diversa esegesi a quella fatta propria dal giudice del merito.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che le circolari della P.A. sono atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l’attività degli organi inferiori e, quindi, hanno natura non normativa, ma di atti amministrativi, con la conseguenza che le stesse non possono essere fonte di diritti diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, e in sede di legittimità non ne può essere denunciata la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la interpretazione che dell’atto amministrativo abbia dato il giudice del merito è soggetta a sindacato solo nei casi di omesso rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale, applicabili anche agli atti unilaterali (Cass. 23.9.2016 n. 18723; Cass. 10.8.2015 n. 16644; Cass. 19.6.2008 n. 16612; Cass. 10.4.2006 n. 8296; Cass. 10.3.2004 n. 4942).

Il ricorrente, oltre a non indicare le ragioni per le quali la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere il carattere non vincolante della circolare, non individua le norme sulla interpretazione che sarebbero state violate dalla asserita inapplicabilità della direttiva data all’ipotesi della assegnazione ad altra funzione dirigenziale, resa necessaria dalla riorganizzazione aziendale sopravvenuta alla stipula del contratto, ritenuta non assimilabile al conferimento di un nuovo incarico.

La censura è, pertanto, inammissibile.

10. Ad analoghe conclusioni si giunge quanto alla denuncia, contenuta nel sesto motivo, di violazione dei criteri dettati dalla Delib. 29 ottobre 2008, n. 2605, con la quale la platea dei destinatari del recesso era stata limitata ai dirigenti in possesso della massima anzianità contributiva, requisito, questo, che non sarebbe stato maturato dal ricorrente.

La sentenza impugnata non contiene alcun cenno al requisito in parola e nel riassumere i motivi di appello sottolinea che la violazione della richiamata Delib. n. 2605 del 2008, era stata prospettata sotto altro profilo, ossia per l’asserita essenzialità dell’apporto dato all’attività del reparto dal R., desunta dal numero considerevole di ore di lavoro straordinario svolto negli anni compresi fra il 2009 e il 2011.

Il ricorrente, pertanto, per evitare la sanzione della inammissibilità derivante dalla novità della censura, avrebbe dovuto allegare di avere prospettato la questione, implicante un accertamento di fatto, in entrambi i gradi del giudizio di merito e indicare in quale scritto difensivo lo avesse fatto, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (in tal senso fra le più recenti Cass. 22.4.2016 n. 8206).

10.1. Altrettanto è da dirsi con riferimento alla denunciata violazione dell’obbligo di motivazione, che sarebbe stato violato in quanto la lettera di recesso si limitava a richiamare il contenuto della Delib. 20 giugno 2011, n. 612, non allegata alla missiva e non comunicata al ricorrente.

Anche detta questione non risulta trattata nella sentenza impugnata, la quale, nel riassumere i motivi di gravame, dà atto che il R. aveva contestato il recesso, non perchè dello stesso non fossero state comunicate le ragioni, bensì per il diverso profilo della insussistenza del nesso causale fra le ragioni organizzative dichiarate (evidentemente nella Delib. n. 612 del 2011, alla quale la lettera di recesso rinviava, depositata in giudizio dallo stesso ricorrente) e l’atto di risoluzione del rapporto.

10.2. Il motivo, infine, è infondato nella parte in cui asserisce che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare la non contestualità fra il recesso e la soppressione dell’unità operativa alla quale il R. era addetto per desumere da ciò la denunciata violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e la insussistenza della causale dichiarata.

Questa Corte ha ritenuto che la interpretazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 72, comma 11, debba tener conto delle prescrizioni dettate dalla direttiva 2000/78 CE perchè il compimento della massima anzianità contributiva necessariamente si correla all’età del lavoratore, con la conseguenza di rendere applicabile la richiamata direttiva nella parte in cui prevede che disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscono discriminazione solo qualora “siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari”.

E’ stato, quindi, affermato che “La facoltà attribuita dal D.L. n. 112 del 2008, art. 72, comma 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, alle Pubbliche amministrazioni di poter risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, nei caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, deve essere esercitata, anche in difetto di adozione di un formale atto organizzativo, avendo riguardo alle complessive esigenze dell’Amministrazione, considerandone la struttura e la dimensione, in ragione dei principi di buona fede e correttezza, imparzialità e buon andamento, che caratterizzano anche gli atti di natura negoziale posti in essere nell’ambito del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato. L’esercizio della facoltà richiede, quindi, idonea motivazione, poichè in tal modo è salvaguardato il controllo di legalità sulla appropriatezza della facoltà di risoluzione esercitata, rispetto alla finalità di riorganizzazione perseguite nell’ambito di politiche del lavoro. Tale motivazione, si aggiunge, si rende ancor più necessaria in mancanza di un atto generale di organizzazione perchè costituisce il solo strumento di conoscenza e verifica delle ragioni organizzative che inducono l’Amministrazione ad adottare atti di risoluzione contrattuale. In mancanza, la risoluzione unilaterale dei rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato viola le norme imperative che richiedono la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), l’applicazione dei criteri generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), e i principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., nonchè l’art. 6, comma 1, della direttiva 78/2000/CE.” (Cass. 6.6.2016 n. 11595; Cass. 23.9.2016 n. 18723; Cass. 21.12.2016 n. 26475; Cass. 24.1.2017 n. 1754).

10.3. Detto obbligo di motivazione (nella specie assolto in sede di adozione della Delib. 20 giugno 2011, n. 612), che il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 16, comma 11, in caso di predeterminazione di appositi criteri applicativi dettati con atto generale di organizzazione interna, ha escluso solo per i recessi intimati dopo l’entrata in vigore del decreto (sulla natura innovativa di detta norma si rimanda a Cass. 23.10.2015 n. 21626), è anche funzionale alla verifica giudiziale delle ragioni dichiarate, qualora la sussistenza delle stesse venga contestata dal lavoratore, che da ciò desuma la arbitrarietà del recesso.

Ciò, peraltro, non trasforma la causa di risoluzione del rapporto prevista dalla norma speciale in un licenziamento per eccedenza di personale, poichè la causale del recesso resta legata alla sussistenza dei requisiti richiesti dal legislatore e le esigenze organizzative assumono rilievo nei termini indicati nelle sentenze sopra richiamate, ossia, non per rendere necessitata la risoluzione del rapporto, come accade nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, bensì solo per escludere che la facoltà di recesso venga esercitata nei confronti del lavoratore anziano unicamente perchè tale, senza che ricorra alcuna finalità legittima, rilevante ai sensi della richiamata direttiva eurounitaria.

Non è quindi necessario che sussista fra la ragione organizzativa posta alla base dell’esercizio della facoltà e il singolo atto di recesso lo stringente nesso causale che deve ricorrere nel licenziamento per motivi economici, essendo sufficiente a fare escludere la arbitrarietà dell’atto il collegamento dello stesso con processi di riorganizzazione in atto ed in genere con ragioni che possano essere ricondotte alle deroghe consentite dalla richiamata clausola 6 della direttiva.

E’, quindi, corretta la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver dato atto della inapplicabilità alla fattispecie dei principi che regolano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha escluso che l’illegittimità dell’atto potesse derivare dalla circostanza che l’unità operativa alla quale il ricorrente era addetto era stata definitivamente soppressa solo decorsi alcuni mesi dalla cessazione del rapporto, avendo ritenuto, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, che il recesso fosse comunque da correlare ad un vasto disegno di riorganizzazione di tutto il settore della chirurgia, attuato nel periodo 2010/2012 al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, attraverso il superamento della frammentazione delle competenze.

11. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

La complessità e la novità delle questioni trattate, solo di recente decise da questa Corte, giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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