Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16353 del 28/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16353 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 510-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

RUGGIERO ANTONIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 189/2007 della COMM.TRIB.REG. di
NAPOLI, depositata il 26/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 28/06/2013

udienza del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTR della Campania, con sentenza n. 189/51/07
depositata il 26.10.2007, in accoglimento del ricorso proposto da

recupero del credito d’imposta per investimenti nelle aree
svantaggiate, affermando che il provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle Entrate, che aveva approvato il modello di
comunicazione dei dati, ex art. 62 della L. n. 289 del 2002, era
illegittimo per la violazione dell’art. 3 dello Statuto del
contribuente.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della
sentenza con un motivo. L’intimato non ha presentato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 ricorso è inammissibile. L’atto è stato tempestivamente
consegnato (il 10.12.2008 penultimo giorno utile riferito al
termine lungo) all’Ufficiale giudiziario per la notifica al
destinatario nel domicilio eletto, ed anche nella sua residenza,
ma non sono stati prodotti gli avvisi di ricevimento delle relative
raccomandate. 2. Le SU di questa Corte, con la sentenza n. 627
del 2008, hanno chiarito che la produzione di tale atto (e
parimenti dell’avviso di ricevimento della raccomandata che dà
notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità
di cui all’art. 140 cpc) è richiesta dalla legge in funzione della
prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento
notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del

Antonio Ruggiero ha annullato l’avviso d’accertamento per il

raNTE DA RF,GISTRAzif.NE
AI SENSI DEL D.P.R.
N. 131 TAB. ALI_ o. .
11,ATERIA Tgtata.- A ;

contraddittorio, precisando che il relativo deposito può avvenire
fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cpc, ma prima
che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della

camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cpc, anche se non
notificato mediante elenco alle altre parti, ai sensi dell’art. 372,
2° co, cpc. 3. In caso, però, quale quello in esame, di mancata
produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività
difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è
inammissibile, non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione
della notificazione ex art. 291 cpc (in quanto l’omessa
produzione incide sulla prova della notifica e non sulla sua
validità) e non essendo consentita la concessione di un termine
per il deposito, salvo il caso, qui non ricorrente, che il difensore,
presente in udienza, chieda, ai sensi dell’art. 184-bis cpc, di esser
rimesso in termini per il deposito dell’avviso stesso ed offra, a tal
fine, prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel
richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso
stesso, a norma dell’art. 6, 1° co, della legge n. 890 del 1982.
Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
difensiva della parte intimata.
IL 2.8…6111,….203′
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2013
Il Consigliere estensore

p

citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in

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