Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16353 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 26/07/2011), n.16353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TOSCANA 1 presso l’avvocato BRUNO TASSONE, Studio CERULLI

IRELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO ANTONIO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SOC. COOP A RL (OMISSIS), in

persona del suo legale rappresentante pro tempore Presidente,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo

studio dell’avvocato D’AMATO DOMENICO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALANITRO NICCOLO, gisuta mandato speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

C.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TOSCANA 1 presso l’avvocato BRUNO TASSONE, Studio CERULLI

IRELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO ANTONIO, giusta

procura a margine del ricorso;

– controricorrente ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 614/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

5/05/09, depositata il 16/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato Fabrizio Tigano, (delega avvocato Romano Antonio),

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.V. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Messina, pubblicata il 16 maggio 2009, che, in parziale accoglimento dell’appello, ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso ad istanza del C., condannando la Banca Agricola Popolare di Ragusa al pagamento in favore del C. della minor somma di 6.766,99 Euro, oltre interessi.

Il ricorso è stato notificato a mezzo posta con raccomandata spedita il 14 maggio 2011.

La Banca si è difesa con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, notificato nei termini.

Il ricorso principale è inammissibile perchè non è stato formulato il quesito di diritto (primo motivo) e non è stato individuato il “fatto” controverso e decisivo oggetto del vizio di contraddittorietà della motivazione (secondo motivo, che, in realtà, pone anch’esso un problema di violazione di legge).

Il ricorso incidentale è articolato in due motivi.

Con il primo si denunzia violazione delle norme sulla competenza. La Corte avrebbe errato ritenendo la competenza funzionale del giudice del lavoro e non la competenza del giudice ordinario. Nel quesito si contesta la affermazione della Corte in ordine al carattere parasubordinato del rapporto di lavoro oggetto della controversia, rilevando che il rapporto che lega un sindaco ad una società non può essere di subordinazione o parasubordinazione.

Ma la decisione si basa sul diverso presupposto che il compenso dovuto al C. concerna attività ulteriore e distinta da quella sindacale. Quindi, il quesito è basato su di un presupposto diverso da quello su cui la Corte ha basato la sua decisione.

Con il secondo motivo si censura la sentenza perchè avrebbe ritenuto che l’attività di ragioniere svolta dal C. in relazione alla fusione per incorporazione in altra società possa comportare un compenso autonomo rispetto a quello spettante al componente del collegio sindacale.

Anche questo giudizio è inammissibile in sede di legittimità perchè presuppone una valutazione sulla natura dell’attività e sul suo carattere ulteriore e distinto rispetto a quella sindacale, che è propria del giudizio di merito e che, nel caso in esame, non viene censurata con l’indicazione di vizi motivazionali.

L’inammissibilità di entrambi i ricorsi comporta la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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