Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16353 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 10/06/2021), n.16353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13450-2020 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO

61, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato NATALE ARCULEO;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4307/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 20/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 6 aprile 2018, rigettava il ricorso proposto da D.L., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale richiesta.

2. La Corte d’appello di Milano, a fronte dell’impugnazione proposta dal migrante, rilevava – fra l’altro e per quanto qui di interesse -l’inesistenza in Senegal di una situazione di pericolo diffuso e violenza generalizzata atta a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria, tenuto conto del fatto che la politica intrapresa dal presidente Sall aveva sostanzialmente portato una pace durevole in Casamance.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’impugnazione, pubblicata in data 25 ottobre 2019, ha proposto ricorso D.L., prospettando due motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un motivo di appello concernente un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti: la Corte di merito, a fronte di un motivo di impugnazione che denunciava la contraddittorietà della decisione di primo grado (dato che il Tribunale, pur dando atto delle violenze anche recenti avvenute in Casamance, ne aveva escluso la rilevanza, sulla base di considerazioni generiche e riferite a tutto il paese desunte da una relazione della Croce Rossa di qualche anno prima), avrebbe omesso -in tesi di parte ricorrente – di pronunciarsi sul punto, facendo ricorso a una motivazione stereotipata e generica, fondata anch’essa su fonti non aggiornate e anteriori agli episodi di violenza e ai conflitti armati citati dal giudice di primo grado.

5. Il motivo risulta inammissibile nella sua prima parte, infondato nella seconda.

5.1 La doglianza relativa alla mancata pronunzia sullo specifico motivo di appello che lamentava la contraddittorietà della decisione di primo grado risulta inammissibile.

Ciò non per la mancata esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., ma piuttosto perchè il motivo non reca alcun univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, limitandosi a rappresentare la mancanza assoluta di una motivazione (v. Cass., Sez. 17931/2013, Cass. 24553/2013).

Quanto invece all’esistenza di una motivazione stereotipata e generica è sufficiente ricordare che la motivazione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016).

Nel caso di specie la corte territoriale ha fornito una chiara ed inequivoca spiegazione delle ragioni poste a base della propria decisione, affermando che i notevoli miglioramenti apportati dalla politica intrapresa dal presidente Sall avevano portato una pace “durevole” in Casamance (ingenerando quindi, a parere dei giudici distrettuali, una situazione di pacificazione persistente e stabilizzata).

La doglianza non può, quindi, che essere rigettata, dato che nella sentenza impugnata una motivazione esiste ed è ben comprensibile.

6. Il secondo motivo di censura denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in quanto la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare la documentazione relativa alla condizione socio-politica del paese di origine e di svolgere un’indagine attuale sull’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, tralasciando di assumere informazioni aggiornate sulla condizione esistente in Senegal sotto l’aspetto economico, sociale e politico, con particolare riferimento alla persistenza del conflitto in Casamance, e facendo uso di fonti non sottoposte, in precedenza, al contraddittorio fra le parti.

7. Il motivo è nel suo complesso inammissibile.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei propri poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e tramite la consultazione di “fonti informative privilegiate” (vale a dire di informazioni tratte da fonte internazionale aggiornata, qualificata ed autorevole; Cass. 3357/2021), se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).

La Corte d’appello ha escluso la sussistenza in Senegal di una situazione di pericolo diffuso e violenza generalizzata (ritenendo in particolare – come detto – che la politica intrapresa dal presidente Sall avesse “sostanzialmente portato una pace durevole in Casamance”), sulla base di informazioni internazionali aventi simili caratteristiche (avendo preso in esame non solo il sito Viaggiare Sicuri, ma in primo luogo informazioni provenienti dall’UNHCR) ed espressamente citate risalenti all’aprile 2016.

L’odierno ricorrente assume che queste informazioni non fossero aggiornate e fa riferimento a una più recente situazione di violenza, evocata anche dal giudice di primo grado, secondo fonti che però non indica espressamente.

Una simile critica risulta inammissibile in questa sede.

Difatti il ricorrente che voglia censurare l’inadeguatezza delle modalità con cui si è dato corso al dovere di cooperazione istruttoria, nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio (v. Cass. 7105/2021). Nè giova la contestazione in merito alla mancata sottoposizione al contraddittorio delle fonti acquisite d’ufficio e utilizzate per la decisione al contraddittorio fra le parti.

Siffatta doglianza è infatti inammissibile ove non indichi in quale modo l’omessa conoscenza delle fonti di informazione internazionale da parte del richiedente abbia inficiato il giudizio conclusivo del giudice, nè si alleghino nel ricorso altre e diverse fonti di conoscenza – puntualmente individuate – che si pongano in contrasto con le informazioni acquisite dal giudice di merito, così rendendo la censura priva di specificità (v. Cass. 899/2021, Cass. 29056/2019).

Se ne deve concludere che la critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerchi di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dalla Corte di merito, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018).

8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

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