Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16353 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 04/08/2016), n.16353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11568/2015 proposto da:

SAGOMA S.R.L., P.I. (OMISSIS), SIDERNET S.P.A. P.I. (OMISSIS), in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, rappresentate e difese

dall’avvocato LILIANA PINTUS, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

G.F. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PERRIA VITTORIO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza 5/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, SEZ.

DIST. DI SASSARI, depositata il 17/02/2015 r.g.n. 351/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. LUISA ESPOSITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per: estinzione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza depositata il 17/2/2015, riformando esclusivamente in punto di conseguenze dell’intimato licenziamento la pronuncia del giudice di primo grado, confermava nel resto la predetta decisione che aveva respinto l’opposizione avverso l’ordinanza L. 28 giugno 2012, n. 92, ex art. 1, comma 40 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da G.F. nei confronti di Sidernet s.r.l. e Sagoma s.r.l. per l’impugnativa del licenziamento intimato al predetto da quest’ultima società.

2. I giudici del merito ritenevano che le due società costituissero un unica centro di imputazione di interessi e ciò sulla scorta degli esiti dell’istruttoria che aveva evidenziato l’utilizzazione in modo indifferenziato dei lavoratori da parte delle medesime. Rilevavano, altresì, che non risultava provata l’allegata crisi del settore e che non era stata dimostrata l’impossibilità di utilizzare diversamente il lavoratore licenziato, nè il rispetto delle regole di correttezza e buona fede nella scelta del lavoratore da licenziare. In ragione della rinuncia del lavoratore alla reintegrazione, quantificava il risarcimento dei danni nella misura della retribuzione globale di fatto maturata prima della data della rinuncia medesima.

3. Avverso la sentenza propongono congiuntamente ricorso per cassazione le società, sulla base di tre motivi. Resiste il lavoratore con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve osservarsi che è pervenuto a questo ufficio atto di rinunzia al ricorso oggetto del presente giudizio, con il quale il difensore delle società ricorrenti rappresenta che è intervenuta una transazione con la controparte, talchè le stesse non hanno più interesse alla prosecuzione del giudizio. E’ stato prodotta, altresì, accettazione della rinuncia sottoscritta da G.F..

2. Sulla base della documentazione suddetta si ravvisano i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l’estinzione del giudizio.

3. Le spese del giudizio di legittimità sono dichiarate compensate tra le parti, in conformità alla concorde richiesta delle stesse.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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