Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16353 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.03/07/2017),  n. 16353

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11990-2015 proposto da:

B.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ETTORE XIMENES 3, presso lo studio dell’avvocato OTTAVIO PANNONE,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COFELY ITALIA S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio TOFFOLETTO – RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCO TOFFOLETTO,

FEDERICA PATERNO’, ELIO CHERUBINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8527/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/11/2014 r.g.n. 9541/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. BLASUTTO DANIELA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento primo motivo,

assorbiti gli altri;

udito l’Avvocato OTTAVIO PANNONE;

udito l’Avvocato FEDERCA PATERNO’ per delega verbale Avvocato FRANCO

TOFFOLETTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.A., dipendente della Cofely Italia s.p.a., con qualifica di addetto alla manutenzione degli impianti tecnologici presso la sede di Napoli, al rientro da un periodo di assenza per malattia, in data 8 marzo 2010 riceveva un provvedimento di trasferimento a (OMISSIS). Lo stesso giorno le parti stipulavano un verbale di risoluzione consensuale del rapporto con contestuale richiesta di convocazione del tentativo di conciliazione: a fronte dello scioglimento del vincolo contrattuale, era prevista la corresponsione al B. della somma di Euro 10.400,00 a titolo di incentivo all’esodo; inoltre, a conclusione delle trattative intercorse, la società avrebbe attribuito al lavoratore l’ulteriore somma di Euro 1.500,00 per transazione generale novativa, avente ad oggetto ogni altro diritto rivendicabile.

2. Tale regolamento contrattuale veniva impugnato dal B. sul rilievo che i negozi di risoluzione del rapporto di lavoro e di transazione novativa erano tra loro collegati, per cui entrambi (e non solo il secondo) erano soggetti alla disciplina di cui all’art. 2113 c.c.. In difetto di conciliazione nelle forme assistite dalla predetta norma, non essendo mai intervenuto l’accordo dinanzi all’ULPMO, l’intero negozio complesso avrebbe dovuto considerarsi nullo o comunque annullabile per dolo, errore o violenza morale, generati dalla condotta della società. Difatti, questa sottoponendo all’attenzione del dipendente nello stesso giorno una molteplicità di atti, aveva ingenerato una confusione circa gli effetti che da tali atti sarebbero conseguiti. Il rapporto, per effetto della nullità o della annullabilità del negozio complesso, doveva considerarsi ancora in corso e il licenziamento orale doveva considerarsi inesistente.

3. Tale tesi veniva disattesa dal Giudice di primo grado, secondo il quale nessun collegamento emergeva tra le menzionate pattuizioni, poichè il testo contrattuale era chiaro nell’attribuire efficacia immediata e incondizionata alla risoluzione del rapporto, mentre il patto accessorio, relativo alla transazione novativa, non era condizionato e comunque non era legato al primo negozio, così che le due vicende contrattuali, pur originate da un unico documento contrattuale, restavano separate. L’incentivo all’esodo era dovuto nella misura pattuita, mentre erano generiche le allegazioni circa i vizi del consenso. La società aveva offerto in sede di giudizio l’importo di Euro 10.400,00 corrispondente a quanto pattuito per l’incentivo all’esodo e tale offerta era stata rifiutata dal ricorrente.

4. Il Tribunale condannava quindi la Cofely Italia s.p.a. al pagamento, in favore del B., della suddetta somma, rigettando ogni altra domanda. Condannava il ricorrente al pagamento integrale delle spese di lite di primo grado, richiamando la disciplina di cui all’art. 91 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009.

5. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 8527/2014, ha respinto l’appello proposto da B.A., condannandolo al pagamento delle spese di giudizio, pari ad Euro 3.400,00 oltre 15% per spese forfettarie, osservando che:

– doveva escludersi la configurabilità nella fattispecie di un negozio complesso caratterizzato dalla fusione di elementi causali concorrenti, poichè si era in presenza di distinti e autonomi contratti collegati da mera occasionalità od anche da una funzione economica comune, per cui quel collegamento non valeva a sottrarre ciascun contratto dal relativo regime giuridico;

– le parti, nel verbale dell’8 marzo 2010, avevano inequivocabilmente espresso (punto 2 dell’accordo) la volontà di sciogliersi consensualmente del vincolo contrattuale prevedendo che nessun evento di natura sospensiva avrebbe potuto incidere sulla data certa prevista dalla clausola di risoluzione del rapporto, collegando al mutuo consenso solutorio solo l’incentivo all’esodo di Euro 10.400,00;

– del tutto distinta era l’ulteriore pattuizione (punto 6 dell’accordo) in virtù della quale la società avrebbe riconosciuto, in aggiunta a quanto dovuto per il trattamento di fine rapporto, l’ulteriore importo di Euro 1.500,00 al lordo delle ritenute di legge, a titolo di transazione generale novativa per qualsivoglia diritto rivendicabile dal lavoratore;

– le due pattuizioni restavano dunque distinte e non si fondevano in unica causa, per cui le parti non aveva inteso collegare alla transazione dinanzi all’ULPMO (mai intervenuta, avendo il lavoratore espresso la volontà di proseguire nel rapporto di lavoro) la validità e gli effetti del negozio di risoluzione consensuale;

– del tutto generiche, come correttamente ritenuto dal primo giudice, erano le allegazioni circa i vizi della volontà che avrebbero inficiato il consenso prestato in sede di verbale di risoluzione consensuale;

– infine, non meritevole di accoglimento era la doglianza circa l’errata applicazione dell’art. 91 c.p.c., nella versione successiva alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, “rilevato che l’importo finale riconosciuto al lavoratore non eccedeva la somma offerta in sede di tentativo di conciliazione dalla società al ricorrente” e tanto giustificava la condanna dello stesso al pagamento le spese di lite di primo grado;

– in ragione della soccombenza dell’appellante, anche le spese del secondo grado in giudizio dovevano essere poste a carico del B., venendo liquidate in Euro 3.400,00, oltre spese forfettarie.

6. Per la cassazione di tale sentenza B.A. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi. Resiste la società intimata con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1362, 1363 e 2113 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). La Corte di appello aveva interpretato le clausole dell’accordo come separate le une dalle altre, omettendo di indagare ai sensi dell’art. 1362 c.c., su quale fosse la comune intenzione delle parti. In particolare, aveva omesso di indagare sul significato da attribuire alla previsione secondo cui, solo a fronte del pagamento delle somme previste a titolo di incentivo all’esodo e a titolo di transazione innovativa, le rinunce avrebbero dovuto considerarsi valide. Al punto 9 dell’accordo, le parti si erano impegnate a formalizzare la transazione davanti alla direzione provinciale del lavoro precisando che in tale occasione sarebbe stato consegnato al lavoratore l’assegno circolare corrispondente alle somme lorde indicate ai punti 5 e 6 dell’accordo, ossia la somma di Euro 10.400,00 corrispondente all’incentivo all’esodo e la somma di Euro 1.500,00 a titolo di transazione generale novativa. Dunque, la stessa società aveva subordinato l’erogazione della somma pattuita a titolo di incentivo all’esodo alla transazione da stipulare dinanzi all’ULPMO e alla rinuncia che in tale sede il lavoratore avrebbe dovuto manifestare in ordine ad ogni ulteriore diritto rivendicabile.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1325, 1362, 1363, 1427, 1429 e 2118 c.c., art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), deduce che, nel firmare il trasferimento in Sicilia e il verbale di risoluzione consensuale, intendeva tutelare il proprio rapporto di lavoro accondiscendendo a qualsiasi volontà espressa dalla società. Il consenso fu carpito: a) con errore sulla natura dell’accordo asseritamente stipulato, ai sensi dell’art. 1429 c.c.; b) con violenza ai sensi dell’art. 1435 c.c., avendo il ricorrente temuto che un suo rifiuto alla firma dei documenti sottopostigli sarebbe stato ulteriormente controproducente per la sua posizione lavorativa; c) con dolo ai sensi dell’art. 1439 c.c., in quanto lo svolgimento dei fatti rivelava un raggiro posto in essere dalla società ai suoi danni.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la sentenza escluso la sussistenza di un licenziamento orale. A tale conclusione dovrebbe pervenirsi in caso di accoglimento delle considerazioni esposte nei precedenti motivi.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per non avere la Corte di appello considerato che la sentenza di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso, ovvero la domanda subordinata di corresponsione di Euro 10.400,00 a titolo di incentivo all’esodo, al di là della circostanza che la stessa somma fosse stata offerta quale proposta conciliativa non accettata. Nella specie, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 92 c.p.c., comma 2, con compensazione delle spese di lite per soccombenza reciproca.

5. Il quinto motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la sentenza debitamente considerato il comportamento tenuto dal ricorrente che aveva, con la lettera del 23 maggio 2008, espresso la volontà di proseguire nel rapporto di lavoro fino al compimento al 650 anno di età, ovvero fino al 14 ottobre 2014, e non aveva inteso rassegnare le dimissioni separatamente dalla transazione.

6. I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente, unitamente al quinto, vertendo su questioni tra loro connesse. I motivi sono inammissibili, vertendo su presunti errori interpretativi compiuti dal giudice di appello circa il senso da attribuire al testo dell’accordo stipulato l’8 marzo 2010 e alla ricostruzione della volontà delle parti, censure che attengono a vizi relativi ad un testo negoziale del quale il ricorrente non trascrive l’intero contenuto, onde consentire a questa Corte di valutare la fondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata. Il ricorso riporta solo brevi stralci, neppure corrispondenti al contenuto completo di ciascuna clausola (v. pagg. 19 e 20 del ricorso).

7. In particolare, la sentenza ha affermato (pag. 3) che la volontà delle parti di sciogliersi dal vincolo contrattuale era stata espressa con la clausola nella quale le stesse avevano evidenziato che nessun evento di natura sospensiva avrebbe potuto incidere sulla data certa “prevista al punto 2”. Il ricorso non riporta tale punto, nè comunque consente di comprendere l’intero tenore dell’accordo, non potendo desumersi l’erroneità dell’interpretazione della volontà negoziale dalla sola circostanza del differimento dell’erogazione della somma pattuita (Euro 10.400,00) a titolo di incentivo all’esodo ad un momento futuro (e precisamente, al momento della transazione dinanzi all’ULPMO, poi non intervenuta). Non può ritenersi, in mancanza di altri elementi, che era onere del ricorrente fornire in giudizio, che la volontà del B., espressa con la sottoscrizione dell’accordo, di accettare la somma messa a sua disposizione dalla società a titolo di incentivo all’esodo, fosse rimasta condizionata alla sua adesione alla transazione novativa, mai intervenuta.

7.1. Il ricorrente prospetta un collegamento negoziale, il quale costituisce un fenomeno incidente direttamente sulla causa dell’operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria. La sentenza impugnata ha evidenziato che non vi era tale connessione, in quanto l’accordo sulla risoluzione consensuale era già perfetto, restando differito solo il momento dell’erogazione dell’incentivo all’esodo, la cui corresponsione non restava subordinata all’effettivo raggiungimento dell’accordo transattivo dinanzi all’ULMPO. In tal senso i due negozi restavano distinti (quello solutorio del rapporto di lavoro e quello di dismissivo di diritti già sorti e correlati all’intercorso rapporto di lavoro).

8. Giova inoltre ribadire che, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr, tra le più recenti, Cass. n. 2465 del 2015, conf. Cass. 10891 del 2016; v. pure Cass. n. 10554 del 2010).

8.1. Le censure per vizi di motivazione non vertono su errori di logica giuridica. Il ricorso tende ad una ricostruzione della volontà negoziale delle parti diversa da quella indicata nella sentenza impugnata. Giova pure osservare che la sentenza è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012. Trova dunque applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134. L’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto. Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053 le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione anzidetta deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. A seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta).

8.2. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, atteso che la sentenza ha dato conto delle ragioni poste a base del decisum. La motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale appaiono manifestamente illogici o contraddittori.

9. La Corte territoriale ha poi ritenuto generiche le allegazioni circa il travisamento della realtà in cui il B. sarebbe incorso e in ordine al comportamento che avrebbe integrato un raggiro posto in essere nei suoi confronti. Nel ricorso per cassazione si adducono in modo indifferenziato ipotetiche violazioni relative a ciascuno dei vizi.

9.1. Al riguardo giova osservare che la domanda di annullamento di un contratto fondata sulla contestuale allegazione dei vizi di errore, dolo e violenza si rende inammissibile, stante l’inconciliabilità dei rispettivi elementi costitutivi, perchè la falsa rappresentazione della realtà che ha indotto la parte alla conclusione e del contratto nell’errore è endogena, mentre nel caso di dolo è esogena. Nel caso, poi, di violenza psichica, non sussiste alcuna falsa rappresentazione della realtà del dichiarante, il quale invece la percepisce correttamente nella sua effettività a lui sfavorevole, e tuttavia l’accetta sotto la pressione della minaccia; quindi l’elemento costitutivo di questo vizio della volontà esclude quello degli altri due (Cass. n. 22900 del 2005). Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto prospettare in termini precisi sin dall’atto introduttivo i termini del vizio denunciato.

9.2. Va ribadito che, a norma dell’art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c.. Ne consegue che a produrre l’annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull’altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un’efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest’ultima (Cass. n. 12892 del 2015). Inoltre, nel contratto di lavoro, il semplice silenzio serbato da una delle parti, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l’altro contraente, non integrano – salvo che l’inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito, determinando l’errore del deceptus- gli estremi del dolo omissivo rilevante ai sensi dell’art. 1439 c.c., e non costituiscono di per sè causa invalidante del contratto, tanto più ove il silenzio non riguardi elementi costitutivi del rapporto o qualità essenziali del lavoratore, ma circostanze non essenziali, che la parte non è tenuta a dichiarare in sede di trattative (Cass. n. 7751 del 2012). Si verifica l’ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo

del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c., ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l’oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte (Cass. n. 20305 del 2015).

10. Venendo al quarto motivo, va premesso che, secondo la disciplina di cui all’art. 91 c.p.c., nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, solo l’integrale soccombenza dell’attore poteva giustificare la condanna al pagamento delle spese di lite, poichè in caso di soccombenza parziale, con accoglimento di un capo di domanda o di una domanda subordinata, la parte parzialmente vittoriosa non poteva essere condannata al pagamento delle spese, ma il giudice, in applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, stante la reciproca soccombenza, poteva compensarle in tutto o in parte, fermo restando che per la parte non compensata era il convenuto parzialmente soccombente a subire la condanna a favore dell’attore, poichè quest’ultimo aveva comunque dovuto agire per ottenere soddisfazione sia pur parziale del suo diritto. L’esercizio dell’azione era stato causato comunque dal comportamento del convenuto, il quale non aveva assicurato soddisfazione al diritto attoreo sia pure pro parte, cioè per quanto esso è risultato esistente (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 21969 del 2016; v. pure Cass. n. 21069 del 2016, n. 3438 del 2016, n. 21684 del 2013, n. 22381 del 2009).

10.1. Il caso in esame è invece regolato ratione temporis dal testo dell’art. 91 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45 comma 10, dove è stabilito che il giudice, “se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dall’art. 92, comma 2”. Risulta dal tenore della sentenza di appello che la somma riconosciuta in favore del B. era stata oggetto di una proposta conciliativa avanzata dalla società in corso di causa, proposta rifiutata dal ricorrente.

10.2. La riscrittura della norma ha introdotto una deroga al principio generale della soccombenza, ma costituisce comunque espressione del principio della causalità, poichè la parte benchè parzialmente vittoriosa nel merito ha dato causa a quelle spese del giudizio che non si sarebbero avute ove la stessa non avesse opposto un rifiuto ingiustificato alla proposta avanzata dalla controparte a titolo conciliativo, corrispondente alla somma poi riconosciuta in suo favore del giudice.

10.3. La riforma ha una finalità al contempo deflattiva, in quanto volta a incentivare la definizione conciliativa in corso di causa, e sanzionatoria per avere contemplato un’ipotesi che, in deroga alla regola generale della soccombenza, pone a carico della parzialmente vittoriosa nel merito l’onere delle spese processuali cui la stessa ha dato causa in danno della controparte.

10.4. Il chiaro tenore della norma porta a ritenere che, ove ricorrano i presupposti della sua applicazione (offerta conciliativa non accettata senza giustificato motivo e corrispondente alla somma poi riconosciuta in sentenza), le spese di lite da riconoscere in favore della parte proponente, siano comunque solo quelle “del processo maturate dopo la formulazione della proposta” e non invece quelle dell’intero giudizio, come invece risulta dalla sentenza di primo grado. La conferma di tale statuizione non appare conforme a diritto in relazione al testo dell’art. 91 c.p.c., come novellato dal legislatore del 2009.

11. La sentenza impugnata va dunque cassata nella parte recante la conferma della condanna di parte appellante al pagamento integrale delle spese di primo grado, laddove il Giudice di primo grado poteva procedervi solo in parte, ossia limitatamente alle spese sostenute dalla Cofely Italia successivamente al deposito della comparsa di costituzione recante la proposta conciliativa. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, ben potendo anche questo giudice di legittimità provvedere d’ufficio alla rideterminazione di diritti ed onorari sulla base degli atti di causa.

12. La cassazione della pronuncia di appello nella parte in cui ha rigettato il motivo di gravame avente ad oggetto la condanna al pagamento delle spese dì lite comporta un nuovo regolamento anche delle spese del secondo grado di giudizio, che non possono gravare integralmente sulla parte appellante, limitatamente vittoriosa in appello. Del pari l’accoglimento del quarto motivo comporta una parziale compensazione delle spese del giudizio di legittimità, nei termini di cui al dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo; dichiara inammissibile il quinto, accoglie il quarto; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna B.A. al pagamento delle spese di lite di primo grado in misura pari ad Euro 800,00 per onorari, diritti e spese, nonchè al pagamento di 2/3 delle spese di appello, liquidate per l’intero in Euro 3.400,00 e di 3/4 delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per l’intero in Euro 3.500,00 per compensi e in Euro200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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