Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16352 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 10/06/2021), n.16352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12347-2020 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della COREE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato EDY GUERRINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2417/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 3/9/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 20/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 2 agosto 2017, rigettava il ricorso proposto M.T., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

2. La Corte d’appello di Bologna, a fronte dell’impugnazione proposta dal M. perchè gli fosse riconosciuta la sola protezione umanitaria, osservava che gli argomenti addotti dal primo giudice a giustificazione della valutazione di non credibilità delle dichiarazioni del migrante non erano stati in alcun modo contrastati dall’appellante, dovendosi di conseguenza prendere atto dell’insussistenza di situazioni suscettibili di fondare il riconoscimento della protezione richiesta.

La Corte distrettuale, una volta constatato come la non attendibilità del racconto del migrante esimesse dall’onere di acquisire informazioni aggiornate sul paese di origine del ricorrente, rilevava che dal racconto del richiedente asilo, comunque, non emergevano situazioni personali di vulnerabilità, giacchè la condizione di estrema povertà allegata dal richiedente asilo non era di per sè idonea a consentire di riconoscere la protezione umanitaria.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’impugnazione, pubblicata in data 3 settembre 2019, ha proposto ricorso M.T., prospettando due motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, con contestuale vizio di motivazione, in relazione alla valutazione di non credibilità del migrante e alla mancata attivazione dei doveri informativi: la Corte d’appello – in tesi di parte ricorrente – avrebbe dovuto riconoscere la verosimiglianza delle dichiarazioni del migrante, alla stregua dei criteri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, di conseguenza, avrebbe dovuto verificare la situazione esistente in Bangladesh all’epoca dell’espatrio e al momento attuale.

5. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha constatato che “la ritenuta genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal ricorrente davanti al Tribunale non è stata minimamente affrontata nei motivi di appello”.

Constatazione, questa, da cui discende l’esistenza di un giudicato interno in punto di credibilità delle dichiarazioni rese e la conseguente inammissibilità delle contestazioni sollevate sul punto soltanto in questa sede.

La questione sul mancato assolvimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria al fine di acquisire informazioni sul paese di provenienza è poi priva di alcuna decisività, ove si tenga conto che al fine del riconoscimento della protezione umanitaria non bastava la mera verifica della situazione generale esistente nel paese di origine.

In vero il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente.

Ne consegue che a tal fine non è sufficiente la mera verifica delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità.

6. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione del T.U.I., art. 5, comma 6: a dire del ricorrente la Corte di merito, prendendo le mosse dalla situazione oggettiva del paese di origine, doveva considerare l’esistenza e l’entità della lesione dei diritti fondamentali nel paese di origine e porla in correlazione con la condizione personale che aveva provocato la partenza, valorizzando l’inserimento sociale e lavorativo in Italia.

In questa prospettiva la Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare che il migrante aveva abbondonato il Bangladesh nel timore di essere ucciso, a causa del prestito che non era riuscito a restituire, si era integrato nel paese ospitante, svolgendo attività lavorativa con contratti a tempo determinato, e in caso di rimpatrio si troverebbe in un paese incapace di garantire i suoi diritti fondamentali.

7. La Corte d’appello, dopo aver constatato la non credibilità delle dichiarazioni del migrante, ha registrato da un lato che dal racconto del richiedente asilo, comunque, non emergevano situazioni personali di vulnerabilità, giacchè la condizione di estrema povertà allegata dal richiedente asilo non era di per sè idonea a consentire di riconoscere la protezione umanitaria, dall’altro che questi aveva prodotto tardivamente (“soltanto con gli atti conclusiva”) la documentazione relativa alla sua attività lavorativa in Italia, peraltro insufficiente a dimostrare una situazione di effettiva integrazione.

A fronte di questi accertamenti la doglianza, ancora una volta, tenta di valorizzare dichiarazioni definitivamente qualificate come inattendibili e non si cura nè del riscontro della mancanza di elementi di vulnerabilità apprezzabili ai fini della concessione della protezione umanitaria, nè della constatazione di tardività e irrilevanza della produzione documentale effettuata al fine di dimostrare l’integrazione in Italia.

Ne discende l’inammissibilità della doglianza, dato che l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata (v. Cass. 6496/2017, Cass. 17330/2015, Cass. 359/2005).

8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA