Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16352 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/08/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 04/08/2016), n.16352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21134-2010 proposto da:

M.D. S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona

dell’amministratore legale rappresentante pro tempore,

F.A.R. CF. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

AVEZZANA 1, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NINO SCRIPELLITI,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 124/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/02/2010 R.G.N. 1513/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato MANFREDINI ORNELLA;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n.124/2010, depositata il 10.2.2010, la Corte d’Appello di Firenze, respingeva l’appello proposto dalla D.M. Spa e da F.A.R. avverso la sentenza resa dal tribunale di Firenze che aveva rigettato il ricorso con cui domandavano la condanna dell’INPS al rimborso dei contributi versati alla gestione separata nel periodo dal 2001 al 2004.

La Corte nel confermare la pronuncia di primo grado, sosteneva, per quanto qui interessa, che fuori dalla disciplina del D.M. n. 282 del 1996 non può sostenersi la possibilità di restituzione di contributi comunque versati. E che nel caso di specie il versamento fosse avvenuto in ragione di un rapporto, quello di componente del consiglio di amministrazione, che imponeva l’assicurazione obbligatoria presso la gestione separata. Non poteva darsi alcun rilievo alla condizione soggettiva di ultrasessantacinquenne della F., come tale soltanto facoltizzata all’iscrizione, posto che il D.M. prevedeva la restituzione dei contributi soltanto per quelli versati nel quinquennio 1996-2001, mentre nella fattispecie si domandava la restituzione di contributi estranei al predetto quinquennio. Secondo la medesima pronuncia, nemmeno poteva attribuirsi rilievo al mancato reperimento della domanda amministrativa di iscrizione alla gestione separata, sia perchè teneva luogo di essa il costante versamento dei contributi operato per un quinquennio, sia perchè quello che rilevava ai fini della restituzione, secondo il D.M. cit., era la non debenza dei contributi e non l’assenza di formale domanda. Inoltre non poteva rilevare il tentativo di mutamento della domanda operato da ultimo dagli appellanti sostenendo che quello da essi introdotto fosse solo un giudizio di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e non già di restituzione dei contributi D.M. n. 282 cit., ex art. 4; ciò perchè nella fattispecie si poteva parlare di un versamento facoltativo, ma non d’indebito ed inoltre perchè la domanda ex art. 2033 c.c. era comunque nuova e tardiva.

Per la cassazione di questa sentenza, ricorrono la D.M. Spa ed F.A.R. con tre motivi. L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, artt. 1 e 4 e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26, 27, e 28 (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3) in quanto la F. nel 1996 aveva 74 anni e dunque ai sensi del D.M. n. 282 del 1996, ex art. 4 aveva la facoltà e non l’obbligo di iscriversi alla gestione separata della L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26 e ss.. Inoltre ai sensi dello stesso art. 4, comma 2 per il quinquennio successivo al 30 giugno per gli iscritti a forme pensionistiche o per coloro che fossero già pensionati) ovvero al 1 aprile 1996 (per i non iscritti e non pensionati) vi era la possibilità di chiedere il rimborso dei contributi versati. Pertanto, secondo la censura, la sentenza violava le norme citate per non aver tenuto conto che essendo la F. facoltizzata all’iscrizione, la restituzione dei contributi era da essi richiesta per mancanza di domanda di iscrizione; una fattispecie – quella “del non iscritto che aveva facoltà di non iscriversi ma che per errore ha pagato senza iscriversi” – completamente diversa da quella disciplinata dall’art. 4, comma 2 cit.

2.- Con il secondo motivo il ricorso lamenta la violazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26, 27 e 28 con riferimento dall’art. 360 c.p.c., n. 3 per aver la sentenza attribuito alla domanda di iscrizione una efficacia equivalente al fatto del pagamento dei contributi. Mentre le regole citate stabiliscono che la domanda di iscrizione alla gestione separata è fatta dal soggetto che esercita l’attività di lavoro autonomo o parasubordinata assicurata e che essa è essenziale ai fini della nascita del rapporto previdenziale con il lavoratore. Per di più il pagamento effettuato dal committente e non dall’assicurato non poteva valere quale comunicazione della volontà di iscrizione, la quale non poteva essere sostituita dal pagamento. Ricorreva perciò un caso di inesistenza dell’obbligo contributivo e quindi di non debenza dei contributi per effetto dell’omissione della domanda, in presenza dei presupposti che consentivano l’omissione della domanda.

3.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2033 c.c. e art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa qualificazione della domanda ex art. 2033 c.c. A fondamento della doglianza si sostiene che i ricorrenti fin dal ricorso introduttivo avessero parlato di pagamenti indebiti, avvenuti per errore, in mancanza di domanda; e perciò di pagamenti che potevano ritenersi senza causa, indebiti e ripetibili ex art. 2033 c.c. tenuto conto che il giudice aveva il potere dovere di qualificare la domanda senza modificare i fatti costitutivi.

4. I tre motivi possono essere valutati unitariamente per evidente connessione. Essi sono infondati.

Va premesso che il D.M. n. 282 del 1986, art. 4 prevede al comma 1 che “Per la durata di un quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1 aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, i soggetti che svolgono le attività lavorative di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26; a) in possesso alla medesima data del requisito del sessantacinquesimo anno di età, hanno facoltà di iscriversi alla gestione di cui al presente decreto; b) al conseguimento, nel corso del predetto quinquennio, del sessantacinquesimo anno di età, possono richiedere la cancellazione dalla gestione.”.

Il comma 2 dispone: ” Per il medesimo periodo di cui al comma 1, i soggetti in possesso del requisito di sessanta anni di età alla medesima data di cui al comma 1 e che alla cessazione dell’attività lavorativa non conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all’art. 3, possono richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione, maggiorati dell’interesse di cui alla L. 5 marzo 1990, n. 45, art. 2, comma 1.”.

Secondo il D.M. n. 282 del 1986 la facoltà di iscrizione alla gestione (in relazione alla quale soltanto può essere predicata la natura costituiva della domanda di iscrizione) riguarda quindi il medesimo periodo del quinquennio (dal 1996 al 2001) per il quale può essere richiesta la restituzione dei contributi; dopo di che anche l’ultrasessantacinquenne è obbligato all’iscrizione.

5. Quello delineato dal D.M. è infatti un regime transitorio “per la durata di un quinquennio”, che vale dal 30 giugno 1996 al 30 giugno 2001 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1 aprile 96 al 1 aprile 2001 per coloro che non sono iscritti ad altre forme obbligatorie (cfr. Cass. Sez. Unite 879/2007, Cass. sent. 17335/2010). Decorso detto periodo, secondo la disciplina delineata, tutti i soggetti che esercitano le attività lavorative di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, tornano ad essere obbligati all’iscrizione. E non esiste la possibilità di ripetere alcun contributo, ancorchè in mancanza di domanda di iscrizione; essendo i contributi obbligatori e perciò dovuti. E poichè nel caso di specie la Corte ha accertato, senza che tale accertamento sia stato assoggettato a censure, che i contributi richiesti in restituzione fuoriuscissero dal periodo stabilito dal D.M. n. 282, la domanda si rivela infondata; e ciò anche ai sensi dell’art. 2033 c.c., perchè i contributi in discorso erano oggettivamente dovuti (e non indebiti). In base al dettato normativo citato non rilevava infatti nè l’età della F., nè se fosse stata effettuata o meno iscrizione alla gestione e da parte chi; in quanto fuori dal periodo quinquennale (per il quale soltanto è prevista la possibilità di richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione), i contributi sono sempre dovuti.

6.- Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare la parte ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2800, di cui Euro 2700 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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