Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16351 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/07/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 26/07/2011), n.16351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

T.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, 3489 VIA

TAURIANOVA 101, presso lo studio dell’avv. DAMIANI Giovanni (studio

GIOVANNI PAGLIARULO), rappresentata e difesa dall’avv. PAGLIARULO

Giovanni, giusta procura speciale a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

e contro

A.I.;

– Intimata –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 38/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 9.4.08, depositata il 14/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VELARDI

Maurizio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c: “La CTR del Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Roma nei confronti di A.I. e T.A., ha ritenuto tempestivo l’atto di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione, ma ne ha confermato l’annullamento e ha compensato le spese. Ha motivato la decisione ritenendo che non vi era motivazione sufficiente del maggior valore del terreno in oggetto.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, i contribuenti si sono costituiti con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale con tre motivi.

I ricorsi avverso la medesima sentenza vanno riuniti a sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il ricorso principale l’Agenzia, richiamando giurisprudenza di legittimità sulla natura di impugnazione e merito del giudizio tributario, lamenta che la CTR non abbia comunque determinato il maggior valore.

La censura non coglie nel segno. La giurisprudenza richiamata riguarda controversie nelle quali venga accertato un cespite non dichiarato e il giudice, non condividendo il valore accertato, si limiti ad annullare l’atto impositivo e non lo riduca a quel valore che ritenga congruo. Nella specie, invece, gli eredi hanno dichiarato un valore del terreno e su di esso hanno pagato l’imposta di successione; l’Ufficio ha ritenuto un maggior valore ma non lo ha provato, resta pertanto confermato il valore dichiarato.

Infondato è anche il ricorso incidentale in quanto il primo dei motivi è assorbito per carenza di interesse a seguito del rigetto del ricorso principale, il secondo motivo, che lamenta la ritenuta tempestività dell’accertamento, non censura la sentenza impugnata adeguatamente avendo essa ritenuto, non una diversa decorrenza del termine, ma la proroga di esso per effetto della legge sul condono.

Infine il terzo motivo sulle spese appare infondato in quanto il parziale accoglimento del ricorso costituiva motivo per la compensazione delle spese”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite, che l’Agenzia ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, riuniti i ricorsi, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza dei ricorsi.

Le censura contenuta nella memoria propone inammissibilmente di accogliere il ricorso per vizio di motivazione, obliterando che il ricorso era affidato ad un unico motivo denunziante violazione di legge.

Il rigetto dei contrapposti ricorsi comporta la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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