Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16351 del 13/07/2010
Cassazione civile sez. un., 13/07/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 13/07/2010), n.16351
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –
Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –
Dott. TRIOLA Roberto – Presidente di sezione –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, AGEA, elettivamente
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Azienda Agricola Pezzani Andrea;
– intimata –
per la cassazione della sentenza n. 2125/2003, depositata dai Giudice
di pace di Parma il 4/12/2003 e notificata il 10/12/2003.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
6/7/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona
dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, il quale ha concluso
per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto spedito a mezzo posta in data 6/2/2004, l’AGEA ha proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni consequenziale statuizione.
L’Azienda Agricola Pezzani Andrea non ha svolto attività difensiva e la controversia, è stata decisa all’esito della pubblica udienza del 6/7/2010.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva innanzitutto il Collegio che implicando necessariamente l’esercizio di poteri di governo del processo, ogni questione relativa all’eventuale dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 49 del 2003, art. 10, commi 34 e 36 bis, convertito in L. n. 119 del 2003 e poi modificato dal D.L. n. 16 del 2004, convertito in L. n. 77 del 2004, potrebbe essere affrontata da questa Corte solo previo riconoscimento della devoluzione della presente controversia alla giurisdizione dell’AGO. La sussistenza di tale giurisdizione è stata contestata da parte ricorrente con apposito motivo, a proposito del quale devesi rilevare che con sentenza n. 20254/2004, queste Sezioni Unite civili hanno preso atto in quanto stabilito dalla Corte di Giustizia con sentenze del 25 marzo 2004, riconoscendo che i diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati appartenevano agli strumenti regolatori del mercato agricolo e non avevano, perciò, natura sanzionatoria, con la conseguenza che l”opposizione proposta contro i provvedimenti che ne imponevano il pagamento rientrava nella giurisdizione generale del giudice amministrativo e non in quella del giudice ordinario ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23.
Alla medesima conclusione è poi pervenuta anche C. Cass. SU 25355/05 (seguita da numerose altre), che ha pure regato qualsiasi incidenza sul punto sia della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 531 (che nell’ammettere l’impugnabilità ex lege n. 689 del 1981 dei provvedimenti amministrativi relativi alle misure; comunitarie, aveva dettato, per il limitato periodo in cui aveva avuto efficacia, una norma di natura esclusivamente sostanziale e, dunque, destinata a valere soltanto per gli atti emessi dopo la sua entrata in vigore), che del D.L. n. 63 del 2005, art. 2 sexies, convertito in L. n. 109 del 2005 (il quale doveva essere interpretato nel senso che i giudici promossi prima della sua promulgazione andavano ripartiti fra giudice ordinario ed amministrativo sulla base dell’ordinario criterio e, cioè, a seconda che riguardassero diritti soggettivi o interessi legittimi);
In applicazione di tali principi, che il Collegio condivide e ribadisce, deve pertanto confermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia avendo essa ad oggetto i provvedimenti impositivi del prelievo supplementare per il periodo 1999/2000, che in quanto espressione di poteri discrezionali della pubblica amministrazione, connotato la posizione giuridica, della destinataria in termini d’interesse legittimo anzichè di diritto soggettivo.
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rimessione delle parti davanti al TAR competente per territorio.
Spese compensate, in considerazione della data d’inizio della controversia, e dell’epoca delle pronunce sopra citate.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione dei giudice amministrativo, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti davanti al TAR competente per territorio, compensando fra di esse le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010