Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16351 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 10/06/2021), n.16351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11464-2020 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO MARIA DE GIORGI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistenti –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI LECCE;

– intimata –

avverso il decreto n. cronol. 1464/2020 del TRIBUNALE di LECCE,

depositato il 24/3/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 20/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Lecce, con decreto del 24 marzo 2020, rigettava il ricorso proposto da O.G., cittadino della Nigeria proveniente dall’Edo State, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

Il Tribunale – fra l’altro e per quanto qui di interesse – riteneva che il racconto del migrante (il quale aveva dichiarato di essersi allontanato dal paese di origine per sfuggire agli attacchi dei cultisti, che già lo avevano aggredito una volta, ferendolo, ed avevano ucciso sua madre) non fosse credibile, rilevando, peraltro, che le forze dell’ordine avevano dato dimostrazione di saper rispondere efficacemente alla denuncia formalizzata dal ricorrente.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso O.G. prospettando sei motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 in quanto il Tribunale ha omesso di fissare apposita udienza per procedere all’ascolto del migrante, al fine di colmare le lacune istruttorie concernenti le attività e le caratterizzazioni del gruppo cultista a cui l’ O. era sfuggito.

4. Il motivo è inammissibile.

4.1 Giova osservare, in primo luogo, che la procedimentalizzazione legale della decisione in ordine all’affidabilità delle dichiarazioni del migrante, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non prevede l’obbligo di una sua audizione in presenza di contraddizioni, incongruenze o assenza di dettagli all’interno del racconto e quale condizione per la valorizzazione di queste circostanze in termini di inattendibilità.

Al contrario la norma stabilisce che il giudice possa direttamente valutare l’affidabilità delle dichiarazioni del migrante tenendo conto della loro coerenza e plausibilità, della mancanza di contraddizioni con informazioni generali e specifiche pertinenti al caso che siano disponibili (lett. c) e dei riscontri effettuati (lett. e).

4.2 Ciò premesso al fine di escludere che la valutazione di non credibilità dipendesse necessariamente dalla vana sollecitazione di chiarimenti sui profili del racconto risultati generici, contraddittori o non plausibili, occorre poi rilevare come l’odierno ricorrente non abbia addotto di aver chiesto al giudice di merito di essere sentito, indicando puntualmente i fatti a suo tempo dedotti a fondamento di una simile istanza (Cass. 25312/2020).

Ne discende l’inammissibilità del mezzo, a motivo della sua genericità.

5.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in quanto taluni aspetti delle dichiarazioni del migrante erano stati ritenuti inattendibili malgrado il richiedente avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni fossero state suffragate da prove documentali.

5.2 Il quinto motivo di ricorso assume la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e h), in quanto il migrante, in caso di rimpatrio, sarebbe in pericolo di vita, sia perchè gli arresti effettuati dalla polizia avevano riguardato i membri di secondo piano del gruppo cultista e non il vertice, sia in ragione della situazione generale di violazione dei diritti umani esistente in Nigeria.

6. I motivi sono, entrambi, inammissibili.

6.1 Il Tribunale non si è limitato a rilevare la non credibilità delle dichiarazioni del migrante, ma ha aggiunto che gli elementi addotti dallo stesso ricorrente dimostravano come le forze dell’ordine nigeriane (le quali avevano arrestato alcuni cultisti ed erano alla ricerca del loro capo) avessero saputo rispondere efficacemente alla denuncia formalizzata dall’ O..

Si tratta di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome (fondate l’una sulla mancanza di credibilità delle dichiarazioni del migrante e sulla conseguente impossibilità di porre il suo racconto a base del riconoscimento della protezione richiesta, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, l’altra sulla capacità per gli organismi statali di offrire protezione effettiva e capace di impedire l’ulteriore verificarsi di atti persecutori o danni gravi, ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto appena citato), ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla.

6.2 Il collegio di merito ha ritenuto che le dichiarazioni del migrante dimostrassero una capacità delle forze dell’ordine di rispondere efficacemente alla sua denuncia (tramite l’arresto di alcuni aggressori e la ricerca dei vertici del gruppo).

Le critiche sollevate con il quinto mezzo rispetto al profilo della protezione offerta dagli organi di polizia riguardano un accertamento, rientrante nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito, che non può essere rivisto in questa sede.

6.3 Ne discende l’inammissibilità anche dell’altra doglianza.

In vero, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (v. Cass. 2108/2012).

6.4 La situazione di crescente violazione dei diritti umani o di mancanza di un potere centrale non assume poi alcun rilievo per il riconoscimento della protezione sussidiaria, rilevando a tal fine – D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c) – la sola minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (Cass. 14350/2020).

7.1 Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c), e art. 4, in quanto la decisione impugnata non ha compiuto una valutazione della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente asilo al fine di valutare se gli atti a cui egli è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

7.2 Il quarto motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19, perchè il giudice di merito non ha valutato la specifica situazione personale del ricorrente.

8. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.

Il Tribunale, lungi dal tralasciare la valutazione della situazione personale del richiedente asilo, ha espressamente apprezzato la stessa per come descritta, ritenendo – come detto – da un lato che la prospettazione fatta non fosse verosimile, dall’altro che un eventuale rimpatrio, comunque, non avrebbe comportato il pericolo che si verificassero atti persecutori o danni gravi.

Ambedue i mezzi, quindi, muovono critiche, oltre che del tutto generiche, non congruenti con il contenuto della decisione impugnata e volte, nella sostanza, a proporre una diversa lettura dei fatti di causa, malgrado in questa sede risulti inammissibile una richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).

9. Il sesto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, costituito dalla situazione personale del richiedente, con riferimento al suo credo religioso e alla documentazione comprovante l’assassinio della madre e l’aggressione subita dall’amico che gli aveva dato ospitalità.

10. Il motivo è inammissibile.

Difatti la doglianza in esame lamenta l’omesso esame di una serie di fatti emergenti dalle dichiarazioni del migrante, senza tener conto che le stesse sono state ritenute non credibili dal giudice di merito.

Il mezzo si traduce così in un’ulteriore inammissibile richiesta di rivisitazione del merito.

Quanto alla documentazione non esaminata, invece, è sufficiente rilevare che il mezzo non fa un sintetico ma completo resoconto del contenuto del materiale asseritamente trascurato, così come non spiega dove il medesimo ora si rinvenirebbe; il che si traduce in una violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con la conseguente inammissibilità del ricorso presentato (in merito all’autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di riferimento a documenti o atti processuali, i quali non solo devono essere specificamente individuati anche quanto alla loro collocazione, ma altresì devono essere oggetto di integrale trascrizione quanto alle parti che sono oggetto di doglianza ovvero di sintetico ma completo resoconto del contenuto si vedano Cass. 16900/2015, Cass. 4980/2014, Cass. 5478/2018, Cass. 14784/2015 e Cass. 8569/2013). 11. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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