Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16351 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.03/07/2017),  n. 16351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10905-2015 proposto da:

T.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DEL BISCIONE, 95, presso lo studio degli avvocati

MASSIMILIANO CIRCI e ANTONELLA ALTIERI, rappresentato e difeso

dall’avvocato SILVIO MARIA UNITO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GRAND HOTEL DON JUAN S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PANSADORO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 15/01/2015 r.g.n. 70/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. BLASUTTO DANIELA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SILVIO MARIA UNITO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO PANSADORO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello dell’Aquila, pronunciando in sede di rinvio da Cass. 2945/2013, con sentenza n. 24 del 15.1.2015, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto, ha accertato il diritto di T.A. alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni di cui all’art. 18 Stat. lav., comma 4, liquidato in misura corrispondente alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento fino al 30.9.2005, oltre accessori.

2. La Corte territoriale ha osservato, per quanto qui rileva, che:

– presupposto dell’obbligo risarcitorio gravante sul datore di lavoro ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 è l’imputabilità a costui dell’inadempimento secondo il precetto generale dell’art. 1218 c.c., unitamente alla persistenza del nesso fra danno e licenziamento (Cass. n. 699 del 2013);

– il principio di cui all’art. 1227 c.c., comma 2, impone, invece, al lavoratore un obbligo di cooperazione volto ad evitare l’aggravamento delle conseguenze dannose, anche in forza dei principi di correttezza e buona fede, oltre che di ordinaria diligenza (Cass. n. 21712 del 2012);

– nel caso in esame, dopo il licenziamento del 15 febbraio 2001, il T. era stato assunto da un’altra società operante nel medesimo settore di attività alberghiera, venendo poi licenziato per giusta causa (o giustificato motivo) in data 30 settembre 2005; da tale data il T. aveva svolto attività di consulenza, ricoperto cariche di presidente, amministratore delegato o consigliere all’interno di diverse società o aveva esercitato attività di impresa;

– tali circostanze, ma soprattutto l’avvenuto licenziamento per giusta causa/giustificato motivo in relazione ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato obiettivamente remunerativo, concorrevano a fare ritenere interrotto il nesso causale tra il licenziamento operato dalla s.r.l. Grand Hotel Don Juan e il danno subito dal T., non potendosi porre in dubbio l’esistenza di una condotta colposa ascrivibile al lavoratore; di conseguenza il risarcimento non poteva coprire il periodo successivo al 30 settembre 2005;

– alla stregua della CTU contabile disposta in giudizio, il T. aveva ricevuto la somma di Euro 107.826,41 in esecuzione della sentenza di primo grado quale risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 4, i corrispettivi dei successivi rapporti di lavoro da portare in detrazione a titolo di aliunde perceptum, nonchè la somma di Euro 108.681,90 versata dalla società resistente a titolo di indennità sostitutiva di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 comma 5, per cui nulla era più dovuto al ricorrente a titolo di risarcimento causalmente connesso alla illegittimità del provvedimento espulsivo impugnato;

– la domanda di regolarizzazione della posizione contributiva per il periodo dal 1996 al 2002, a prescindere dall’indebita estensione del periodo temporale di riferimento rispetto all’atto introduttivo, non poteva essere esaminata, non essendo stato esteso il contraddittorio all’ente previdenziale.

3. Per la cassazione di tale sentenza T.A. ha proposto ricorso affidato cinque motivi, cui resiste la società Grand Hotel Don Juan con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, e degli artt. 1218, 1227, 2697 e 2728 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la sentenza rescissoria fornito un’errata interpretazione degli oneri gravanti sul lavoratore ex art. 1227 c.c. e dell’interruzione del nesso causale tra licenziamento illegittimo e danno conseguente, in relazione al risarcimento di cui alla L. n. 300 del 1970, comma 4. Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, neppure la mancata iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento è idonea a configurare una colpevole inerzia del creditore idonea a ridurre il danno risarcibile ai sensi dell’art. 1227 c.c., posto che il lavoratore, una volta impugnato tempestivamente il licenziamento illegittimo, non è soggetto ad ulteriori oneri di diligenza, costituiti dalla ricerca di un nuovo lavoro. Quanto poi alla ritenuta interruzione del nesso causale, non corrispondeva al vero che il T. fosse stato licenziato da Gerial s.r.l. per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, atteso che lo stesso rassegnò le dimissioni in data 13 settembre 2005. Era dunque errata la delimitazione temporale del periodo rilevante ai fini risarcitori alla data del 30 settembre 2005, ben potendo invece essere detratti, a titolo di aliunde perceptum, gli importi successivamente percepiti dal T. in qualità di collaboratore e/o amministratore e/o imprenditore.

2. Il secondo motivo censura la sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto fondata su argomenti tra loro manifestamente inconciliabili o perplessi. Era incomprensibile l’affermazione secondo cui il lavoratore non avrebbe posto in essere i necessari comportamenti di cooperazione diretti a eliminare e/o limitare il danno nel mentre la stessa sentenza aveva dato atto delle successive occupazioni lavorative, riconoscendo che il ricorrente era stato assunto immediatamente dopo il licenziamento da Cogemal s.p.a. e poi da Gerial s.r.l. (fino al 30.9.2005) e successivamente aveva impiegato le sue forze lavorative svolgendo attività di consulenza e ricoprendo cariche di presidente, amministratore delegato e consigliere in diverse società ed aveva svolto attività di impresa.

3. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame della circostanza che il rapporto tra Gerial e il T. si era interrotto per dimissioni e non per licenziamento nell’ambito di un complesso rapporto societario, oltre che lavorativo, come comprovato dalla documentazione prodotta in corso di giudizio.

4. Il quarto motivo verte su violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e 1371 c.c.) e violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5. Si contesta la validità dei criteri di calcolo adottati dal CTU nella parte in cui la retribuzione del ricorrente, pari a Lire 80.000.000, concordata per sei mesi lavorativi pattuiti, era stata suddivisa per dodici mesi annui ai fini della determinazione della retribuzione globale di fatto per il calcolo dell’indennità sostitutiva della reintegra. Si sostiene che, una volta ritenuta la natura del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, occorreva riconoscere al ricorrente anche il diritto alla retribuzione per tutti i dodici mesi in proporzione.

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, in tema di “condanna al versamento dei contributi previdenziali”. La predetta norma prevede, quale conseguenza automatica della declaratoria di illegittimità del licenziamento sul semplice presupposto della continuità del rapporto di lavoro, la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento licenziamento al momento l’effettiva reintegrazione, senza prevedere l’estensione del contraddittorio all’ente previdenziale.

6. Il ricorso, in tutte le sue articolazioni, è infondato.

7. La sentenza rescissoria ha fatto corretta applicazione di principi già affermati da questa Corte, secondo cui la L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, costituisce una specificazione del generale principio della responsabilità contrattuale. Ne costituiscono puntuale applicazione le decisioni che richiedono, quale indefettibile presupposto dell’obbligo risarcitorio del datore di lavoro, l’imputabilità a costui dell’inadempimento secondo il precetto generale dell’art. 1218 c.c., fatta eccezione per la misura minima di cinque mensilità di retribuzione, la quale è assimilabile ad una sorta di penale avente la sua radice nel rischio di un’impresa e può assumere la funzione di un assegno di tipo, in senso lato, assistenziale nel caso di assenza di responsabilità di tipo soggettivo in capo al datore di lavoro (cfr. Cass., 21 settembre 1998, n. 9464; 2 maggio 2000, n. 5499; 11 maggio 2000, n. 6041, 23 giugno 2001, n. 8621; 3 maggio 2004 n. 8364) Quanto invece al danno eccedente le cinque mensilità dovute per legge, si presume iuris tantum che questo corrisponda a tutte le retribuzioni non percepite in quel periodo (per tutte vedi Sez. un. 29 gennaio 1985 n. 2761, Sez. lav. 23 novembre 1992 n. 12498), salvo che il datore non provi l’aliunde perceptum o la possibilità del lavoratore di evitare il danno usando la normale diligenza (Cass. n. 3904 16 marzo 2002 n. 3904 e 2 settembre 2003 n. 12798; S.U. 29 aprile 1985 n. 2762, Cass. 23 novembre 1992 n. 12498, 19 febbraio 1992 n. 2073, Cass. 28 luglio 1994 n. 7048).

8. Il principio della imputabilità del danno al datore di lavoro inadempiente richiede la persistenza del nesso di causalità fra danno e licenziamento (Cass. n. 699 del 2013) e di tale principio costituisce corretta applicazione il rilievo dato dai giudici di merito alla circostanza che il rapporto lavorativo a tempo indeterminato alle dipendenze della Gerial, secondo la ricostruzione che emerge dalla sentenza impugnata, non aveva comportato alcuna deminutio professionale e/o patrimoniale del T.; ove tale rapporto di lavoro non fosse stato risolto per fatti volontari imputabili al T., pacificamente nessun ulteriore danno prevedibile sarebbe residuato, neppure a titolo differenziale.

9. Deve pertanto ribadirsi il principio secondo cui, nell’ambito della disciplina dettata dall’art. 18 Stat. Lav. comma 4, (nel regime vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012), fatta eccezione per la misura minima di cinque mensilità di retribuzione, la quale è assimilabile ad una sorta di penale, presupposto indefettibile dell’obbligo risarcitorio gravante sul datore di lavoro è la persistenza della imputabilità a costui degli effetti dell’inadempimento secondo il precetto generale dell’art. 1218 c.c.; il nesso tra inadempimento e danni conseguenti può ritenersi interrotto anche da un comportamento volontario e colpevole imputabile al lavoratore/creditore.

10. La contestazione dell’esistenza di un licenziamento per giusta causa/giustificato motivo involge un accertamento di fatto del tutto inammissibile nella presente sede di legittimità. Del pari il quarto motivo censura i criteri di ricostruzione della retribuzione mensile, prospettando sotto l’apparente veste di violazioni di legge, questioni di esclusiva spettanza del giudice di merito.

11. In proposito, va osservato che il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di rinvio disposto a norma dell’art. 383 c.p.c., è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale tempus regit actum ed a quello secondo cui il giudizio di rinvio, a seguito di cassazione, integra una nuova ed autonoma fase processuale di natura rescissoria. Da ciò consegue che, se la sentenza conclusiva del giudizio di rinvio è stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, vale a dire dal giorno 11 settembre 2012, trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione restrittiva introdotta del D.L. art. 54, comma 1, lett. b), del suddetto (Cass. n. 26654 del 2014, conf. Cass. 10693 del 2016). La sentenza gravata è stata pubblicata dopo 1’11 settembre 2012, trova dunque applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

11. L’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 8053 del 2014), comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione in fatto. La norma ora prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione anzidetta deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

12. D’altra parte, anche prima dell’intervento riformatore, era costante nella giurisprudenza di legittimità, l’affermazione che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (v. tra le più recenti, Cass. n. 27197 del 2011 e n. 24679 del 2013).

13. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, atteso che la sentenza ha dato conto delle ragioni poste a base del decisum, segnatamente laddove ha ritenuto, alla stregua di una completa ricostruzione delle risultanze di causa, che non fossero più imputabili alla parte datoriale i danni successivi al licenziamento intimato dalla Gerial. La motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale appaiono manifestamente illogici o contraddittori. Il nucleo essenziale del decisum è coerente con la giurisprudenza di legittimità sopra citata.

14. Il quinto motivo è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni. A fondamento del motivo di ricorso viene richiamato la L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, che attiene all’obbligo del datore di lavoro che abbia illegittimamente licenziato il dipendente di risarcire il danno e di versare in suo favore i contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione. Tale conseguenza opera di diritto e non richiede neppure un’espressa enunciazione, costituendo un effetto ex lege dell’operatività della tutela reale di cui all’art. 18 citato. La sentenza impugnata di cui si domanda la cassazione con il quinto motivo verte su un diverso petitum e su una diversa causa petendi.

15. Come risulta testualmente a pagina 10 nella sentenza impugnata la richiesta avanzata dall’appellante in riassunzione aveva ad oggetto la condanna della società resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva per il periodo dal 1996 al 2002 e quindi riguardava il periodo anteriore al licenziamento e precisamente relativo all’intero rapporto lavorativo svoltosi tra le parti e qualificato in sede giudiziale come rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In ordine a tale domanda, la Corte di appello ha ritenuto la necessità del contraddittorio con l’ente previdenziale, richiamando i principi espressi da Cass. n. 19398 del 2014. Trattasi all’evidenza di una domanda diversa rispetto a quella cui si riferisce il motivo di ricorso e che attiene alle conseguenze (previdenziali e assistenziali) del licenziamento dichiarato illegittimo ed annullato. Il motivo di ricorso è dunque in parte qua inconferente.

16. Inoltre, quanto al breve periodo (2001/2002) rispetto al quale la sentenza impugnata ha evidenziato che vi era stata una “indebita estensione del periodo temporale di riferimento rispetto all’atto introduttivo”, deve rilevarsi che tale statuizione, che sottende una dichiarazione di inammissibilità della domanda nella parte recante una estensione del petitum oltre i limiti della domanda introduttiva, non solo non è stata specificamente censurata da parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere ex art. 366 c.p.c., ma il T. non ha neppure precisato quale fosse il suo interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) rispetto a fasi e periodi in cui aveva intrattenuto rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di altre società.

17. Infine, del tutto corretto è il richiamo, fatto dalla Corte territoriale, ai principi enunciati da Cass. n. 19398 del 2014, secondo cui l’interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all’Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l’accertamento dell’obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell’ente previdenziale, purchè entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell’ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa.

18. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

19. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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