Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16350 del 30/07/2020
Cassazione civile sez. III, 30/07/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 30/07/2020), n.16350
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22353/2018 proposto da:
B.M.G., D.S., F.L.,
G.E., elettivamente domiciliati in Roma Viale Carso, 67, presso lo
studio dell’avvocato Tagliaferro Chiara, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato Armanni Iacopo Francesco;
– ricorrenti –
contro
Cerved Credit Management S.p.a., in persona del procuratore
Br.Da., quale procuratore di Credito Valtellinese S.p.a.,
elettivamente domiciliati in Roma Via Principessa Clotilde 2, presso
lo studio dell’avvocato Clarizia Renato, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato Candiani Luca Alessandro;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2932/2018 della CORTE d’APPELLO di MILANO,
depositata il 13/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/07/2020 da Dott. VALLE CRISTIANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Osserva il Collegio rileva, preliminarmente, quanto segue:
le procure alle liti per il ricorso per cassazione, con riferimento alle ricorrenti D.S. e B.M.G., risultano rilasciate prima della pubblicazione della sentenza impugnata per cassazione, pubblicata il 13/06/2018, mentre le dette procure alle liti recano la data del 15 gennaio 2018;
il secondo motivo del ricorso intestato: “vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 c.c., violazione della L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 138 e 139, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, involge questioni per la cui risoluzione sono state investite, con ordinanza interlocutoria di questa Sezione civile, le Sezioni Unite (con ordinanza interlocutoria n. 5022 del 2020 nel fascicolo RG n. 3763 del 2018 e con ordinanza n. 7933 del 2020 nel fascicolo RG n. 27612 del 2017), nonchè su istanza di parte (nel fascicolo RG n. 11272 del 2018);
ne consegue che appare opportuna, al fine di consentire la decisione su tutti i motivi di ricorso, rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
PQM
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 9 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020