Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16350 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/07/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 26/07/2011), n.16350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

STUDIO DUE SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 88, presso lo studio dell’avvocato DOLFINI LORENZA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGETTI

MARIACARLA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 31.3.08, depositata il 03/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Lorenza Dolfini che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VELARDI

Maurizio che insiste per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR di Milano ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della Studio Due s.r.l. in liquidazione. Ha motivato la decisione ritenendo l’eccezione di decadenza per tardività della notifica della cartella di pagamento era infondata alla luce della norma di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis come convertito con L. n. 156 del 2005, essendo avvenuta la notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi la contribuente, si è costituito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il primo motivo, che deduce la mancanza di autorizzazione all’appello, è infondato in quanto l’Agenzia delle entrate non è tenuta all’osservanza del D.L. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2.

cfr. Cass. 14912/07.

Con il secondo motivo e terzo motivo si deduce l’omessa pronuncia in appello sulla tardività della consegna del ruolo e si ripropone la stessa questione alla Corte.

Il secondo motivo è infondato in quanto la stessa ricorrente ammette di avere impugnato solo la cartella per la tardività della sua notificazione, la questione della tardiva consegna del ruolo era pertanto nuova in appello ed inammissibile, consegue che non sussiste il vizio di messa pronunzia essendo il motivo inammissibile; il terzo motivo è inammissibile perchè ripropone in questa sede una questione nuova.

Infine il ricorrente ripropone la questione di illegittimità costituzionale della norma applicata in appello, questione dichiarata infondata da Corte cost. con sentenza n. 11 del 2008”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite; che la contribuente ha depositato memoria.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso. Infatti la memoria della contribuente, che deduce la tardività del controricorso e che la non retroattività della norma di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 come convertito con L. n. 56 del 2005. La prima censura ignora la sospensione dei termini nel periodo feriale per cui rispetto ad un controricorso notificato il 27 luglio il deposito nella cancelleria il 20 agosto dello stesso anno è tempestivo. La seconda, oltre a dedurre questione non prospettata con il ricorso, cita una giurisprudenza isolata e assolutamente minoritaria rispetto a quella consolidata della Corte, cfr. tra le tante Cass. nn. 2212/11, 5957/07, 20780/05, 16826/06, 4745/06, che il Collegio condivide e ritiene di mantenere ferma.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 2500,00, oltre contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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