Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16350 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 10/06/2021), n.16350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10976-2020 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI

186, presso lo studio dell’avvocato JACOPO MARIA PITORRI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 113/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’8/1/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 20/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 22 maggio 2018, rigettava il ricorso proposto B.M., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

2. La Corte d’appello di Roma, a seguito dell’impugnazione presentata dal B., riteneva – fra l’altro e per quanto di interesse – di condividere la valutazione di non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo (il quale aveva riferito che a causa del suo rifiuto di eseguire un omicidio ordinatogli dalla setta a cui apparteneva aveva subito l’uccisione del padre ed era stato minacciato di morte) e rigettava, di conseguenza, la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato politico.

La Corte distrettuale escludeva poi la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c), dato che l’Imo State, da cui il migrante proveniva, non era un’area connotata da una situazione di conflitto armato, e la protezione umanitaria, in mancanza di alcuna allegazione utile a tal fine, anche in termini di raggiunta integrazione sociale e lavorativa.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’impugnazione, pubblicata in data 8 gennaio 2020, ha proposto ricorso B.M., prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione della Direttiva 2004/83CE, recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007: la Corte d’appello – in tesi di parte ricorrente – ha ritenuto che la vicenda narrata dal ricorrente non consentisse di ravvisare, nemmeno sotto forma di astratta allegazione, motivi di persecuzione riconducibili all’art. 1 della Convenzione di Ginevra, senza svolgere il ruolo attivo nell’istruttoria della domanda che la normativa in materia prevede.

I giudici distrettuali al contrario, assolvendo al loro obbligo di formazione della prova, avrebbero dovuto indicare al ricorrente la documentazione da produrre e cosa questi dovesse dimostrare, ovvero provvedere ad acquisire d’ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari, piuttosto che limitarsi a dire che il ricorrente non aveva dimostrato o allegato la condizione che lo aveva portato all’espatrio.

5. La Corte d’appello ha spiegato che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice “si concretizza solo in presenza di allegazioni precise, complete, circostanziate e credibili, spettando, in sostanza, al richiedente innescare l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria”.

In presenza di allegazioni risultate non credibili sui fatti da accertare nessun approfondimento istruttorio doveva quindi essere fatto.

In questo modo la Corte di merito ha inteso nella sostanza sostenere che il giudice, mentre è anche d’ufficio tenuto a verificare – come è stato fatto nel caso di specie – se nel paese di provenienza sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, non può invece essere chiamato (nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo) a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal comma 5 del già citato art. 3 (Cass. 3016/2019).

Il motivo in esame non coglie la ratio decidendi della statuizione impugnata, nè – tanto meno – la critica, spiegando le ragioni per cui il dovere di cooperazione istruttoria possa prescindere, rispetto alla vicenda personale del migrante, dalla credibilità delle sue dichiarazioni e come possa farlo.

Ne discende l’inammissibilità della censura, dato che l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata (Cass. 6496/2017, Cass. 17330/2015, Cass. 359/2005).

6. Il secondo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame delle dichiarazioni del ricorrente e delle allegazioni addotte per la valutazione delle condizioni del paese di origine: il migrante era stato costretto a fuggire dal paese di origine per il rischio di subire una persecuzione determinata da ragioni politiche, religiose, razziali o di appartenenza a un determinato gruppo sociale e per la situazione politico-sociale esistente nella sua zona di provenienza, dovendosi tenere conto delle possibili persecuzioni provenienti da agenti terzi quando i soggetti chiamati a offrire protezione non possono o non vogliono fornirla.

Il narrato – a giudizio del ricorrente – era quindi meritevole di protezione, essendo del tutto coerente con la situazione del paese di origine, immune da contraddizioni e aderente alle fonti più accreditate.

7. Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha infatti ritenuto che le dichiarazioni rese dal richiedente asilo non fossero credibili (e risultassero comunque inidonee al riconoscimento dello status di rifugiato, riguardando una controversia fra soggetti privati).

A fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura delle dichiarazioni rese, in termini di credibilità e rilevanza, e si traduce in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito.

8. Il terzo motivo di ricorso assume la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, dolendosi della mancata concessione della protezione sussidiaria in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese di origine: la Corte di merito – in tesi di parte ricorrente – avrebbe errato nel ritenere insussistenti le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza considerare l’attuale presenza di una grave condizione di pericolo per la sicurezza individuale all’interno della regione di provenienza del ricorrente.

9. Il motivo è inammissibile.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).

La Corte distrettuale si è ispirata a simili criteri, prendendo in esame informazioni aggiornate sulla situazione esistente nel Delta del Niger (che comprende l’Imo State, da cui il migrante proviene) risalenti al novembre 2018.

La critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dalla Corte di merito, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018).

10. Il quarto motivo di ricorso denuncia l’errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in quanto a tal fine la Corte d’appello non avrebbe preso in considerazione il grado di integrazione del ricorrente e le precarie condizioni socio-politiche del paese di provenienza.

11. Il motivo è inammissibile;

La Corte di merito ha constatato che l’appellante si era limitato a un generico e indeterminato richiamo alla protezione umanitaria, “senza alcuna specifica allegazione riguardo ad eventuali requisiti idonei a supportare la fondatezza della pretesa”; ha rilevato, inoltre, che “non è stata allegata nè, tantomeno, documentata una qualche forma di integrazione sociale, lavorativa o familiare sul territorio italiano”.

A fronte di questo accertamento il mezzo dapprima adduce deduzioni astratte e di principio, che non scalfiscono la ratio decidendi, quindi sollecita la valutazione di aspetti del tutto generici e neppure contenuti all’interno dell’atto di citazione in appello, malgrado in questa sede non possano essere dedotte questioni non proposte già davanti al giudice di merito.

12. Il quinto motivo di ricorso denuncia l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, in relazione agli artt. 3,24,111 e 113 Cost., nella parte in cui ha soppresso per i richiedenti asilo la possibilità di proporre appello avverso la decisione di merito.

13. Il motivo è inammissibile, per mancanza di decisività.

La fattispecie in esame risulta infatti regolata non dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, bensì dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, che prevede, al comma 9, la possibilità di proporre appello avverso la decisione resa dal Tribunale (tanto che il ricorso in esame muove critiche proprio alla sentenza pronunciata dalla Corte d’appello).

14. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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