Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16350 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/08/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 04/08/2016), n.16350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11364-2015 proposto da:

S.M., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO GREGIS, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO GOLFERINI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 12/02/2015 R.G.N. 518/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/08/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato GREGIS MARCO;

udito l’Avvocato GOLFERINI MATTEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

La Corte d’appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato a S.M. da Schneider Electric s.p.a., pur ritenuta la fondatezza dell’addebito disciplinare, tuttavia per vizio formale dell’intimazione in data 25 giugno 2013, un giorno dopo lo spirare del termine previsto dal CCNL di settore, con la conseguente condanna della società datrice al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi del novellato L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 6 e condanna del lavoratore, opponente l’ordinanza ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e 51), con sentenza 12 febbraio 2015, dichiarava compensate le spese dei due gradi di giudizio in misura della metà, condannando il lavoratore alla rifusione, in favore della datrice, della metà residua, rigettando nel resto il suo reclamo.

Preliminarmente esclusa la nullità della sentenza del primo giudice per difetto di motivazione, invece adeguatamente integrata dal rinvio a quella dell’ordinanza ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 49 (esaurientemente motivata in esito a completa attività istruttoria ed in assenza di nuovi argomenti difensivi), la Corte territoriale ribadiva, dopo approfondito scrutinio delle risultanze istruttorie, la ricorrenza della giusta causa del licenziamento (per appropriazione da S. nel maggio 2013 di una decina di barre di rame, utilizzate dalla società datrice per assemblaggio di quadri elettrici e nascoste all’interno di un armadietto non assegnato ad alcuno, chiuso a chiave in attesa di poterle portare fuori dallo stabilimento, nell’impossibilità di perseguire l’intento per ritrovamento casuale dal capo reparto), dando atto della formazione di giudicato, in assenza di censure, sulla sussistenza del vizio formale del licenziamento, comportante la coerente tutela indennitaria prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 6, come sostituito dalla L. n. 92 del 2012.

Essa riteneva invece fondata la doglianza relativa alla statuizione sulle spese, poste interamente a carico del lavoratore, invece da compensare tra le parti in misura di metà, per la reciprocità della soccombenza (avendo la società datrice contestato l’ordinanza nella parte relativa all’inefficacia del licenziamento).

Con atto notificato il 8 aprile 2015, S.M. ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste Schneider Electric s.p.a. con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 57, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 429 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per nullità della sentenza di primo grado, in difetto di motivazione, consistente nel generico ed immotivato rinvio per relationem a quella dell’ordinanza ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 49, senza alcuna argomentazione sulle censure del lavoratore avverso di essa.

Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., art. 10, lett. A), B) sez. 4, tit. 3^ CCNL Metalmeccanici in riferimento all’art. 2106 c.c. e vizio di omessa e comunque insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per inesistenza della giusta causa di licenziamento, in esito ad una diversa ricostruzione della vicenda in fatto (non integrante la fattispecie di furto, neppure sotto il profilo del tentativo) rispetto a quella erronea della Corte territoriale, anche alla luce della rivisitata valutazione delle risultanze istruttorie: in ogni caso non essendo la sanzione espulsiva proporzionata al comportamento del lavoratore.

Con il terzo, il ricorrente deduce violazione ed errata interpretazione e applicazione dell’art. 2119 c.c., art. 10, lett. A), B) sez. 4, tit. 7^ CCNL Metalmeccanici in riferimento all’art. 2106 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inesistenza di una giusta causa di licenziamento per difetto di proporzionalità tra comportamento del lavoratore e sanzione, attesi il modico valore del materiale asseritamente sottratto e l’assenza di danno economico per la società datrice.

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 57, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 429 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., per nullità della sentenza di primo grado, in difetto di motivazione, consistente nel generico ed immotivato rinvio per relationem a quella dell’ordinanza ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 49, è inammissibile.

In via di premessa, occorre affermare come l’indagine in ordine alla consistenza della motivazione sia sempre delicata, dovendosi verificare se essa sia limitata alla riproduzione del contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza alcuna altra aggiunta, non essendo nulla qualora le ragioni della decisione siano in ogni caso attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass. S U 16 gennaio 2015, n. 642); ovvero se essa si risolva in una mera adesione acritica ad altro atto processuale, senza indicazione nè della tesi in esso sostenuta, nè delle ragioni di condivisione, con sua conseguente nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente (Cass. 14 ottobre 2015, n. 20648; Cass. 5 novembre 2015, n. 22652).

Ma per compiere un tale esame, questa Corte necessita, oltre che della specifica indicazione degli atti processuali interessati, anche della loro completa trascrizione con riferimento alle parti oggetto di doglianza, nel rituale assolvimento dell’onere imposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, prescrittivo del principio di autosufficienza del ricorso (Cass. 19 agosto 2015, n. 16900; Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 23 marzo 2010, n. 6937).

A siffatto onere, che pure gli incombeva, il ricorrente non ha adempiuto avendo omesso la trascrizione dell’ordinanza e della sentenza del Tribunale, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 49 e 57, neppure per le parti di interesse: sicchè l’indagine richiesta rimane per questa ragione preclusa.

Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., art. 10, lett. A), B), sez. 4, tit. 7^ CCNL Metalmeccanici in riferimento all’art. 2106 c.c. e vizio di omessa o insufficiente motivazione, per inesistenza della giusta causa di licenziamento, in esito a diversa ricostruzione della vicenda in fatto rispetto a quella erronea della Corte territoriale, con sproporzione della sanzione espulsiva rispetto al comportamento del lavoratore), può essere congiuntamente esaminato, per ragioni di stretta connessione, con il terzo (violazione ed errata interpretazione e applicazione dell’art. 2119 c.c., art. 10, lett. A), B) sez. 4, tit. 7 CCNL Metalmeccanici in riferimento all’art. 2106 c.c., per inesistenza di giusta causa di licenziamento in difetto di proporzionalità tra comportamento del lavoratore e sanzione, attesi il modico valore del materiale sottratto e l’assenza di danno economico per la datrice).

Anch’essi sono inammissibili.

Ed infatti, la violazione delle norme di diritto non è stata dedotta in modo appropriato, per la mancanza del requisito peculiare di sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell’ipotesi normativa (Cass. 28 novembre 2007, n. 24756), neppure mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina: così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Corte regolatrice di adempiere al proprio compito istituzionale di verifica del fondamento della violazione denunziata (Cass. 15 gennaio 2015, n. 635; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).

Sicchè essi si esauriscono nella sostanziale sollecitazione alla rivisitazione del merito, sulla base di una personale ricostruzione della vicenda in fatto e di una contestazione della valutazione probatoria, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), laddove non siano riscontrabili vizi di ragionamento logico, da escludere nel caso di specie per la correttezza e congruità della motivazione (per le ragioni esposte a pgg. da 6 a 11 della sentenza).

E’ poi inconfigurabile, infine, la sostanziale deduzione di un vizio motivo, alla luce del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, esclusivamente deducibile per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti: restando invece escluso qualora la doglianza si focalizzi, come appunto nel caso di specie, su una diversa ricostruzione della vicenda in fatto rispetto a quella asseritamente erronea della Corte territoriale, così contestandone essenzialmente la valutazione probatoria.

L’omesso esame di elementi istruttori non integra infatti, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dtato conto di tutte le risultanze probatorie: con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori. Sicchè la riformulazione dell’articolo denunciato deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio, secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE

La Corte rigetta il ricorso e condanna S.M. alla rifusionne, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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