Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1635 del 27/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 1635 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA

sul ricorso n. 26393 dell’anno 2010 proposto da:
ARTIOLI OMBRETTA – GULLINI AUGUSTO

Elettivamente domiciliati in Roma, via Camozzi, n.
1, nello studio dell’avv. Adriano Giuffré, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce
al ricorso, dall’avv. prof. Antonio Carullo.
ricorrenti
contro
FERROVIA EMILIA ROMAGNA s. r.1. (FER S.R.L.)(

835-

ì

–557

1

Data pubblicazione: 27/01/2014

Elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico,
n. 96, nello studio dell’avv. Letizia Tilli; rap-

giusta procura speciale in calce al controricorso.
controricorrente
nonché contro
REGIONE EMILIA ROMAGNA

Elettivamente domiciliata in Roma, via F. Confalonieri, n. 5, nello studio dell’avv. Andrea Manzi;
rappresentata e difesa dall’Avv. Daniela Oppi,
giusta procura speciale a margine del controricors o.
controricorrente
nonché contro
COOPERATIVA CMB COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI
SCARL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
intimati

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, n. 1117, depositata in data 17 settembre 2009;
sentita la relazione all’udienza del 21 maggio 2013
del consigliere Dott. Pietro Campanile;
sentito per la FER s.r.l. l’avv. Scafarelli, munito

2

presentata e difesa dall’Avv. maurizio Brugnatti,

di delega;
sentito per la FER s.r.l. l’avv. Scafarelli, munito
di delega;

ni, munito di delega;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in
persona del Sostituto Dott. Immacolat6a Zeno,
che ha concluso per l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto in fatto e in diritto

l – Con atto di citazione notificato in data il 23
dicembre 2004 i Sigg.ri Ombretta Artioli e Augusto
Gullini convenivano in giudizio la Cooperativa CMB,
quale mandataria dell’ATI concessionaria dei lavori
di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria Suzzara – Ferrara, chiedendo la determinazione della giusta indennità in relazione
all’espropriazione di un fondo di loro proprietà.
Nel corso del giudizio, nel quale intervenivano la
s.r.l. Ferrovie Emilia Romagna, la Regione Emilia
Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, veniva espletata consulenza tecnica
d’ufficio e si dava atto della determinazione della
stima, da parte della Competente Commissione Provinciale, in C 246.394,35.

3

sentito per la Regione Emilia Romagna l’avv. Albi-

1.1 – Con la sentenza indicata in epigrafe la corte
di appello ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della FER s.r.1., del Ministero delle

gione Emilia Romagna, ed ha rigettato la domanda
proposta nei confronti della C.M.B.
1.2 – Avverso tale decisione l’Artioli e il Gullini propongono ricorso, affidato a due motivi, cui
resistono con controricorso la S.r.1 FER e la Regione Emilia Romagna.
1.3 – Con memoria in data 8 maggio 2013 è stato depositato atto relativo alla composizione della controversia sottoscritto in data 30 aprile – 6 maggio
2013, con richiesta di declaratoria di cessazione
della materia del contendere.
2 – Osserva la Corte che sulla base della documentazione prodotta, relativa a transazione intervenuta fra i ricorrenti, la F.E.R. S.r.l. e la Regione
rv
W« 4 k \ \
Emilia Romagna, emerge chiaramente la )10
2R

dell’interesse dei primi di ottenere qualsiasi

pronuncia in merito all’indennità di esproprio per
cui è processo, anche nei confronti delle parti che
non hanno preso parte all’accordo transattivo.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del
ricorso, con compensazione, delle spese processuali

4

Infrastrutture e dei Trasporti, nonché della Re-

I.

sia con riferimento alle parti paciscienti, in
quanto espressamente pattuita, sia nei confronti
della Regione Emilia Romagna, in considerazione

di trasporto ferroviario locale, quale emerge dalle
stesse difese di detta controricorrente.
P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensando interamente fra tutte le parti le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezjLone civile, il 21 maggio 2013.

della complessità del quadro normativo in materia

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA