Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1635 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/01/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4560-2018 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

PIETRO COLUCCI, ANGELO WALTER CIMA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 382/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 06/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale del Molise rigettava l’appello proposto da C.S. avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l’anno d’imposta 2006.

Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Va preliminarmente rilevato che l’Agenzia delle entrate, con istanza del 17 giugno 2020, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, avendo la contribuente, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, provveduto al pagamento di quanto previsto per la definizione agevolata della controversia.

L’intervenuta definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”. La medesima disposizione, comma 3, stabilisce che “Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

 

 

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